Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 8 luglio 2008 – Sviluppo Italia Basilicata / Commissione
(causa T‑176/06)
«Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Riduzione del contributo finanziario – Ricorso di annullamento – Fondi di capitale di rischio – Termine ultimo per la realizzazione degli investimenti – Procedura – Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Motivazione – Ricorso per risarcimento danni»
1. Coesione economica e sociale – Fondo europeo di sviluppo regionale – Decisione di riduzione di un contributo finanziario (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24) (v. punti 42-59)
2. Coesione economica e sociale – Fondo europeo di sviluppo regionale – Decisione di riduzione di un contributo finanziario (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, artt. 25 e 26) (v. punti 78-82, 89-92)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 97-102)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Decisione della Commissione relativa alla riduzione di un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (Art. 288, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4253/88) (v. punti 116-118)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2006, C (2006) 1706, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore della sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle PMI operanti nella regione Basilicata in Italia, concesso nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nell’obiettivo 1 in Italia, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno che tale decisione avrebbe causato
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Sviluppo Italia Basilicata SpA è condannata alle spese.
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