Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 dicembre 2008 – General Química e altri / Commissione
(causa T‑85/06)
«Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti chimici per il trattamento della gomma – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE – Scambio di informazioni riservate e fissazione dei prezzi – Imputazione alla società capogruppo – Responsabilità solidale – Ammende – Comunicazione sulla cooperazione»
1. Concorrenza – Regole comunitarie – Infrazioni – Imputazione – Società capogruppo e controllate – Unità economica – Criteri di valutazione (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 58‑59, 61‑62, 82)
2. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Intesa orizzontale in materia di prezzi (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 102‑107)
3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Necessità di operare una differenziazione tra le imprese coinvolte in una stessa infrazione a seconda del loro fatturato complessivo – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, sesto comma) (v. punti 110‑112)
4. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fatturato da prendere in considerazione per il calcolo dell’ammenda (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, sesto comma) (v. punto 113)
5. Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di altro operatore economico – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7 e 23) (v. punti 117‑118)
6. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Valutazione del grado di cooperazione fornita da ciascuna delle imprese nel corso del procedimento amministrativo (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, titolo B) (v. punti 146‑147, 150, 154‑155)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (già Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (già Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA (Caso COMP/F/C.38.443 – Prodotti chimici [per il trattamento della] gomma) (GU 2006, L 353, pag. 50), nonché, in subordine, riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La General Química, SA, la Repsol Química, SA e la Repsol YPF, SA sopporteranno le proprie spese e quelle della Commissione.
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