Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010 – Evropaïki Dynamiki / OEDT
(causa T‑63/06)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto dell’OEDT – Prestazione di servizi informatici di programmazione di software e di consulenza – Rigetto di un’offerta – Criteri di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione – Parità di trattamento – Trasparenza – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione»
1. Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89 e 97, n. 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 135‑138) (v. punti 37‑38, 56)
2. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1) (v. punto 80)
3. Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara (v. punti 73, 89, 91)
4. Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto (Regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 148, nn. 1 e 3) (v. punti 96‑98, 101‑102, 104)
5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE; Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, n. 2) (v. punti 109‑114, 120)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) 5 dicembre 2005 di non accettare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto relativa alla prestazione di servizi informatici di programmazione di software e di consulenza (GU S 187) nonché di assegnare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).
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