Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009 – Phildar / UAMI – Comercial Jacinto Parera (FILDOR)
(causa T‑99/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo FILDOR – Marchio nazionale semi-figurativo anteriore PHILDAR – Marchio nazionale denominativo anteriore FILDOR – Marchi internazionali denominativi e semi-figurativi anteriori PHILDAR – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), artt. 62 e 73 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), artt. 64 e 75 del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 33, 68-85)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 gennaio 2006 (procedimento R 245/2004-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Phildar SA e la Comercial Jacinto Parera, SA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Comercial Jacinto Parera, SA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo FILDOR per prodotti delle classi 22-26 – domanda n. 831834
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Phildar SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi e figurativi nazionali e internazionali FILDOR e PHILDAR per prodotti delle classi 22‑26
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto della domanda di marchio comunitario in oggetto
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di opposizione
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 gennaio 2006 (procedimento R 245/2004‑2) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato alle spese.
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