Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 3 giugno 2009 – Commissione / Burie Onderzoek en Advies
(causa T‑179/06)
«Clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito del programma RACE II e di un programma specifico nel settore delle applicazioni telematiche di interesse generale – Rimborso di una parte degli anticipi erogati – Competenza del Tribunale – Irricevibilità parziale – Principio di buona amministrazione – Domanda riconvenzionale»
Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Art. 238 CE) (v. punti 59‑62, 100)
Oggetto
Domanda in forza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE diretta ad ottenere la condanna della Burie Onderzoek en Advies BV alla restituzione di una parte degli anticipi erogati dalla Comunità europea, nonché degli interessi di mora, in esecuzione di due contratti di finanziamento nel settore delle tecnologie avanzate di comunicazione in Europa e delle applicazioni telematiche.
Dispositivo
1)
Il ricorso relativo alla restituzione degli anticipi erogati dalla Commissione in base al contratto Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas), recante il riferimento «Progetto R 2022», è irricevibile, in quanto diretto contro la Burie Onderzoek en Advies BV, per manifesta incompetenza del Tribunale a conoscerne.
2)
La Burie Onderzoek è condannata, in base al contratto Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services), recante il riferimento «Progetto UR 1028», a versare alla Commissione la somma capitale di EUR 109 535,62, oltre agli interessi di mora al tasso legale applicabile nei Paesi Bassi, a decorrere dal 31 agosto 2001 e fino al completo pagamento del debito.
3)
La domanda riconvenzionale della Burie Onderzoek en Advies è respinta.
4)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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