Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Italia / Commissione
(causa T‑181/06)
«FEAOG – Sezione “garanzia”– Spese escluse dal finanziamento comunitario – Rettifiche finanziarie – Ortofrutticoli – Latticini – Seminativi – Sviluppo rurale – Inosservanza dei termini di pagamento»
1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori (Regolamenti del Consiglio n. 2988/95, art. 2, n. 1, e n. 2200/96, art. 13, n. 2) (v. punti 39-47)
2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Regolamento n. 2200/96 (Regolamento del Consiglio n. 2200/96, art. 30, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione n. 659/97, art. 17, n. 2) (v. punti 57-61)
3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria (v. punto 65)
4. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti – Procedura di conciliazione – Parere dell’organo di conciliazione (v. punto 68)
5. Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco (v. punto 160)
6. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Rifiuto di prendere a carico spese irregolari (v. punti 181-184)
7. Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata (Regolamento della Commissione n. 3887/92, art. 6, n. 1) (v. punto 195)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 28 aprile 2006, 2006/334/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 124, pag. 21), nella parte in cui esclude alcune spese eseguite dalla Repubblica italiana nei settori degli ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei seminativi, dello sviluppo rurale nonché in materia di termini di pagamento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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