Causa T‑119/06
Usha Martin Ltd
contro
Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
«Dumping — Importazioni di cavi di acciaio originarie, in particolare, dell’India — Violazione di un impegno — Principio di proporzionalità — Art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»
Massime della sentenza
1. Diritto comunitario — Principi — Proporzionalità — Regolamento che istituisce dazi antidumping e compensativi definitivi
(Art. 5, terzo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 384/96)
2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Impegno in materia di prezzi — Impegno relativo alla presentazione di relazioni e di fatture conformi — Violazione da parte dell’operatore
(Art. 5, terzo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 384/96)
1. In forza del principio di proporzionalità, sancito dall’art. 5, terzo comma, CE, la legittimità di una normativa comunitaria è subordinata alla condizione che i mezzi che essa impiega siano idonei a realizzare l’obiettivo da essa legittimamente perseguito e non vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere, in linea di principio, alla meno restrittiva.
Tuttavia, trattandosi di un settore come quello della politica commerciale comune in cui il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che il Trattato gli attribuisce, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento emanato, rispetto allo scopo che l’istituzione competente è tenuta a perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento. Tale ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia corrisponde all’ampio potere discrezionale che una giurisprudenza costante riconosce alle istituzioni comunitarie allorché, in applicazione dei regolamenti di base, esse adottano azioni di protezione antidumping concrete.
Ne consegue che il controllo del giudice deve limitarsi, nel settore della protezione contro le misure di dumping, ad accertare se i provvedimenti emanati dal legislatore comunitario siano manifestamente inadeguati rispetto allo scopo perseguito.
(v. punti 44‑47)
2. Nel revocare l’accettazione di un impegno, poiché l’esportatore di cui trattasi ha violato il suo obbligo di fornire relazioni trimestrali sulle vendite di un prodotto che non sono oggetto dell’impegno, nonché il suo obbligo di non emettere fatture conformi per prodotti che non sono oggetto dell’impegno, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità. Infatti, qualsiasi violazione di un impegno, o dell’obbligo di collaborazione nell’esecuzione e nel controllo del detto impegno, è sufficiente per consentire alla Commissione di revocare la sua accettazione dell’impegno e d’imporre un dazio antidumping definitivo sulla base dei fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno, a condizione che detta inchiesta sia stata conclusa con l’accertamento definitivo del dumping e del danno, e che l’esportatore interessato stesso abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. Peraltro, la violazione di un impegno è sufficiente di per sé a comportare la sua revoca. Inoltre, se è vero che il principio di proporzionalità trova applicazione al problema di stabilire se l’importo dei dazi antidumping imposti sia adeguato al danno subito dall’industria comunitaria, esso non si applica invece al problema dell’imposizione vera e propria di detti dazi. Orbene, la revoca dell’accettazione dell’impegno comporta l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni considerate della società esportatrice. Di conseguenza, e conformemente all’art. 8, n. 9, del regolamento antidumping di base n. 384/96, l’aliquota del dazio antidumping definitivo, fissata sulla base dei fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno, è applicabile per le importazioni in esame di detta società ed equivale, pertanto, all’imposizione vera e propria di tali dazi. Ne consegue che la legittimità della revoca dell’accettazione di un impegno non può essere, in quanto tale, messa in discussione alla luce del principio di proporzionalità.
(v. punti 51‑55)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
9 settembre 2010 (*)
«Dumping – Importazioni di cavi di acciaio originarie, in particolare, dell’India – Violazione di un impegno – Principio di proporzionalità – Art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»
Nella causa T‑119/06,
Usha Martin Ltd, con sede in Kolkata (India), rappresentata dall’avv. K. Adamantopoulos, dal sig. J. Branton, solicitor, e dagli avv.ti V. Akritidis e Y. Melin,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. J.-P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. G. Berrisch,
e
Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Stancanelli e T. Scharf, in qualità di agenti,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 22 dicembre 2005, 2006/38/CE, recante modifica della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India (GU 2006, L 22, pag. 54), nonché, dall’altro, del regolamento (CE) del Consiglio 23 gennaio 2006, n. 121, recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India (GU L 22, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek e V. M. Ciucă (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 La normativa antidumping di base è costituita dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento di base») [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea; GU L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22]. L’art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento di base (divenuto art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento n. 1225/2009) così dispone:
«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l’offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria.
(…).
7. La Commissione chiede agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all’adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L’inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell’impegno assunto.
(…).
9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, l’accettazione dell’impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 7 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l’esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l’impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.
Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata. La Commissione può chiedere l’assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni».
Fatti
2 La ricorrente, la Usha Martin Ltd, è una società di diritto indiano che produce cavi di acciaio e li esporta, in particolare, verso l’Unione europea. La ricorrente e la società Wolf hanno creato l’impresa comune Brunton Wolf Wire & Ropes, ubicata a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Anche quest’ultima produce cavi di acciaio che esporta verso l’Unione.
3 Il 12 agosto 1999 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CEE) n. 1796, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217, pag. 1).
4 Il prodotto oggetto del regolamento n. 1796/1999 è costituito da tutti i cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a mm 3. Dato che tutti i cavi di acciaio hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche, nonché gli stessi usi essenziali, benché esistano differenze tra i prodotti situati alle due estremità della gamma, le istituzioni hanno concluso che tutti i prodotti della gamma costituivano un unico prodotto, poiché i cavi di acciaio di gruppi contigui sono in concorrenza.
5 L’aliquota individuale del dazio antidumping imposto alla ricorrente nel ‘considerando’ 86 del regolamento n. 1796/1999, nonché nel suo art. 1, n. 2, era del 23,8%. Conformemente all’art. 2 del regolamento n. 1796/1999, i cavi di acciaio esportati dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione europea, tra cui la ricorrente, sono stati esentati dal dazio antidumping di cui trattasi.
6 Nel suo impegno offerto in conformità all’art. 8, n. 1, del regolamento di base, la ricorrente si è impegnata, in particolare, a rispettare i prezzi minimi fissati per le esportazioni di cavi di acciaio verso l’Unione al fine di garantire l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli del dumping.
7 La ricorrente si è anche impegnata a garantire che ogni vendita del prodotto interessato fosse accompagnata da una fattura conforme all’impegno (in prosieguo: la «fattura conforme»), vale a dire contenente le informazioni descritte nell’allegato VI all’impegno (punto 4.1 dell’impegno). In forza del punto 4.2 dell’impegno, la ricorrente si è impegnata a non emettere fatture conformi per «prodotti non oggetto dell’impegno». In base al punto 4.3 dell’impegno, la ricorrente «è cosciente del fatto che, qualora risulti che essa abbia emesso fatture conformi che non rispettavano le clausole [di detto] impegno, la Commissione può dichiarare che la dichiarazione di conformità da [essa] riportata sulla fattura di cui trattasi è invalida, ed informarne di conseguenza le autorità doganali competenti degli Stati membri, lasciando impregiudicata la facoltà per le istituzioni comunitarie di adottare ogni misura prevista [al punto] 8 [di detto] impegno».
8 La ricorrente, inoltre, si è impegnata a notificare alla Commissione, in relazioni trimestrali dettagliate, in conformità alle specificazioni tecniche richieste, tutte le sue vendite di cavi di acciaio nell’Unione, comprese quelle di cavi di acciaio non oggetto dell’impegno, e a collaborare con la Commissione fornendole qualsiasi informazione ritenuta necessaria da quest’ultima per garantire il rispetto dell’impegno (punto 5 e allegati II, III, IV e V all’impegno).
9 Inoltre, in forza del punto 6 dell’impegno, la ricorrente si è obbligata a non eludere le disposizioni dell’impegno, per esempio, non concludendo direttamente o indirettamente accordi di compensazione con clienti nell’Unione.
10 Infine, il punto 8 dell’impegno, intitolato «Violazioni o revoche», prevede quanto segue:
«La [ricorrente] è cosciente del fatto che, fatto salvo [il punto] 8.3:
– l’elusione del presente impegno o il fatto di non collaborare con la Commissione (…) nella salvaguardia di detto impegno sarà interpretato come una violazione di quest’ultimo; ciò include il fatto di non sottoporre il rapporto richiesto ai sensi del [punto] 5 nei termini prescritti, salvo il caso di forza maggiore;
– in applicazione dell’art. 8, n. 10, del regolamento di base, la Commissione (…), quando abbia motivo di ritenere che l’impegno sia stato violato, può imporre immediatamente un dazio antidumping provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili;
– in applicazione dell’art. 8, n. 9, del regolamento di base, in caso di violazione o di revoca dell’impegno da parte della Commissione (…) o della [ricorrente], può essere imposto un dazio antidumping definitivo in base ai fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno, a condizione che la [ricorrente] abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni, tranne il caso di revoca dell’impegno da parte sua».
11 In forza del punto 1, terzo trattino, dell’impegno, le disposizioni e le clausole dell’impegno si applicano non soltanto alla ricorrente, ma anche a qualsiasi società ad essa collegata nel mondo.
12 Con la sua decisione 13 agosto 1999, 1999/572/CE, che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina (GU L 217, pag. 63), la Commissione ha accettato, in particolare, l’impegno offerto dalla ricorrente.
13 Nell’ambito di un’inchiesta diretta a verificare il rispetto dell’impegno, conformemente ai punti 5.1 e 5.4 di quest’ultimo, la Commissione, nel gennaio e nel febbraio del 2005, ha ispezionato gli uffici della ricorrente in India e negli Emirati Arabi Uniti.
14 Con lettera 12 maggio 2005 la Commissione ha informato la ricorrente che, a seguito dell’inchiesta, essa riteneva che quest’ultima avesse violato tre volte l’impegno e che, di conseguenza, intendeva revocare l’accettazione dell’impegno.
15 Con lettere 20 maggio, 29 agosto e 6 settembre 2005 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull’accertamento della violazione dell’impegno e sulla revoca ipotizzata dalla Commissione.
16 L’8 novembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1858, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (GU L 299, pag. 1). Con il regolamento n. 1858/2005, il Consiglio ha deciso di prorogare di altri cinque anni le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, in particolare, dell’India, istituite dal regolamento n. 1796/1999.
17 Con la decisione della Commissione 22 dicembre 2005, 2006/38/CE, recante modifica della decisione 1999/572 che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India (GU 2006, L 22, pag. 54; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha deciso di revocare l’accettazione dell’impegno relativo alle importazioni di cavi di acciaio offerto dalla ricorrente e, di conseguenza, di modificare la decisione 1999/572, che accetta l’impegno. Al contempo, il 23 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento al Consiglio volta a revocare l’accettazione dell’impegno e ad istituire dazi antidumping definitivi nei confronti della ricorrente [documento COM (2005) 541 def.].
18 Nella decisione impugnata, la Commissione ha constatato tre violazioni dell’impegno. In primo luogo, l’esame dei documenti contabili della ricorrente ha rivelato che quantitativi considerevoli del prodotto in esame non oggetto dell’impegno non erano stati inclusi nelle relazioni trimestrali sulle vendite presentate dalla ricorrente alla Commissione, contrariamente a quanto previsto nel punto 5.2 e nell’allegato IV, primo comma, all’impegno. In secondo luogo, la Commissione ha constatato che le merci di cui trattasi erano state vendute dalla ricorrente, in violazione dei punti 4.2 e 4.3 dell’impegno, ai suoi importatori collegati aventi sede nel Regno Unito e in Danimarca e incluse nelle fatture conformi. In terzo luogo, la verifica nei locali della Brunton Wolf Wire & Ropes a Dubai ha evidenziato che taluni cavi di acciaio erano stati esportati verso l’Unione dagli Emirati Arabi Uniti e dichiarati originari degli Emirati Arabi Uniti, sebbene in realtà avessero origine indiana.
19 Pertanto il Consiglio, in data 23 gennaio 2006, ha adottato il regolamento (CE) n. 121, recante modifica del regolamento n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India (GU L 22, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). In forza dell’art. 1 del regolamento impugnato, la ricorrente è stata tolta dall’elenco delle società esenti da dazi antidumping definitivi. Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo con un’aliquota del 23,8% imposto alla ricorrente in base al ‘considerando’ 86 e all’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1796/1999, e prorogato dall’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1858/2005, è stato istituito sulle importazioni del prodotto considerato, fabbricato dalla ricorrente ed esportato verso l’Unione.
Procedimento e conclusioni delle parti
20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
21 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 25 marzo 2010.
23 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda e dove si revoca l’accettazione di un impegno, riguardante prezzi minimi, precedentemente in vigore;
– annullare il regolamento impugnato nella parte che la riguarda e in cui dà esecuzione alla decisione impugnata;
– condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.
24 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
25 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
26 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione del principio di proporzionalità e, in secondo luogo, ad un errore di diritto, ad un difetto di motivazione e ad uno sviamento di potere per quanto concerne l’origine dei prodotti di cui trattasi.
Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
27 Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che, in forza del principio di proporzionalità, le due irregolarità rilevate dalla Commissione – in primo luogo, l’omessa fornitura di una relazione sulle vendite non oggetto dell’impegno e, in secondo luogo, l’uso di fatture conformi – non costituiscono violazioni significative dell’impegno che consentano alla Commissione d’infliggere alla ricorrente una sanzione così drastica come la revoca dell’accettazione dell’impegno. La Commissione avrebbe potuto ricorrere a sanzioni meno gravi per la ricorrente, quali un avvertimento di non commettere nuovamente in futuro lo stesso errore.
28 Ai sensi dell’art. 5 CE, l’azione della Comunità non dovrebbe eccedere quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato. Di conseguenza, il principio di proporzionalità, previsto dal Trattato CE, esigerebbe che i mezzi impiegati dalle istituzioni siano proporzionati allo scopo perseguito. Inoltre, la giurisprudenza prevederebbe che il principio di proporzionalità, in quanto principio generale di diritto comunitario, richieda che gli atti delle istituzioni non eccedano i limiti di quanto è opportuno e necessario per la realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.
29 Per la ricorrente, il rispetto del principio di proporzionalità è particolarmente importante nella fattispecie, poiché la Commissione, decidendo di revocare la sua accettazione dell’impegno in base all’art. 8 del regolamento di base, dispone di un considerevole potere discrezionale il cui esercizio deve rispettare il principio di proporzionalità.
30 Al riguardo, sarebbe evidente che la revoca dell’accettazione di un impegno costituisce una misura grave, che comprometterebbe gravemente le attività della società interessata, e che si tratterebbe, pertanto, di un atto manifestamente eccessivo posto che non è stata constatata una violazione grave dell’impegno.
31 Orbene, nel caso di specie, per quanto concerne la prima violazione accertata dalla Commissione, non sarebbe contestato che le esportazioni cui si riferiva l’omessa fornitura della relazione trimestrale non rientravano nell’ambito di applicazione dell’impegno. Di conseguenza, tale omissione non avrebbe causato alcun danno notevole agli interessi dell’industria comunitaria. Dato che un impegno avrebbe lo scopo di procurare un vantaggio potenziale ad un esportatore, pur garantendo al contempo una protezione minima dell’industria comunitaria, la violazione di cui trattasi non potrebbe essere qualificata come infrazione sostanziale.
32 Al riguardo, la ricorrente fa valere in particolare che la violazione dell’obbligo di redigere una relazione relativa alle vendite non oggetto dell’impegno non rimette in discussione il rispetto dell’obiettivo principale dell’impegno, vale a dire il rispetto del prezzo minimo all’importazione. Orbene, la ricorrente avrebbe sempre adempiuto a tale obbligo principale. Ciò varrebbe tanto più in quanto le informazioni sulle relazioni trimestrali di tutte le vendite, previste o meno dall’impegno, indicherebbero quanto una determinata impresa afferma di aver esportato e non quanto essa ha effettivamente esportato. Le informazioni attinenti alle relazioni trimestrali, pertanto, avrebbero valore puramente indicativo. Inoltre, l’errore umano consistente nel non redigere per un breve periodo una relazione riguardante talune vendite non oggetto dell’impegno non comprometterebbe l’«efficacia dell’impegno».
33 La ricorrente ha precisato in udienza che l’impegno è stato applicato per sei anni e che la Commissione, durante la sua inchiesta, ha tenuto conto di un periodo di 24 mesi. Orbene, per quest’ultimo periodo, la Commissione avrebbe constatato unicamente che operazioni negoziali per un volume pari a circa 150 tonnellate non sono state incluse in una relazione trimestrale. Pertanto, la prima violazione sarebbe stata accertata relativamente ad un solo trimestre in sei anni.
34 La ricorrente considera di minore importanza anche la seconda violazione accertata dalla Commissione, consistente nell’errata inclusione nelle fatture conformi delle vendite del prodotto in esame non oggetto dell’impegno. A tal proposito, il fatto che possa esserci stata confusione nella compilazione o meno di fatture conformi per prodotti non oggetto dell’impegno non potrebbe rimettere in discussione il rispetto dell’impegno.
35 La ricorrente sostiene, in particolare, che i dazi antidumping sulle importazioni di cui trattasi erano stati integralmente versati e che essa non aveva cercato di evitare il loro pagamento. Nel corso dell’udienza la ricorrente ha aggiunto, al riguardo, che essa aveva fornito alla Commissione, tramite due telefax datati 14 e 30 marzo 2005, la prova del pagamento dei dazi antidumping in oggetto. Nel corso del procedimento amministrativo sarebbe pacifico tra le parti che tali dazi antidumping erano stati pagati e ciò sarebbe stato contestato per la prima volta dalla Commissione e dal Consiglio nelle loro controrepliche.
36 Di conseguenza, la ricorrente ritiene che gli aspetti fondamentali dell’impegno siano stati soddisfatti, dato che i prezzi minimi sono stati rispettati per i prodotti oggetto dell’impegno e i dazi antidumping sono stati pagati per i prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione dell’impegno.
37 Per la ricorrente, le violazioni constatate dalla Commissione riguardanti le relazioni trimestrali e le fatture conformi, da essa riconosciute, costituiscono solo infrazioni tecniche di scarsa gravità. Inoltre, la ricorrente sostiene di non aver ammesso che tali violazioni fossero infrazioni sostanziali e aggiunge che il grado d’importanza della violazione deve essere preso in considerazione per determinare la sanzione.
38 Di conseguenza, la ricorrente ritiene che la misura drastica di revoca dell’accettazione dell’impegno, con tutte le conseguenze che essa comporta, a causa di un errore umano di carattere amministrativo così irrilevante come quello di cui alla fattispecie, non sia proporzionata, ma costituisca una reazione manifestamente eccessiva che viola il principio di proporzionalità. Una misura meno radicale avrebbe consentito di raggiungere tutti gli obiettivi individuati.
39 Inoltre, il carattere eccessivo della revoca dell’accettazione dell’impegno, secondo la ricorrente, sarebbe contrario anche all’art. 15 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»), il quale prevede un obbligo a carico dei paesi industrializzati, quali quelli facenti parti dell’Unione, di «avere particolare riguardo per la situazione dei paesi in via di sviluppo membri nel valutare domande per l’applicazione di misure antidumping a norma del presente accordo». L’art. 15 dell’accordo antidumping sarebbe da intendere nel senso che si deve avere particolare riguardo alla conclusione di impegni con i paesi in via di sviluppo membri. Orbene, quest’obbligo derivante dall’art. 15 dell’accordo antidumping dovrebbe estendersi oltre la conclusione degli impegni, vale a dire anche al controllo di tali impegni.
40 Nei punti 34 e 35 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dell’art. 15 dell’accordo antidumping, considerando che, nella fattispecie, si trattasse di un gruppo multinazionale di società. La struttura della società non modificherebbe affatto la circostanza che l’India è un paese in via di sviluppo ai sensi di detta disposizione; in particolare, l’art. 15 dell’accordo antidumping sarebbe applicabile proprio perché la ricorrente ha sede in India.
41 La ricorrente sostiene che, nella fattispecie, la revoca di un impegno sulla base di un errore amministrativo lieve è completamente in contrasto con lo spirito dell’art. 15 dell’accordo antidumping. Sarebbe sufficiente leggere il testo dell’impegno per capire che è difficile rispettarlo nei minimi particolari. Anche se la ricorrente può comprendere che una violazione sostanziale di un impegno sia atta a comportare la revoca della sua accettazione, essa non capisce come un semplice errore amministrativo possa determinare la stessa conseguenza. Dato che non si sarebbe verificata alcuna violazione sostanziale dell’impegno, e che la ricorrente ha continuamente dato prova di buona fede nei confronti della Commissione per parecchi anni ed è sempre stata disponibile a sottoporsi ai suoi controlli, la ricorrente non vede alcuna giustificazione alla revoca dell’accettazione dell’impegno. In una siffatta situazione, in cui l’esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale causa un grosso rischio all’esportatore di un paese in via di sviluppo, la ricorrente ritiene sproporzionato porre fine ad un impegno per violazioni che essa considera di minore importanza.
42 Nella replica, la ricorrente contesta la posizione della Commissione e del Consiglio in base alla quale, da un lato, ogni inosservanza alla lettera dell’impegno costituisce un motivo sufficiente per revocare la sua accettazione e, dall’altro, non esiste alcuna distinzione a seconda della gravità delle infrazioni. La giurisprudenza sulla quale le istituzioni fondano tale tesi riguarderebbe circostanze completamente differenti dal caso di specie. Per la ricorrente, al contrario, la questione che emerge nell’ambito del primo motivo è quella di sapere quale grado di gravità di una violazione giustifichi la revoca dell’accettazione di un impegno.
43 Il Consiglio nonché la Commissione contestano gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
44 Occorre rammentare che, in forza del principio di proporzionalità, sancito dall’art. 5, terzo comma, CE, la legittimità di una normativa comunitaria è subordinata alla condizione che i mezzi che essa impiega siano idonei a realizzare l’obiettivo da essa legittimamente perseguito e non vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere, in linea di principio, alla meno restrittiva (sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑162/94, NMB France e a./Commissione, Racc. pag. II‑427, punto 69; 29 settembre 2000, causa T‑87/98, International Potash Company/Consiglio, Racc. pag. II‑3179, punto 39, e 4 luglio 2002, causa T‑340/99, Arne Mathisen/Consiglio, Racc. pag. II‑2905, punto 112).
45 Tuttavia, trattandosi di un settore come quello della politica commerciale comune in cui il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che il Trattato gli attribuisce, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento emanato, rispetto allo scopo che l’istituzione competente è tenuta a perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento (v. sentenza NMB France e a./Commissione, citata nel precedente punto 44, punti 70 e 71 e la giurisprudenza ivi citata).
46 Tale ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia corrisponde all’ampio potere discrezionale che una giurisprudenza costante riconosce alle istituzioni comunitarie allorché, in applicazione dei regolamenti di base, esse adottano azioni di protezione antidumping concrete (sentenza del Tribunale NMB France e a./Commissione, citata nel precedente punto 44, punto 72; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 4 ottobre 1983, causa 191/82, FEDIOL/Commissione, Racc. pag. 2913, punto 30, e sentenza del Tribunale 2 maggio 1995, cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II-1381, punti 70 e 113).
47 Ne consegue che il controllo del giudice deve limitarsi, nel settore della protezione contro le misure di dumping, ad accertare se i provvedimenti emanati dal legislatore comunitario siano manifestamente inadeguati rispetto allo scopo perseguito (sentenze NMB France e a./Commissione, citata nel precedente punto 44, punto 73, e Arne Mathisen/Consiglio, citata nel precedente punto 44, punto 115).
48 Nella fattispecie, è pacifico che la ricorrente non ha rispettato per due volte l’impegno di cui trattasi, in primo luogo, violando il suo obbligo di fornire relazioni trimestrali sulle vendite del prodotto considerato non oggetto dell’impegno (punto 5.2 e allegato IV, primo comma, all’impegno) e, in secondo luogo, violando il suo obbligo di non emettere fatture conformi per prodotti non oggetto dell’impegno (punti 4.1 e 4.2 dell’impegno).
49 Al riguardo, la ricorrente, con il primo motivo, fa valere, in sostanza, che le due irregolarità rilevate dalla Commissione non costituiscono violazioni significative dell’impegno che consentano alla Commissione d’infliggere alla ricorrente una sanzione così drastica come la revoca dell’accettazione dell’impegno. In forza del principio di proporzionalità, la Commissione avrebbe potuto ricorrere a sanzioni meno gravi per la ricorrente, quali un’istruzione di non commettere nuovamente in futuro lo stesso errore, ciò che la ricorrente, peraltro, avrebbe promesso alla Commissione.
50 Tale argomento non può essere accolto.
51 Infatti, in primo luogo, occorre ricordare che dall’art. 8, nn. 7 e 9, del regolamento di base risulta che qualsiasi violazione di un impegno, o dell’obbligo di collaborazione nell’esecuzione e nel controllo del detto impegno, è sufficiente per consentire alla Commissione di revocare la sua accettazione dell’impegno e d’imporre un dazio antidumping definitivo sulla base dei fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno, a condizione che detta inchiesta sia stata conclusa con l’accertamento definitivo del dumping e del danno e che l’esportatore interessato abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni (v., in tal senso, sentenza Arne Mathisen/Consiglio, citata nel precedente punto 44, punto 118). A tale proposito, va rilevato che la ricorrente non contesta che tali presupposti siano soddisfatti nel caso di specie.
52 Peraltro, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza, la violazione di un impegno è sufficiente di per sé a comportare la sua revoca (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 30 marzo 2000, causa T‑51/96, Miwon/Consiglio, Racc. pag. II‑1841, punto 52, e Arne Mathisen/Consiglio, citata nel precedente punto 44, punto 57).
53 In secondo luogo, si deve ricordare che, se è vero che il principio di proporzionalità trova applicazione al problema di stabilire se l’importo dei dazi antidumping imposti sia adeguato al danno subito dall’industria comunitaria (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° aprile 1993, causa C-136/91, Findling Wälzlager, Racc. pag. I-1793, punto 13), esso non si applica invece al problema dell’imposizione vera e propria dei detti dazi (sentenza Arne Mathisen/Consiglio, citata nel precedente punto 44, punto 121).
54 Orbene, la revoca dell’accettazione dell’impegno comporta l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cui trattasi della ricorrente. Pertanto, nella fattispecie, il regolamento impugnato, da un lato, ha dato esecuzione alla revoca dell’impegno in esame disposta dalla decisione impugnata, modificando il regolamento n. 1858/2005, e, dall’altro, ha tolto la ricorrente dall’elenco delle società esenti da dazi antidumping definitivi. Di conseguenza, e conformemente all’art. 8, n. 9, del regolamento di base, l’aliquota del dazio antidumping definitivo del 23,8%, fissata sulla base dei fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno, è applicabile per le importazioni in esame della ricorrente ed equivale, pertanto, all’imposizione vera e propria di tali dazi.
55 Ne consegue che la legittimità della revoca dell’accettazione di un impegno non può essere, in quanto tale, messa in discussione alla luce del principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza Arne Mathisen/Consiglio, citata nel precedente punto 44, punto 122).
56 Alla luce di tutte queste considerazioni, il primo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, dev’essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto, ad un difetto di motivazione e ad uno sviamento di potere per quanto concerne l’origine dei prodotti di cui trattasi
57 Per quanto riguarda il secondo motivo, quest’ultimo, a parere della ricorrente, contempla la terza violazione dell’impegno constatata dalle istituzioni, relativa all’origine dei prodotti fabbricati a Dubai, e non le violazioni asserite nell’ambito del primo motivo. Orbene, dall’esame del primo motivo risulta che la Commissione, senza violare il principio di proporzionalità, ha potuto revocare la sua accettazione dell’impegno.
58 Di conseguenza, poiché il secondo motivo è inconferente, il ricorso deve essere interamente respinto.
Sulle spese
59 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio e la Commissione ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Usha Martin Ltd è condannata alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2010.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
Full & Egal Universal Law Academy