Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 – Tomorrow Focus / UAMI – Information Builders (Tomorrow Focus)
(causa T‑90/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Tomorrow Focus – Marchio comunitario figurativo anteriore FOCUS – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 14, 37)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 gennaio 2006 (procedimento R 116/2005‑1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Information Builders (Netherlands) BV e la Tomorrow Focus AG.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Tomorrow Focus AG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo Tomorrow Focus per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 – domanda n. 2 382 455
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Information Builders (Netherlands) BV
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio figurativo Focus per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 42 (marchio comunitario n. 68 585)
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda per le classi 9 e 42
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione impugnata, rigetto della domanda per determinati prodotti e servizi delle classi 9 e 42, nonché rigetto della domanda quanto al resto
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Tomorrow Focus AG è condannata alle spese.
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