Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 21 novembre 2007 –
Wesergold Getränkeindustrie / UAMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT)
(causa T‑111/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo VITAL FIT – Marchio nazionale denominativo anteriore VITAFIT – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Diritto al contraddittorio – Obbligo di motivazione»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 39, 42, 45‑47)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 febbraio 2006 (procedimento R 3/2005‑2) relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Lidl Stiftung & Co. KG e la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo VITAL FIT per prodotti della classe 32 – domanda n. 1457951
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Lidl Stiftung & Co. KG
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo nazionale VITAFIT per prodotti della classe 32 – demande n. 1050163
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy