Causa T‑125/06
Centro Studi Antonio Manieri Srl
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto relativa alla gestione completa di un asilo nido — Decisione di affidare il servizio all’Ufficio “Infrastrutture e logistica” (OIB) e di rinunciare alla procedura di gara d’appalto»
Massime della sentenza
1. Procedura — Termini di ricorso — Decadenza
(Statuto della Corte di giustizia, art. 45)
2. Bilancio delle Comunità europee — Regolamento finanziario — Disposizioni applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Ambito di applicazione
(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 88; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 116, n. 7)
3. Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d’appalto — Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza
4. Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d’appalto — Spese sostenute da un offerente — Diritto al risarcimento — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 101)
1. Le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia, comportano, oltre ad un elemento oggettivo relativo alle circostanze anormali ed estranee all’interessato, un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti. Pertanto, la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente ed accorta sarebbe stata obiettivamente in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso.
(v. punto 28)
2. Dall’art. 88 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e dall’art. 116, n. 7, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, risulta che la prestazione di servizi è esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici quando sia oggetto di un accordo amministrativo concluso fra servizi delle istituzioni comunitarie. L’Ufficio «Infrastrutture e logistica» (OIB) è un servizio delle istituzioni comunitarie ai sensi del citato art. 116, n. 7. Da ciò deriva che il Consiglio non era tenuto ad osservare le norme applicabili in materia di appalti pubblici quando ha deciso di utilizzare i servizi dell’OIB.
(v. punti 46‑48)
3. L’istituzione aggiudicatrice deve rispettare, in ogni fase di una procedura di gara d’appalto, non solo il principio della parità di trattamento degli offerenti, ma anche quello della trasparenza. Il principio di trasparenza comporta l’obbligo da parte dell’autorità aggiudicatrice di rendere pubbliche tutte le informazioni precise riguardanti lo sviluppo della procedura. Ciò nonostante, gli obiettivi di pubblicità che l’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare nell’ambito dell’obbligo di trasparenza sono, da un lato, di assicurare che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità e, dall’altro, di tutelare le legittime aspettative degli offerenti che sono stati spinti ad effettuare anticipatamente investimenti irreversibili.
(v. punti 86‑87, 89)
4. Dall’art. 101 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, risulta che l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a versare alcun risarcimento agli offerenti che abbiano partecipato ad una procedura di gara d’appalto poi annullata. Ne consegue che, in via di principio, gli oneri e le spese sostenuti da un offerente per la partecipazione a una gara non possono costituire un danno risarcibile.
(v. punto 102)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
28 gennaio 2009 (*)
«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto relativa alla gestione completa di un asilo nido – Decisione di affidare il servizio all’Ufficio “Infrastrutture e logistica” (OIB) e di rinunciare alla procedura di gara d’appalto»
Nella causa T‑125/06,
Centro Studi Antonio Manieri Srl, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti C. Forte, M. Forte e G. Forte,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. A. Vitro e dalle P. Mahnic e M. Balta, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di annullamento della decisione del Consiglio, resa pubblica con lettera del suo segretariato generale del 16 gennaio 2006, recante rinuncia alla procedura di gara d’appalto 2003/S 209-187862, relativa alla gestione completa di un asilo nido, in secondo luogo, la domanda di annullamento della valutazione positiva della proposta dell’Ufficio «Infrastrutture e Logistica» (OIB) per la gestione dei medesimi servizi e, in terzo luogo, una domanda di risarcimento danni,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dalla sig.ra I. Pelikánová, presidente, dalla sig.ra K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La ricorrente, Centro Studi Antonio Manieri Srl, è una società specializzata nella gestione di attività e di enti di formazione.
2 Il 20 ottobre 2003 il Consiglio bandiva una gara d’appalto a procedura ristretta per l’appalto di servizi intitolato «B-Bruxelles: Gestione completa di un asilo nido, 2003/S 209-187862» (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto» o, anche, la «gara d’appalto»).
3 Con lettera del suo segretariato generale del 7 gennaio 2004 il Consiglio comunicava alla ricorrente che la sua candidatura era stata accettata dal comitato di valutazione, confermando che tale società rispondeva ai requisiti necessari per essere ammessa alla procedura ristretta.
4 Inizialmente previsto per luglio 2004, l’invio del capitolato d’oneri relativo alla gara d’appalto veniva rimandato due volte. Esso veniva infine spedito alla ricorrente con lettera dell’8 dicembre 2004, unitamente ad una bozza di contratto. Il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 28 febbraio 2005.
5 All’inizio del 2005 la ricorrente depositava la sua offerta dinanzi al Consiglio, il quale, con lettera del suo segretariato generale datata 21 aprile 2005, confermava di averla ricevuta.
6 Con lettera del 20 dicembre 2005 il Consiglio comunicava alla ricorrente che la data in cui sarebbe stata adottata una decisione era stata rinviata al 16 gennaio 2006.
7 Con lettera del segretariato generale del Consiglio del 16 gennaio 2006, inviata per telefax alla ricorrente, quest’ultima veniva informata delle decisioni del Consiglio, da un lato, di rinunciare alla gara d’appalto e, dall’altro, di affidare la gestione dell’asilo nido all’Ufficio «Infrastrutture e logistica» (OIB) a Bruxelles. I termini della lettera erano i seguenti:
«[I]l Segretariato generale ha deciso di rinunciare all[a gara d’]appalto in oggetto, conformemente a quanto previsto dalla sezione n. 4 del capitolato d’oneri, redatta in applicazione dell’articolo 101 del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio.
Il Segretariato generale ha valutato positivamente la proposta presentatagli nel secondo semestre del 2005 dall’[OIB] (...), comportante la gestione amministrativa e pedagogica diretta dell’asilo nido destinato prevalentemente ai figli dei funzionari del Segretariato generale.
L’analisi di questa opzione ne ha messo in luce i numerosi vantaggi, soprattutto per quanto riguarda le condizioni contrattuali garantite al personale, ma anche in termini di economie di scala e di ottimizzazione delle risorse a disposizione delle nostre amministrazioni, nel quadro di un’opportuna cooperazione interistituzionale.
(…)».
8 Con lettera del 15 febbraio 2006 la ricorrente chiedeva spiegazioni al Consiglio circa la lettera del 16 gennaio 2006, esponendo un certo numero di argomenti per contestarne il contenuto.
9 Con lettera del 3 marzo 2006 il Consiglio rispondeva alle domande e agli argomenti fatti valere dalla ricorrente.
Procedimento
10 La ricorrente ha proposto il presente ricorso in data 20 marzo 2006 via telefax. L’originale del ricorso era stato spedito per posta il 17 marzo 2006. È pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2006. Un corrigendum relativo alla richiesta di mezzi istruttori è stato depositato il 20 maggio 2006.
11 Con decisione 12 giugno 2006 il presidente del Tribunale ha assegnato la causa alla Quarta Sezione.
12 Il 18 luglio 2006 il Consiglio ha depositato il suo controricorso.
13 Il termine per il deposito della replica era stato fissato al 10 ottobre 2006. La replica è stata spedita per posta il 6 ottobre 2006. È pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2006.
14 Il 10 ottobre 2006 la ricorrente ha depositato una richiesta supplementare di produzione di documenti a titolo di mezzi istruttori.
15 Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha presentato le sue osservazioni su tale richiesta.
16 La fase scritta è terminata con il deposito della controreplica in data 30 novembre 2006.
17 Con decisione 18 gennaio 2007 il presidente del Tribunale ha riassegnato la causa alla Terza Sezione.
18 Poiché il giudice relatore, a causa di un impedimento, non poteva partecipare ai lavori della sezione, il presidente del Tribunale ha riattribuito la causa alla Seconda Sezione.
Conclusioni delle parti
19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione del segretariato generale del Consiglio 16 gennaio 2006, recante rinuncia alla procedura di gara d’appalto;
– annullare la valutazione positiva della proposta dell’OIB;
– adottare ogni atto che consenta di tutelare i suoi diritti e le sue prerogative, ivi compresa la sospensione dell’esecuzione del contratto con l’OIB;
– definire ex aequo et bono il danno da essa subito;
– condannare il Consiglio alle spese.
20 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, dichiarare irricevibile il ricorso in quanto depositato oltre il termine massimo previsto dall’art. 230 CE;
– in subordine, dichiarare infondate la domanda di annullamento e la domanda di risarcimento danni;
– condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
21 Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità del ricorso e della replica, che sarebbero state entrambe depositate oltre il termine massimo.
1. Sull’osservanza del termine per proporre ricorso
22 Ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, il termine per proporre un ricorso di annullamento è di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Conformemente all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, detto termine deve, inoltre, essere aumentato, in ragione della distanza, di un termine di dieci giorni.
23 Nel caso di specie la decisione del Consiglio è stata inviata dal suo segretariato generale con lettera datata 16 gennaio 2006, trasmessa il giorno seguente alla ricorrente via telefax. In udienza, la ricorrente ha riconosciuto espressamente di aver ricevuto la lettera in parola il 17 gennaio 2006.
24 Tenuto conto che la ricorrente ha ricevuto la lettera il 17 gennaio 2006, il termine per proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione in causa, aumentato, in ragione della distanza, di un termine di dieci giorni, è scaduto lunedì 27 marzo 2006 a mezzanotte (dies ad quem).
25 È giocoforza constatare che una copia del ricorso è pervenuta in cancelleria via telefax il 20 marzo 2006 e che l’originale del ricorso vi è stato depositato successivamente, il 3 maggio 2006.
26 In base all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura la data del 20 marzo 2006 è da prendere in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali purché l’originale firmato dell’atto sia stato depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi, vale a dire, al più tardi, a mezzanotte del. 30 marzo 2006 Dal momento che, nella fattispecie, l’originale firmato del ricorso è stato depositato solamente il 3 maggio 2006, la data del 20 marzo 2006 non può essere presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali. Pertanto, l’unica data da prendere in considerazione per la valutazione dell’eventuale carattere tardivo del deposito del ricorso è il 3 maggio 2006. Poiché tale data è posteriore al dies ad quem, il ricorso è tardivo e in linea di principio dev’essere dichiarato irricevibile.
27 Ciò nondimeno occorre verificare se, nel caso di specie, esista un caso fortuito o di forza maggiore che consenta al Tribunale di derogare al termine in causa in base all’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile alla procedura dinanzi Tribunale ai sensi dell’art. 53 di detto statuto.
28 Le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Corte, comportano, oltre ad un elemento oggettivo relativo alle circostanze anormali ed estranee all’interessato, un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I‑5619, punto 32). Pertanto, la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente ed accorta sarebbe stata obiettivamente in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso (sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 209/83, Ferriera Valsabbia/Commissione, Racc. pag. 3089, punto 22, e ordinanza della Corte 18 gennaio 2005, causa C‑325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, Racc. pag. I‑403, punto 25). Si deve quindi accertare se le circostanze fatte valere dalla ricorrente possano essere considerate come circostanze eccezionali costituenti un caso di forza maggiore.
29 Nella fattispecie il plico contenente l’originale firmato del ricorso è stato spedito dalla ricorrente il 17 marzo 2006. Inviando l’originale il 17 marzo 2006, la ricorrente poteva ragionevolmente aspettarsi che pervenisse al Tribunale prima della scadenza del termine di decadenza, a maggior ragione in quanto, tenuto conto della trasmissione via telefax di una copia dello stesso, il termine di cui trattasi era stato prorogato fino al 30 marzo 2006. Il plico in questione era già arrivato presso i servizi della posta lussemburghese il 21 marzo 2006, come attestato dal timbro apposto sull’involucro del plico stesso. Il fatto che il plico in parola sia rimasto in giacenza presso detti servizi per 42 giorni (dal 21 marzo al 3 maggio 2006) è manifestamente una circostanza anormale ed estranea alla ricorrente che, per quanto la riguarda, ha dato prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti, spedendo l’originale del ricorso ben prima della scadenza del termine di decadenza e adottando le misure appropriate affinché il citato termine fosse prorogato conformemente all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura, trasmettendo via telefax alla cancelleria del Tribunale una copia del ricorso. Si deve pertanto constatare che il deposito dell’originale del ricorso oltre il termine è riconducibile ad un caso di forza maggiore (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 marzo 1967, cause riunite 25/65 e 26/65, Simet e Feram/Alta Autorità, Racc. pag. 35, in particolare pag. 48).
30 Da ciò consegue che, in quanto ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, la scadenza del termine non può essere opposta alla ricorrente, il motivo di irricevibilità dedotto dal Consiglio va respinto.
2. Sull’osservanza del termine fissato per il deposito della replica
31 Il termine ultimo per il deposito della replica è stato fissato al 10 ottobre 2006. Dal momento che la replica è pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2006, essa è stata depositata tardivamente.
32 L’originale della replica era stato inviato per posta da Bruxelles il 6 ottobre 2006. Sebbene l’originale sia stato inviato solamente quattro giorni prima della scadenza del termine impartito per il deposito, la ricorrente non si è avvalsa della facoltà prevista all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura di inviare una copia dell’originale firmato alla cancelleria mediante telefax, o tramite qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, ciò che avrebbe potuto prolungare il termine per il deposito della replica di un termine supplementare fino ad un massimo di dieci giorni.
33 Il Tribunale ritiene che, alla luce delle circostanze della fattispecie, la ricorrente non abbia dato prova della diligenza richiesta ad un ricorrente normalmente avveduto al fine del rispetto dei termini. Al contrario, essa ha accresciuto il rischio che la replica pervenisse tardivamente al Tribunale, da un lato, non traendo le conseguenze dai problemi incontrati per il deposito del ricorso e, dall’altro, non trasmettendo una copia dell’originale firmato alla cancelleria mediante telefax, o tramite qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale.
34 Una siffatta mancanza di diligenza esclude l’esistenza di un caso di forza maggiore, cosicché occorre dichiarare la replica irricevibile.
Sulle domande di annullamento
1. Osservazioni preliminari
35 Occorre innanzitutto rilevare che, nelle sue conclusioni, la ricorrente chiede l’annullamento non solo della decisione del Consiglio di rinunciare alla gara d’appalto, ma altresì della valutazione positiva da parte del Consiglio della proposta dell’OIB. A tale riguardo il Tribunale prenderà in esame la domanda di annullamento diretta avverso la valutazione positiva della proposta dell’OIB dopo la verifica di quella proposta avverso la decisione di rinunciare alla gara d’appalto.
36 In seguito va osservato che, a sostegno delle sue domande di annullamento, la ricorrente invoca quattro motivi attinenti, il primo, alla violazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE, il secondo, all’errata applicazione del punto 4 del capitolato d’oneri e alla violazione degli artt. 43 CE e 49 CE, degli artt. 89, 97, 98, 100 e 101 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché degli artt. 135 e 147 del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d’esecuzione»), il terzo, alla violazione dell’obbligo di motivazione e, il quarto, all’errata applicazione dell’art. 116 del regolamento d’esecuzione.
37 Infine, si deve rilevare che la ricorrente ha denunciato la violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento nell’ambito di ciascuno di questi quattro motivi. Il Tribunale esaminerà pertanto l’insieme degli argomenti della ricorrente relativi alla violazione dei due principi in parola dopo l’esame dei quattro motivi.
2. Sulla domanda di annullamento della decisione del Consiglio di rinunciare alla gara d’appalto
Sul quarto motivo, relativo all’ errata applicazione dell’art. 116 del regolamento d’esecuzione
Argomenti delle parti
38 Per quanto riguarda il motivo fatto valere dal Consiglio nella lettera del 3 marzo 2006 (v. precedente punto 9), secondo cui nel caso di specie non si applicherebbero le disposizioni del Trattato e del regolamento finanziario né i principi generali del diritto comunitario poiché il Consiglio non avrebbe agito come amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 116, n. 7, del regolamento d’esecuzione, la ricorrente nega che tale ultima disposizione possa essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame della legittimità della «decisione 16 gennaio 2006», posto che quest’ultima non ne fa parola.
39 In ogni caso la ricorrente nega l’applicabilità nella fattispecie dell’eccezione prevista dall’art. 116, n. 7, del regolamento d’esecuzione.
40 In primo luogo, essa ritiene che tale eccezione debba essere interpretata in senso restrittivo, come applicabile unicamente agli accordi tra servizi delle istituzioni comunitarie. La ricorrente sostiene che l’OIB non costituisce un servizio del genere, bensì, come risulterebbe dal settimo ‘considerando’ della decisione della Commissione 6 novembre 2002, 2003/523/CE, che istituisce l’OIB a Bruxelles (GU 2003, L 183, pag. 35), un ufficio europeo ai sensi dell’art. 171 del regolamento finanziario. Inoltre, a differenza di altri uffici europei quali l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), l’OIB non potrebbe essere collegato al Consiglio. Detto ufficio, infatti, non sarebbe un ufficio europeo interistituzionale ai sensi dell’art. 174 del regolamento finanziario, in quanto, secondo l’art. 6 della decisione 2003/523, sarebbe gestito esclusivamente da membri designati dalla Commissione.
41 In secondo luogo, occorrerebbe applicare per analogia la giurisprudenza secondo cui le disposizioni in materia di appalti pubblici sono applicabili ove un’amministrazione aggiudicatrice, quale un ente territoriale, decida di stipulare per iscritto, con un ente distinto da essa sul piano formale e autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale, un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti. Nel caso di specie, posto che l’OIB non sarebbe un servizio del Consiglio e che quest’ultimo non eserciterebbe alcun controllo su di esso, non sarebbe possibile invocare l’inapplicabilità del regolamento finanziario, né degli artt. 43 CE e 49 CE.
42 In terzo luogo, dal secondo e terzo ‘considerando’ della decisione 2003/523 emergerebbe che l’OIB è nato come un ufficio con la funzione di gestire l’affidamento all’esterno delle attività non essenziali dell’amministrazione comunitaria. Pertanto, la realizzazione interna di un servizio già sottoposto a procedura d’appalto sarebbe contraria alla sua funzione.
43 Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
44 Va osservato che, ai sensi dell’art. 88 del regolamento finanziario, «[g]li appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 104 e 167 [del suddetto regolamento], per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi».
45 Per essere qualificato come appalto pubblico un contratto dev’essere concluso da un’«amministrazione aggiudicatrice». Ai sensi dell’art. 116, n. 7, del regolamento d’esecuzione «[s]ono considerati amministrazioni aggiudicatrici i servizi delle istituzioni comunitarie, salvo quando concludano fra loro accordi amministrativi intesi ad ottenere la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori».
46 Dalle due precedenti disposizioni risulta che la prestazione di servizi è esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici quando sia oggetto di un accordo amministrativo concluso fra servizi delle istituzioni comunitarie.
47 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’OIB è un servizio delle istituzioni comunitarie ai sensi dell’art. 116, n. 7, del regolamento d’esecuzione. Infatti, conformemente al quarto ‘considerando’ della decisione 2003/523, «[i]l tipo di ufficio selezionato [dall’OIB] riguarda entità amministrative concepite per sostenere le attività di altri servizi della Commissione e/o, potenzialmente, di altre istituzioni comunitarie». Contemplando fra i beneficiari del sostegno dell’OIB gli «altri servizi della Commissione», la Commissione nel citato ‘considerando’ segnala, implicitamente ma necessariamente, che l’OIB è parimenti uno dei suoi servizi.
48 Da ciò deriva che il Consiglio non era tenuto ad osservare le norme applicabili in materia di appalti pubblici quando ha deciso di utilizzare i servizi dell’OIB. Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla ricorrente.
49 Per quanto riguarda, innanzitutto, gli argomenti dedotti dalla ricorrente secondo cui l’OIB sarebbe, da un lato, collegato alla Commissione, e non al Consiglio, e, dall’altro, gestito esclusivamente dai membri designati dalla Commissione, occorre rilevare che detti argomenti sono ininfluenti. Di fatti, in primo luogo, l’eccezione ex art. 116, n. 7, del regolamento d’esecuzione concerne gli accordi amministrativi fra i servizi delle istituzioni comunitarie, indipendentemente dalla circostanza che detti servizi appartengano o meno alla medesima istituzione. In secondo luogo, rapportare l’OIB alla direzione generale (DG) del personale e dell’amministrazione della Commissione non osta a che l’ufficio in parola abbia vocazione interistituzionale, come emerge chiaramente dal quarto e dal sesto ‘considerando’ nonché dall’art. 2, n. 4, della decisione 2003/523. In terzo luogo, relativamente all’art. 6, n. 1, lett. g), della decisione 2003/523, va osservato che tale disposizione prevede esplicitamente che il comitato direttivo dell’OIB comprenda anche un rappresentante delle altre istituzioni. Siffatta ultima constatazione non soltanto contraddice l’asserzione della ricorrente secondo cui l’OIB è gestito esclusivamente dai membri designati dalla Commissione, ma inoltre pone in evidenza il carattere interistituzionale dell’OIB.
50 Per le medesime ragioni si devono respingere in quanto ininfluenti gli argomenti della ricorrente relativi al fatto che l’OIB sarebbe un ente distinto dal Consiglio sul piano formale e autonomo rispetto ad esso sul piano decisionale. In ogni caso, il carattere distinto e autonomo dell’OIB rispetto al Consiglio è escluso dall’art. 281 CE. Dal momento che, infatti, secondo la disposizione in parola, solamente la Comunità europea in quanto tale ha personalità giuridica nel sistema istituzionale comunitario, il Consiglio e l’OIB rientrano entrambi nella sfera della stessa persona giuridica e, di conseguenza, l’OIB non può essere considerato come un ente distinto o autonomo dal Consiglio.
51 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’art. 116, n. 7, del regolamento d’esecuzione non dovrebbe essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame della legittimità della «decisione 16 gennaio 2006», poiché in essa non compare alcun riferimento a tale disposizione, si deve rilevare che, con la lettera del 16 gennaio 2006, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua decisione di rinunciare alla gara d’appalto, tenuto conto della sua decisione di avvalersi dei servizi dell’OIB. Relativamente alla decisione di rinunciare alla gara d’appalto, è giocoforza constatare che le due disposizioni alla base della citata decisione, ossia l’art. 101 del regolamento finanziario e il punto 4 del capitolato d’oneri, sono state debitamente richiamate dal Consiglio nella lettera di cui trattasi. Per contro, quanto alla decisione di avvalersi dei servizi dell’OIB, dai precedenti punti 44-48 risulta che essa rappresenta un atto estraneo alla procedura di gara d’appalto, che non concerne la ricorrente. Ne consegue che l’assenza di richiami all’art. 116, n. 7, del regolamento d’esecuzione non è rilevante al fine di esaminare la legittimità della decisione di rinunciare alla gara d’appalto di cui trattasi, e pertanto il presente argomento va respinto in quanto ininfluente.
52 Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la realizzazione interna della gestione completa dell’asilo nido da parte dell’OIB sarebbe in contrasto con la sua funzione, che è di gestire l’affidamento all’esterno delle attività non essenziali dell’amministrazione comunitaria, va osservato che la decisione 2003/523 non impone all’OIB di fare sistematicamente ricorso a gare d’appalto nello svolgimento delle sue funzioni. Anche se, in base all’art. 16 della decisione in parola, detto ufficio gode effettivamente della facoltà di utilizzare siffatta procedura, ciò nondimeno non vi è alcuna disposizione che gli vieti di svolgere la sua funzione con mezzi propri. Mancando un divieto formale, spetta quindi all’OIB valutare caso per caso la necessità di ricorrere o meno ad una gara d’appalto.
53 Da quanto precede risulta che la conclusione fra il Consiglio e l’OIB di un accordo relativo alla gestione completa di un asilo nido costituisce la conclusione di un accordo amministrativo fra due servizi delle istituzioni comunitarie avente ad oggetto la prestazione di servizi, cui le norme in materia di appalti pubblici non sono applicabili.
54 Occorre quindi respingere integralmente il quarto motivo.
Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’«obbligo di motivazione»
Argomenti delle parti
55 La ricorrente contesta che i numerosi vantaggi dedotti dal Consiglio nella lettera del 16 gennaio 2006 possano giustificare la sua scelta di ricorrere ai servizi dell’OIB, e ciò anche a voler tener conto delle spiegazioni fornite dallo stesso nella sua lettera del 3 marzo 2006. Il Consiglio, dunque, con le spiegazioni fornite con riferimento ai vantaggi relativi alle condizioni contrattuali garantite al personale, alle economie di scala e all’ottimizzazione delle risorse disponibili avrebbe violato l’«obbligo di motivazione».
56 Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
57 In via preliminare va rilevato che la ricorrente confonde, nell’ambito del presente motivo, la violazione dell’obbligo di motivazione e l’errore manifesto di valutazione. Sebbene, infatti, il titolo del presente motivo si riferisca ad una violazione dell’obbligo di motivazione, gli argomenti ivi sviluppati riguardano piuttosto gli errori asseritamente commessi dal Consiglio nel corso della sua valutazione dei vantaggi comportati da una decisione di avvalersi dei servizi dell’OIB.
58 Orbene, occorre ricordare che si tratta di due motivi distinti idonei ad essere invocati nel contesto di una domanda di annullamento. Il primo, incentrato sul difetto o l’insufficienza di motivazione, attiene alla violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’art. 253 CE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario (v. sentenza della Corte 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I‑983, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Il secondo, per contro, che riguarda la legittimità nel merito della decisione controversa, può essere esaminato dal giudice comunitario solamente se avanzato dalla ricorrente.
59 Si deve pertanto statuire sugli argomenti dedotti nell’ambito del terzo motivo prendendo in esame innanzitutto quelli relativi alla violazione dell’obbligo di motivazione e successivamente quelli relativi alla sussistenza di errori manifesti di valutazione.
60 Quanto ad un’eventuale violazione dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, tale obbligo dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’argomentazione dell’istituzione, onde consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e di verificare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punti 15 e 16; sentenze del Tribunale 9 aprile 2003, causa T‑217/01, Forum des migrants/Commissione, Racc. pag. II‑1563, punto 68, e 18 aprile 2007, causa T‑195/05, Deloitte Business Advisory/Commissione, Racc. pag. II‑871, punto 45).
61 Nel caso di specie la lettera del 16 gennaio 2006 riporta espressamente che la decisione di rinunciare alla gara d’appalto è motivata dalla valutazione positiva della proposta fatta dall’OIB al Consiglio. In tale lettera il segretariato generale del Consiglio informa quindi la ricorrente che, in seguito alla decisione di affidare la gestione dei servizi in causa all’OIB in base alla proposta di quest’ultimo, non sussiste più l’esigenza di proseguire con la gara d’appalto. Ne discende che la lettera del 16 gennaio 2006 fa apparire in forma chiara e inequivocabile il ragionamento del Consiglio consentendo così, da un lato, alla ricorrente di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine di poter tutelare i propri diritti e di verificare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, al Tribunale di esercitare il proprio controllo di legittimità. Ciò posto risulta che, con la sua decisione di rinunciare alla gara d’appalto, il Consiglio non ha violato l’obbligo di motivazione.
62 Relativamente all’esistenza di eventuali errori manifesti di valutazione, giova ricordare che l’istituzione che ricorre ad una gara d’appalto dispone di un ampio potere di valutazione quanto agli elementi da prendere in considerazione in vista dell’adozione di una decisione di aggiudicare un appalto, e che il controllo del Tribunale deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errori manifesti di valutazione (v. sentenza del Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑250/05, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 89, e giurisprudenza ivi citata). In proposito la ricorrente non ha prodotto elementi di fatto idonei a dimostrare che la decisione di rinunciare alla gara d’appalto sia stata viziata da un errore manifesto di valutazione. Per quanto riguarda la decisione di avvalersi dei servizi dell’OIB, segnatamente dei pretesi vantaggi comportati da siffatta decisione, si deve osservare che, pur se il Consiglio è certo tenuto a rispondere all’autorità politica e ai revisori interni della correttezza della sua scelta, esso non ha l’obbligo di dimostrare ai partecipanti ad una gara d’appalto i vantaggi che presenta la decisione di svolgere i servizi in causa con mezzi propri. Siffatta scelta, infatti, è di natura politica e rientra pertanto nel potere discrezionale del Consiglio. Ne deriva che, nell’ambito del presente ricorso, non spetta al Tribunale esaminare la giustificazione economica e istituzionale della decisione di avvalersi dei servizi dell’OIB.
63 Occorre quindi respingere il presente motivo.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione del Trattato, del regolamento finanziario e del regolamento d’esecuzione nonché del capitolato d’oneri
Argomenti delle parti
64 In primo luogo, la ricorrente sostiene che il punto 4 del capitolato d’oneri può servire come fondamento giuridico per la rinuncia ad una procedura di gara solo se tale rinuncia è finalizzata ad avviare una nuova procedura di gara. Pertanto, il riferimento al punto 4 del capitolato d’oneri nella decisione del Consiglio di rinunciare alla gara d’appalto sarebbe incoerente e contraddittorio e costituirebbe un errore di diritto.
65 In secondo luogo, non sarebbe pertinente neppure il richiamo, nella decisione del Consiglio di rinunciare alla gara d’appalto, all’art. 101 del regolamento finanziario, dato che ai sensi di detta disposizione una simile rinuncia deve essere motivata. A tal proposito la motivazione risiederebbe nella scelta di affidare i servizi di cui trattasi all’OIB. Orbene, tenuto conto del fatto che l’OIB non ha partecipato come gli altri soggetti alla gara d’appalto e che ha presentato la sua offerta oltre il termine, la scelta in questione non costituirebbe una rinuncia alla gara d’appalto. In tal senso si prefigurerebbe un’errata applicazione dell’art. 101 del regolamento finanziario, la quale sarebbe stata effettuata ignorando anche gli artt. 89, 97, 98 e 100 del regolamento finanziario nonché gli artt. 135 e 147 del regolamento d’esecuzione.
66 In terzo luogo, nonostante il Consiglio abbia effettuato una sorta di analisi comparativa tra, da un lato, l’offerta dell’OIB e, dall’altro, quelle della ricorrente e delle altre società partecipanti alla gara, esso non avrebbe richiesto la partecipazione dell’OIB alla gara d’appalto. Ne consegue che il procedimento del Consiglio sarebbe parimenti viziato da una violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, oltre che degli artt. 43 CE e 49 CE.
67 Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
68 In primo luogo, relativamente al punto 4 del capitolato d’oneri, si deve rilevare che detta disposizione è così formulata:
«Il [s]egretariato può decidere, a sua sola discrezione e senza che sia tenuto a motivare la decisione:
a) di non aggiudicare l’appalto oggetto del bando di gara e di ricominciare la procedura;
(…)
In ciascuno dei casi summenzionati, gli offerenti, indipendentemente dal fatto che siano stati selezionati o no, non possono esigere alcun risarcimento».
69 Benché un’interpretazione testuale del punto 4, lett. a), del capitolato d’oneri consenta eventualmente di concludere per l’esistenza di un collegamento fra la decisione del Consiglio di non aggiudicare l’appalto e quella di ricominciare la gara d’appalto, ciò nondimeno siffatta disposizione deve essere interpretata alla luce dell’art. 101 del regolamento finanziario. Orbene, se il punto 4, lett. a), del capitolato d’oneri contempla la mera facoltà per il Consiglio di ricominciare una nuova gara d’appalto dopo aver deciso di non aggiudicare l’appalto nell’ambito di una prima procedura, la facoltà alternativa, consistente nel non aggiudicare del tutto l’appalto, è prevista espressamente dall’art. 101 del regolamento finanziario. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che «[f]ino al momento della firma del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all’appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto». Il Tribunale non può quindi dedurre dal tenore letterale del punto 4, lett. a), del capitolato d’oneri la mancanza di una facoltà, in capo al Consiglio, di rinunciare alla gara d’appalto.
70 È certo vero che l’art. 101 del regolamento finanziario, a differenza del punto 4, lett. a), del capitolato d’oneri, impone esplicitamente all’amministrazione aggiudicatrice di motivare la propria decisione di rinunciare all’appalto. Tuttavia, nell’ambito dell’esame del terzo motivo è stato dimostrato che, nella fattispecie, il Consiglio aveva debitamente motivato la sua decisione di rinunciare alla gara d’appalto. Ne consegue che la sua decisione di rinunciare alla gara d’appalto soddisfa le condizioni poste dall’art. 101 del regolamento finanziario.
71 In secondo luogo, per quanto riguarda il motivo relativo ad una pretesa violazione degli artt. 43 CE e 49 CE, degli artt. 89, 97, 98 e 100 del regolamento finanziario nonché degli artt. 135 e 147 del regolamento d’esecuzione, occorre ricordare che, secondo l’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello stesso statuto, e secondo l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo la giurisprudenza, detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto (sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑961, punto 106, e 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑125, punto 29). Nel caso di specie la ricorrente si limita a fare riferimento alla violazione delle citate disposizioni, senza sviluppare la minima argomentazione a sostegno della sua tesi. Di conseguenza, alla luce dei principi summenzionati, l’argomento va dichiarato irricevibile.
72 In ogni caso è già stato dimostrato nel contesto dell’esame del quarto motivo che la decisione di affidare i servizi di cui trattasi all’OIB al di fuori della gara d’appalto era del tutto regolare, dal momento che la prestazione di servizi da parte dell’OIB al Consiglio non rientra nell’ambito di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, cosicché è esclusa una violazione delle citate disposizioni.
73 Da ciò deriva che il presente motivo deve essere dichiarato parzialmente irricevibile e, per il resto, infondato.
Sul primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE
Argomenti delle parti
74 La ricorrente ritiene che, decidendo di ricorrere ad una gara d’appalto, il Consiglio abbia scelto di affidare la prestazione dei servizi in causa in un contesto ben definito e debba assumere il ruolo di garante del rispetto dei principi del Trattato, del regolamento finanziario e degli artt. 43 CE e 49 CE. Alla luce di ciò la scelta di affidare detti servizi all’OIB al di fuori di una gara d’appalto non risulterebbe conforme al disposto degli artt. 43 CE e 49 CE.
75 La ricorrente invoca parimenti l’art. 86 CE, che non prevede alcuna deroga alle disposizioni del Trattato relativamente alle imprese pubbliche degli Stati membri, e deduce che tale regola vale a fortiori per le istituzioni comunitarie.
76 Conseguentemente, la decisione di affidare i servizi in questione all’OIB senza alcuna pubblicità o competizione sarebbe contraria alle norme e ai principi di diritto comunitario succitati e questo giustificherebbe il suo annullamento.
77 Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
78 Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento relativo alla pretesa violazione dell’art. 86 CE, occorre rilevare che dagli artt. 2 e 3 della decisione 2003/523 si evince che l’OIB è un ufficio con il compito di gestire esigenze puramente interne della Comunità, senza la benché minima vocazione commerciale, cosicché non può essere qualificato come impresa pubblica ai sensi dell’art. 86 CE. Di conseguenza non può porsi la questione di una qualsivoglia violazione dell’art. 86 CE, e pertanto il relativo argomento della ricorrente deve essere respinto.
79 Quanto agli altri argomenti avanzati dalla ricorrente nel contesto del presente motivo, segnatamente quelli relativi alla violazione degli artt. 43 CE e 49 CE, va osservato che la ricorrente si limita nuovamente a operare solo un riferimento alla violazione di dette disposizioni, senza sviluppare la minima argomentazione in merito. Alla luce dei principi richiamati al precedente punto 71, tali argomenti devono quindi essere dichiarati irricevibili.
80 Si deve pertanto dichiarare il primo motivo in parte infondato e, per il resto, irricevibile.
– Sugli argomenti relativi alla violazione del principio della parità di trattamento
81 Secondo la ricorrente la valutazione da parte del Consiglio della proposta presentata dall’OIB al di fuori della gara d’appalto viola il principio della parità di trattamento.
82 Al riguardo occorre ricordare che il principio generale della parità di trattamento è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Tale principio vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentenza della Corte 9 settembre 2004, causa C‑304/01, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7655, punto 31).
83 Posto che, come è stato constatato nell’ambito dell’esame del quarto motivo, l’OIB è un servizio delle istituzioni comunitarie, la posizione in cui si trova non è per nulla paragonabile a quella in cui si trovano i partecipanti ad una gara d’appalto. Di conseguenza la valutazione della proposta presentata dall’OIB al di fuori della gara d’appalto non può violare il principio della parità di trattamento.
84 Gli argomenti della ricorrente relativi alla violazione del principio della parità di trattamento devono quindi essere respinti.
– Sugli argomenti relativi alla violazione del principio di trasparenza
85 Secondo la ricorrente il Consiglio ha violato il principio di trasparenza affidando i servizi di cui trattasi all’OIB al di fuori della gara d’appalto.
86 Per quanto riguarda la violazione di tale principio, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza in materia di appalti pubblici, l’istituzione aggiudicatrice deve rispettare, in ogni fase di una procedura di gara, non solo il principio della parità di trattamento degli offerenti, ma anche quello della trasparenza (sentenza della Corte 25 aprile 1996, causa C‑87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑2043, punto 54, e sentenza del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T‑203/96, Embassy Limousines & Services/Parlamento, Racc. pag. II‑4239, punto 85).
87 Il principio di trasparenza comporta l’obbligo da parte dell’autorità aggiudicatrice di rendere pubbliche tutte le informazioni precise riguardanti lo sviluppo della procedura (v., in tal senso, sentenza Embassy Limousines & Services/Parlamento, citata al precedente punto 86, punto 85).
88 Nel caso di specie va constatato che la ricorrente non è stata tenuta al corrente, prima della lettera del 16 gennaio 2006, delle trattative in atto fra il Consiglio e l’OIB, concretizzatesi con la decisione del Consiglio di affidare la gestione dell’asilo nido all’OIB. In base alle informazioni contenute nella lettera del 16 gennaio 2006 dette trattative avrebbero avuto inizio nel secondo semestre del 2005, con la presentazione da parte dell’OIB della sua proposta.
89 Ciò nonostante, dalla giurisprudenza emerge che gli obiettivi di pubblicità che l’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare nell’ambito dell’obbligo di trasparenza sono, da un lato, di assicurare che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità (v., in tal senso, sentenza Commissione/Belgio, citata al precedente punto 86, punti 54 e 55) e, dall’altro, di tutelare le legittime aspettative degli offerenti che sono stati spinti ad effettuare anticipatamente investimenti irreversibili (v., in tal senso, sentenza Embassy Limousines & Services/Parlamento, citata al precedente punto 86, punti 85 e 86).
90 Nella fattispecie la ricorrente non ha dimostrato che l’uno o l’altro dei detti obiettivi fosse stato compromesso. Da un lato, infatti, dato che tutti gli offerenti hanno sperimentato la medesima mancanza di pubblicità della corrispondenza fra il Consiglio e l’OIB, detta mancanza non può aver avuto l’effetto di creare una disparità fra le possibilità della ricorrente e quelle degli altri offerenti. D’altro canto, la ricorrente non ha dimostrato, e nemmeno asserito, di essere stata spinta ad effettuare investimenti i cui rischi andassero oltre quelli inerenti alla partecipazione ad una gara d’appalto.
91 Pertanto gli argomenti della ricorrente relativi alla violazione del principio di trasparenza devono essere respinti.
3. Sulla domanda di annullamento della valutazione positiva della proposta dell’OIB
92 Per quanto concerne la domanda di annullamento presentata avverso la valutazione positiva, da parte del Consiglio, della proposta dell’OIB, si deve rilevare che una simile domanda non può essere dichiarata ricevibile.
93 Infatti, la valutazione positiva della proposta dell’OIB che precede la decisione di affidare i servizi in parola a quest’ultimo è un atto interno estraneo alla gara d’appalto, posto che, come dimostrato ai precedenti punti 44-48, il Consiglio non è tenuto a rispettare le norme applicabili in materia di appalti pubblici quando decide di avvalersi dei servizi dell’OIB.
94 In quanto atto interno estraneo alla gara d’appalto la valutazione positiva non può produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente, modificando in misura rilevante la sua posizione giuridica. Detta valutazione non può pertanto costituire un atto idoneo ad essere oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE (v. sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite da T‑10/92 a T‑12/92 e T‑15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑2667, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), cosicché la presente domanda di annullamento deve essere dichiarata irricevibile.
Sulla domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
95 La ricorrente chiede il risarcimento del danno che il comportamento del Consiglio le avrebbe causato e che il Tribunale dovrebbe quantificare ex aequo et bono.
96 Il Consiglio contesta la fondatezza di tale domanda.
Giudizio del Tribunale
97 Secondo costante giurisprudenza la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata alla ricorrenza di un complesso di presupposti, ossia, l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dedotto ed il danno asserito (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II‑729, punto 44, e ordinanza del Tribunale 8 settembre 2006, causa T‑92/06, Lademporiki e Parousis & Sia/Commissione, punto 10).
98 Inoltre, come ricordato al precedente punto 71, il ricorso deve essere sufficientemente chiaro e preciso per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso.
99 A tale proposito dalla giurisprudenza emerge che, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, una domanda intesa ad ottenere un risarcimento qualsiasi manca della precisione necessaria e deve, di conseguenza, essere considerata irricevibile (sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975, punto 9, e sentenza del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio, Racc. pag. II‑2193, punto 181).
100 Ciò nonostante il Tribunale ha ammesso che, in circostanze particolari, non era indispensabile precisare nell’atto introduttivo l’entità esatta del danno e stimare esattamente l’importo del risarcimento chiesto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑367, punto 76, e ordinanza del Tribunale 5 febbraio 2007, causa T‑91/05, Sinara Handel/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑245, punto 110). Al riguardo è stato altresì dichiarato che, nel ricorso, il ricorrente deve dimostrare, o almeno indicare, l’esistenza di tali circostanze (ordinanza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑262/97, Goldstein/Commissione, Racc. pag. II‑2175, punto 25).
101 Nel caso di specie la ricorrente domanda al Tribunale di «procedere a determinare ex aequo et bono [il danno da essa subito]». È parimenti giocoforza constatare che, oltre al fatto che la ricorrente, nel ricorso, non ha fornito una stima dell’importo del danno asseritamente subito, essa ha altresì omesso di indicarvi il benché minimo elemento che consenta di valutarne l’entità, limitandosi a sostenere, in termini astratti e generici, di aver subito un danno, senza tuttavia fornire in proposito la benché minima precisazione. Si deve inoltre osservare che la ricorrente non espone le circostanze particolari che giustificherebbero il fatto che essa possa non effettuare una valutazione, nemmeno approssimativa, del danno asseritamente subito.
102 L’obbligo di precisare nel ricorso l’entità esatta del danno s’impone ancor di più nel caso di specie, in quanto dall’art. 101 del regolamento finanziario e dal punto 4, lett. a), in fine, del capitolato d’oneri (v. il precedente punto 68) risulta che l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a versare alcun risarcimento agli offerenti che abbiano partecipato ad una gara d’appalto poi annullata. Ne consegue che, in via di principio, gli oneri e le spese sostenuti da un offerente per la partecipazione a una gara non possono costituire un danno risarcibile (sentenze del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T‑13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II‑4073, punto 71, e Embassy Limousines & Services/Parlamento, citata al precedente punto 86, punto 97).
103 Pertanto, alla luce dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del medesimo statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, la domanda di risarcimento deve essere dichiarata irricevibile.
Sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del contratto concluso fra il Consiglio e l’OIB
104 Fra i capi di conclusione presentati dalla ricorrente figura una domanda di «sospensione dell’esecuzione del contratto con l’OIB».
105 Occorre rilevare che, da un punto di vista formale, la domanda non è stata presentata conformemente a quanto disposto nell’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura con atto separato. Essa compare unicamente fra i capi di conclusione presentati nel medesimo atto del ricorso principale e deve quindi essere dichiarata irricevibile (v. sentenza del Tribunale 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./Commissione, Racc. pag. II‑2319, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
106 La presente domanda va pertanto dichiarata irricevibile.
Sulla domanda di mezzi istruttori
Argomenti delle parti
107 La ricorrente chiede al Tribunale, come mezzo istruttorio, d’invitare il Consiglio a produrre i seguenti documenti:
– il contratto concluso tra il Consiglio e l’OIB;
– tutti i documenti riguardanti la decisione del Consiglio di affidare all’OIB i servizi in questione, in particolare la nota precedente al 1° agosto 2005 con la quale il Consiglio ha chiesto all’OIB di presentare un’offerta per la gestione dei suddetti servizi.
108 Il Consiglio contesta l’utilità di tali documenti nell’ambito della presente causa.
Giudizio del Tribunale
109 A titolo preliminare, è opportuno rilevare che, per giurisprudenza consolidata, spetta al Tribunale valutare l’utilità di provvedimenti istruttori ai fini della soluzione della lite (sentenze del Tribunale 16 maggio 2001, causa T‑68/99, Toditec/Commissione, Racc. pag. II‑1443, punto 40, e 6 febbraio 2007, causa T‑23/03, CAS/Commissione, Racc. pag. II‑289, punto 323).
110 Relativamente alla produzione dei documenti richiesti è giocoforza constatare che potrebbe essere giustificata solamente qualora si ammettesse l’applicabilità al caso di specie delle norme in materia di appalti pubblici. Tenuto conto del fatto che l’esame delle domande di annullamento ha condotto alla conclusione opposta, la produzione dei documenti in questione non presenta più alcuna utilità per la soluzione della controversia di cui trattasi.
111 Alla luce delle considerazioni esposte la presente domanda di mezzi istruttori deve essere respinta.
Sulle spese
112 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Centro Studi Antonio Manieri Srl è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 2009.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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