Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2008 – Audi / UAMI (Vorsprung durch Technik)
(causa T‑70/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Vorsprung durch Technik – Impedimento assoluto alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 –Diniego parziale di registrazione da parte dell’esaminatore – Diritto al contraddittorio»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 41-46)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 dicembre 2005 (procedimento R 237/2005-2), che respinge parzialmente il ricorso proposto contro la decisione dell'esaminatore di negare la registrazione del marchio denominativo Vorsprung durch Technik per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 25, 28, da 37 a 40, e 42
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Audi AG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo Vorsprung durch Technik per merci e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 – Domanda n. 3016292
Decisione dell’esaminatore:
Diniego parziale di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto parziale del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Audi AG sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
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