Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 gennaio 2008 – Inter‑Ikea / UAMI – Waibel (idea)
(causa T-112/06)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario figurativo idea – Marchi comunitari e nazionali figurativi e denominativi anteriori IKEA – Causa di nullità relativa – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 80-81, 85)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 febbraio 2006 (procedimento R 80/2005-1) relativa ad un procedimento di nullità tra Inter-Ikea Systems BV e il sig. Walter Waibel
Dati della causa
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità:
Marchio figurativo "idea" per prodotti e servizi delle classi 16, 20 e 42 (domanda n. 283 952)
Titolare del marchio comunitario:
Walter Waibel
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario:
Inter-Ikea Systems BV
Marchi del richiedente la nullità:
Diversi marchi comunitari e nazionali, figurativi e denominativi, per prodotti e servizi delle classi 16, 20 e 42
Decisione della divisione di annullamento:
Nullità del marchio "idea"
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto della domanda
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) Inter-Ikea Systems BV è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute da Walter Waibel nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
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