Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012 —
FLSmidth / Commissione
(causa T‑65/06)
«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Durata dell’infrazione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale»
1. Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Società holding che detiene il 100% del capitale di una società interposta che detiene l’intero capitale di una controllata del gruppo — Oneri probatori della società che intende confutare tale presunzione (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 22‑24, 26‑40)
2. Concorrenza — Ammende — Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa — Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico — Insussistenza (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punto 35)
3. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell’impresa — Criteri di valutazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino) (v. punti 57‑59, 63)
4. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante — Fatturato cumulato dell’insieme di società costituive dell’entità economica che agisce come impresa — Limiti (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 5) (v. punti 78‑79)
5. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Società controllante e sue controllate — Valutazione della cooperazione di tali società individualmente (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punti 83‑86, 88‑96)
Oggetto
A titolo principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla suddetta decisione alla ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione C (2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nella parte in cui dichiara la FLSmidth & Co. A/S responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1991.
2)
L’importo del pagamento di cui la FLSmidth & Co. A/S è solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione C (2005) 4634 è fissato in EUR 14,45 milioni.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La Commissione europea e la FLSmidth & Co. sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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