Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 gennaio 2008 – Dorel Juvenile Group / UAMI (SAFETY 1ST)
(causa T-88/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo SAFETY 1ST – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 35, 38-39, 44)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 gennaio 2006 (procedimento R 616/2004-2) relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo SAFETY 1 ST come marchio comunitario
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Dorel Juvenile Group, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo «SAFETY 1.st» per prodotti delle classi 12, 20, 21 e 28 – domanda n. 2.258.697
Decisione dell’esaminatore:
Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2)
La Dorel Juvenile Group, Inc. è condannata alle spese
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