Causa T‑197/06
FMC Corp.
contro
Commissione europea
«Concorrenza — Intese — Perossido di idrogeno e perborato di sodio — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza
(Artt. 81 CE e 253 CE)
2. Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione
(Art. 81 CE)
3. Concorrenza — Intese — Prova — Dichiarazioni dei dipendenti di un'impresa rese esclusivamente nell’interesse della stessa
(Art. 81 CE)
4. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Portata — Assenza di comunicazione di un elemento invocato dalla Commissione a titolo confermativo della responsabilità dell'impresa — Incidenza sulla legittimità dell'accertamento della responsabilità — Insussistenza
(Art. 81, n. 1, CE)
1. Quando una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta solidalmente responsabile dell’infrazione, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società.
Tuttavia la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione.
(v. punti 45, 59)
2. Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici. Infatti, in una simile situazione la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE.
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata.
In condizioni del genere, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile dell’infrazione di cui trattasi, a meno che tale società controllante, sulla quale incombe l’onere di invertire detta presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata assume un comportamento autonomo sul mercato. A tal proposito, un semplice principio di prova non è sufficiente a confutare detta presunzione.
Così, se la società controllante fornisce un complesso di elementi di prova idonei ad attestare l’autonomia della sua controllata dimostrando che quest’ultima non applica sostanzialmente le direttive che essa impartisce e si comporta, pertanto, in maniera autonoma nel mercato, la Commissione non potrà imputare il comportamento della controllata alla controllante a meno di confutare detta prova contraria.
Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo tassativo. Tale valutazione non deve essere limitata tuttavia ai soli elementi relativi alla politica commerciale stricto sensu della controllata, quali la strategia di distribuzione o dei prezzi. In particolare, la presunzione che sia esercitata un’influenza determinante non può essere confutata semplicemente dimostrando che è la controllata a gestire detti aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere alcuna direttiva a tale riguardo. Ne consegue che l’autonomia della controllata non può dirsi comprovata semplicemente dimostrando che essa gestisce in modo autonomo gli aspetti specifici della sua politica di commercializzazione dei prodotti oggetto dell’infrazione. Parimenti, dato che l’autonomia della controllata non viene valutata con riguardo ai soli aspetti di gestione operativa della società, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della società controllante non è sufficiente a dimostrarne l’autonomia.
Peraltro, il fatto che l’oggetto sociale della controllante consenta di concludere che quest’ultima costituiva una holding, il cui ruolo era, statutariamente, quello di gestire le sue partecipazioni nel capitale di altre società, non è di per sé sufficiente a invertire la presunzione in parola.
La mancata sovrapposizione del personale coinvolto nella gestione operativa della società non è neanch'essa prova dell’autonomia della sua controllata, dato che la valutazione di tale autonomia non può avvenire sulla base della sola politica commerciale della società in senso stretto.
L’identità delle persone che formano il consiglio di amministrazione delle società interessate costituisce invece un indizio pertinente dell’assenza di autonomia della controllata. Lo stesso vale per la diretta partecipazione di una delle persone in parola ai contatti illeciti. In effetti, la partecipazione di un membro del personale della società controllante alle riunioni collusive può costituire un elemento idoneo a dimostrare che essa era a conoscenza della partecipazione della sua controllata all’infrazione e, quindi, che era attivamente coinvolta nelle attività anticoncorrenziali, cosicché questo elemento può essere considerato, a fortiori, un indizio della sua influenza determinante sulla sua controllata.
(v. punti 96-100, 104-106, 108-109, 117-118, 130, 143, 145)
3. In materia di concorrenza, il fatto di riconoscere, caso per caso, una forte valenza probatoria alle dichiarazioni rese nell’ambito di una richiesta di clemenza dipende dalla considerazione che si è in presenza di un’ammissione dell’infrazione e che, pertanto, in linea di principio, si tratta di dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante. Quando le dichiarazioni dei dipendenti di un'impresa sono rese, quindi, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima, alle medesime non può essere riconosciuta una valenza probatoria particolarmente elevata, analoga a quella riconosciuta a determinate dichiarazioni rese dalle società che hanno formulato richiesta di clemenza, poiché dette dichiarazioni non rientrano nel medesimo contesto di una tale domanda di clemenza.
(v. punti 156-157)
4. Qualora la ricorrente non abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo per infrazione alle norme in materia di concorrenza, di presentare osservazioni in merito agli elementi di prova invocati dalla Commissione a fondamento dell’accertamento della sua responsabilità solidale, detti elementi devono essere respinti quali mezzi di prova. Nondimeno, per quanto attiene alla violazione dei diritti della difesa, grava inoltre sulla ricorrente l’onere di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se detti mezzi di prova non comunicati fossero stati espunti.
Con riguardo agli elementi di prova dedotti dalla Commissione a mero titolo confermativo, il fatto che debbano essere eliminati quali mezzi di prova non incide sulla legittimità dell’accertamento della responsabilità della ricorrente, allorché essa risulta in termini sufficienti sotto il profilo giuridico da altre considerazioni formulate nella decisione della Commissione.
(v. punti 162-166)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
16 giugno 2011 (*)
«Concorrenza – Intese – Perossido d’idrogeno e perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione dell’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑197/06,
FMC Corp., con sede in Filadelfia, Pennsylvania (Stati Uniti), rappresentata dal sig. C. Stanbrook, QC, e dall’avv. Y. Virvilis,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. F. Arbault, successivamente dai sigg. V. Di Bucci, V. Bottka e X. Lewis, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra M. Gray, barrister,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.620 – Perossido d’idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),
composto dai sigg. V. Vadapalas (relatore), facente funzione di presidente, A. Dittrich e L. Truchot, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 maggio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La ricorrente, la FMC Corp., è una società con sede negli Stati Uniti, la quale controlla, attraverso la FMC Chemicals Netherlands BV, già FMC Chemical Holding BV, il 100% del capitale della società di diritto spagnolo FMC Foret SA. Quest’ultima commercializzava all’epoca dei fatti perossido d’idrogeno (in prosieguo: l’«HP») e perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»).
2 Nel novembre del 2002 la Degussa AG ha informato la Commissione delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nei mercati dell’HP e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
3 La Degussa ha fornito alla Commissione le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di determinate imprese.
4 Il 26 gennaio 2005 la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte.
5 Dopo aver sentito le imprese interessate, la Commissione ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa, Edison SpA, la ricorrente, FMC Foret, Kemira OYJ, Air Liquide SA, Chemoxal SA, SNIA SpA, Caffaro Srl, Solvay SA, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera dell’8 maggio 2006.
Decisione impugnata
6 Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che i destinatari di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata).
7 L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di questa, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione e nel monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo.
8 La ricorrente è stata ritenuta responsabile dell’infrazione «in solido» con la FMC Foret (punti 389‑395 della decisione impugnata).
9 Ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, la Commissione ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).
10 La Commissione ha determinato l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione (punto 452 della decisione impugnata) e questa è stata qualificata come molto grave (punto 457 della decisione impugnata).
11 In applicazione di un trattamento differenziato, la ricorrente e la FMC Foret sono state classificate nella terza e penultima categoria, corrispondente all’importo di partenza pari a EUR 20 milioni (punti 460‑462 della decisione impugnata).
12 Dato che, secondo la Commissione, la ricorrente e la FMC Foret hanno partecipato all’infrazione dal 29 maggio 1997 al 13 dicembre 1999, ossia per un periodo di due anni e sette mesi, l’importo di partenza della loro ammenda è stato maggiorato del 25% (punto 467 della decisione impugnata).
13 Alla ricorrente non è stata applicata alcuna circostanza aggravante o attenuante.
14 L’art. 1, lett. f), della decisione impugnata enuncia che la ricorrente, avendo partecipato all’infrazione di cui trattasi dal 29 maggio 1997 al 13 dicembre 1999, ha violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo SEE.
15 All’art. 2, lett. d), della decisione impugnata la Commissione ha inflitto alla ricorrente, «in solido» con la FMC Foret, un’ammenda di EUR 25 milioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
16 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
17 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata.
18 A causa dell’impedimento di un membro del collegio a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza che ha avuto luogo il 19 maggio 2010.
20 A seguito dell’impedimento di un membro della Sezione a partecipare alla deliberazione, il giudice di nomina più recente, ai sensi dell’art. 6 del regolamento di procedura, si è astenuto dal partecipare alla medesima e le deliberazioni del Tribunale sono state proseguite dai tre giudici firmatari della presente sentenza, in conformità dell’art. 32 del regolamento di procedura.
21 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata, nella parte in cui essa la riguarda;
– in via subordinata, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;
– condannare la Commissione alle spese.
22 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla richiesta di annullamento
23 A sostegno della richiesta di annullamento, la ricorrente deduce due motivi relativi, il primo, alla violazione dell’obbligo di motivazione e, il secondo, ad un errore di diritto e di valutazione nell’accertamento della sua responsabilità per l’infrazione di cui trattasi.
Sul primo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
– Argomenti delle parti
24 La ricorrente sostiene che, nel caso di una decisione che accerti la responsabilità di una società per il comportamento di un’altra società, in applicazione in particolare della presunzione collegata al controllo del capitale sociale della controllata da parte della sua controllante, la motivazione deve essere particolarmente esauriente.
25 La Commissione non avrebbe quindi potuto limitarsi a richiamare la presunzione, ma sarebbe stata tenuta a fornire una motivazione appropriata, idonea a spiegare le ragioni per cui detta presunzione non poteva ritenersi confutata alla luce delle argomentazioni e delle prove contrarie addotte dalla ricorrente.
26 Orbene, i motivi indicati a tale riguardo dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbero «formalmente inadeguati» e non soddisfarebbero i requisiti di cui all’art. 253 CE.
27 Pur facendo riferimento ai legami intercorrenti tra le società di cui è causa in virtù delle funzioni assunte da tre persone all’interno della ricorrente, della FMC Foret e della FMC Chemical Holding (punti 391 e 394 della decisione impugnata), la Commissione non avrebbe spiegato in che modo tali circostanze erano idonee a confutare gli argomenti contrari invocati dalla ricorrente.
28 La ricorrente avrebbe, inoltre, indicato argomenti volti a confutare le circostanze esposte al punto 391 della decisione impugnata. Al punto 394 della decisione impugnata, la Commissione si sarebbe limitata a rigettare tali argomenti, senza illustrare i motivi di tale rigetto.
29 Riportando semplicemente gli elementi di prova dedotti dalle due parti, la Commissione non avrebbe illustrato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che la presunzione di cui trattasi non era stata confutata dalla ricorrente.
30 I motivi illustrati dalla Commissione al punto 394 della decisione impugnata non sarebbero inoltre sufficienti a fondare la responsabilità solidale della ricorrente.
31 La ricorrente, in primo luogo, avrebbe riferito dell’esistenza di strutture organizzative separate, circostanza, questa, volta a comprovare che la società controllante e la sua controllata operavano in modo indipendente nei settori di attività interessati dall’infrazione. Orbene, la Commissione avrebbe omesso di spiegare perché, nel caso di specie, tale elemento non fosse sufficiente a invertire la presunzione di cui trattasi.
32 La ricorrente, in secondo luogo, avrebbe prodotto alcune dichiarazioni dei suoi dipendenti a detta dei quali la FMC Foret avrebbe svolto la propria attività in modo autonomo. La Commissione stessa avrebbe riconosciuto, al punto 394 della decisione impugnata, che tali dichiarazioni costituivano una prova dello status indipendente della FMC Foret. La decisione impugnata non conterrebbe invece alcun elemento che giustifichi il loro rigetto.
33 In terzo luogo, l’affermazione della Commissione, a detta della quale la ricorrente sarebbe stata anch’essa coinvolta nella produzione dell’HP e del PBS (punto 394 della decisione impugnata) sarebbe, da un lato, inesatta e, dall’altro, non sufficiente per permettere di concludere che la ricorrente esercitava un’influenza decisiva sulla FMC Foret. Il mero fatto che le società producessero gli stessi prodotti non implicherebbe l’adozione di una politica commerciale comune. La ricorrente avrebbe peraltro prodotto prova contraria, mai contestata dalla Commissione, relativa alla diversità dei due mercati geografici, alla diversa collocazione dei siti di produzione, all’evoluzione storica delle attività e al profilo del consumatore tipo.
34 In quarto luogo, l’affermazione della Commissione, secondo la quale la FMC Foret è una controllata europea della ricorrente (punto 394 della decisione impugnata), nulla aggiungerebbe al fatto che si tratta di una controllata al 100%. Gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente dimostrerebbero che le due società non si sono consultate, né hanno collaborato nell’ambito delle attività collegate all’HP.
35 La motivazione della decisione impugnata non soltanto sarebbe «inadeguata», ma non conterrebbe neppure alcuna spiegazione in merito al rigetto degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente. Quand’anche la Commissione abbia sostenuto nell’ambito della sua difesa che detti elementi non erano sufficienti a confutare la presunzione di cui trattasi, tale constatazione non è stata riproposta all’interno della decisione impugnata.
36 Con riguardo agli elementi richiamati dalla Commissione al punto 391 della decisione impugnata, la ricorrente avrebbe evidenziato in particolare che, pur essendo stato nominato un dipendente della FMC Foret, il sig. A. B., quale vicepresidente della società, non si sarebbe trattato di un incarico a livello dirigenziale, dato che le funzioni da lui svolte in seno alla ricorrente e alla FMC Foret erano di carattere esclusivamente amministrativo. Il sig. A. B. sarebbe stato incaricato unicamente di sovrintendere la strategia commerciale e complessiva della società e non avrebbe partecipato alla gestione corrente. Altrettanto irrilevante sarebbe il fatto che altre due persone siano state, per brevi periodi, direttori tanto della FMC Foret che della FMC Chemical Holding, tenuto conto che l’obiettivo di quest’ultima società era unicamente la detenzione delle partecipazioni e non l’esercizio di una qualche attività commerciale.
37 Fornendo prova contraria, la ricorrente avrebbe invertito l’onere della prova a carico della Commissione. La decisione impugnata non conterrebbe tuttavia alcun motivo idoneo a respingere tali argomentazioni.
38 Secondo la ricorrente, occorrerebbe respingere i motivi formulati dalla Commissione per la prima volta dinanzi al Tribunale, in base ai quali la responsabilità affidata al sig. A. B. di sovrintendere la strategia commerciale e globale della controllata comproverebbe l’effettivo esercizio di un’influenza determinante. Questi nuovi motivi si riferirebbero comunque unicamente alla possibilità teorica per la ricorrente di esercitare un controllo determinante sulla FMC Foret, mentre la ricorrente avrebbe sostenuto che la persona in questione, il sig. A. B., non ha esercitato, di fatto, alcun controllo sull’attività corrente, né nei settori relativi all’infrazione contestata.
39 La questione dell’influenza determinante dovrebbe essere analizzata avendo riguardo ad un’attività relativa all’infrazione. La mancata partecipazione alle attività di gestione corrente comproverebbe che non è stata esercitata alcuna influenza determinante in relazione ad una tale attività. La mera responsabilità di un dipendente incaricato di sovraintendere la strategia commerciale e globale della società non sarebbe così sufficiente per riconoscere l’effettivo esercizio di un’influenza determinante.
40 Il sig. A. B., in quanto amministratore delegato della controllata, non sarebbe necessariamente coinvolto nelle operazioni di gestione corrente di detta società. Nel caso di specie, emergerebbe chiaramente dagli elementi dedotti dalla ricorrente che egli aveva esclusivamente il compito di supervisionare la strategia commerciale e globale della società. Neppure la posizione del sig. W. B., membro del consiglio di amministrazione della FMC Chemical Holding, sarebbe rilevante, in quanto l’unico obiettivo di detta società era di detenere le partecipazioni nella FMC Foret. Il sig. G. W., uno degli amministratori della FMC Chemical Holding, non sarebbe stato alle dipendenze della ricorrente.
41 Secondo la ricorrente, nel caso in cui la decisione che riconosce l’infrazione si fondi sull’esistenza di un legame di controllo di una società nei confronti di un’altra, la Commissione è tenuta ad esporre le ragioni che la inducono a ravvisare l’esistenza di un siffatto controllo. Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe soddisfatto tale esigenza, essendosi semplicemente limitata a ribadire la posizione assunta nella comunicazione degli addebiti, senza illustrare le ragioni che l’hanno portata a respingere gli argomenti e le prove contrarie dedotte dalla ricorrente.
42 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
43 Nell’ambito del primo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione, nella decisione impugnata, non ha indicato motivi sufficienti per quanto attiene all’accertamento di una sua responsabilità per l’infrazione in causa e, in particolare, non ha chiarito le ragioni del rigetto degli elementi dedotti per confutare la presunzione legata al fatto che la ricorrente controllava l’intero capitale sociale della sua controllata coinvolta nell’infrazione.
44 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e giurisprudenza ivi citata).
45 Quando, come nella fattispecie in esame, una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta solidalmente responsabile dell’infrazione, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punti 78‑80).
46 Nel caso di specie, ai punti 370‑379 della decisione impugnata la Commissione ha sintetizzato, facendo riferimento alla giurisprudenza dell’Unione, i principi che intendeva applicare per identificare i destinatari della decisione impugnata.
47 Essa ha rammentato, in particolare, che una società controllante poteva essere considerata responsabile del comportamento illecito di una controllata se la controllata non aveva deciso in modo autonomo il suo comportamento sul mercato, ma aveva applicato in sostanza le direttive impartitele dalla società controllante. Essa ha precisato che poteva supporre, in sostanza, che una filiale controllata al 100% dalla società controllante segua essenzialmente le istruzioni impartitele da quest’ultima e che la società controllante può superare tale presunzione fornendo la prova del contrario (punto 374 della decisione impugnata).
48 Per quanto attiene all’accertamento della responsabilità della ricorrente per l’infrazione di cui è causa, la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, ha dichiarato di essere giunta a tale conclusione alla luce del fatto che la FMC Foret era una società controllata al 100% dalla ricorrente, seppur indirettamente (punto 390 della decisione impugnata).
49 All’interno di detta comunicazione, la Commissione ha precisato che si è altresì basata sull’identità di determinati dirigenti delle società interessate, come emerge dalle posizioni occupate dai sigg. A. B., W. B. e G. W. La Commissione ha inoltre dato rilievo al ruolo del sig. A. B., che era contemporaneamente amministratore delegato della FMC Foret e vicepresidente della ricorrente e aveva partecipato a determinate riunioni del cartello (punto 391 della decisione impugnata).
50 La Commissione ha poi fatto riferimento agli elementi dedotti dalla ricorrente per comprovare l’autonomia della sua controllata (ai punti 392 e 393 della decisione impugnata). Essa ha osservato di non poter accettare gli argomenti della ricorrente, in quanto il contestato esercizio di un’influenza determinante non si desume unicamente dalla detenzione del 100% del capitale della società, ma anche dai legami esistenti tra le società interessate illustrati al punto 391 della decisione impugnata, che le argomentazioni dedotte dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare l’autonomia della sua controllata e che, in ogni caso, l’insieme degli elementi in suo possesso aveva corroborato la conclusione per cui la ricorrente ha esercitato una siffatta influenza sulla sua controllata (punto 394 della decisione impugnata).
51 La Commissione ha dichiarato, da ultimo, di tener ferme, alla luce di dette considerazioni, le sue conclusioni in merito alla responsabilità solidale della ricorrente per l’infrazione di cui trattasi (punto 395 della decisione impugnata).
52 Occorre considerare che dai motivi succitati emerge in modo chiaro e univoco l’iter logico che ha condotto a ritenere la ricorrente responsabile dell’infrazione.
53 Per quanto attiene in primis alla censura mossa dalla ricorrente in relazione alla mancanza di coerenza dell’iter logico che ha condotto all’accertamento della sua responsabilità, occorre osservare che dai punti 390‑395 della decisione impugnata emerge chiaramente che la Commissione ha tenuto ferma la conclusione formulata nella comunicazione degli addebiti, in base alla quale l’influenza determinante esercitata dalla ricorrente sulla sua controllata deriva dalla presunzione legata al controllo da parte sua del 100% di quest’ultima società, non essendo gli elementi dedotti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo sufficienti a comprovare l’autonomia della sua controllata e, pertanto, a confutare detta presunzione.
54 La Commissione ha ricordato, inoltre, ai punti 391 e 394 della decisione impugnata, l’esistenza di determinati indizi supplementari desunti dai legami personali esistenti tra le società interessate e in particolare dalla posizione del sig. A. B. che ha partecipato ai contatti illeciti.
55 Occorre pertanto considerare che i motivi esposti illustrano in modo sufficiente le condizioni in base alle quali la ricorrente è stata ritenuta responsabile dell’infrazione.
56 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la seconda censura vertente sulla mancanza di motivi sufficienti per respingere gli elementi dedotti dalla ricorrente al fine di confutare la presunzione di cui trattasi, occorre anzitutto osservare che dai punti 392‑394 della decisione impugnata si evince chiaramente che la Commissione ha valutato tali elementi.
57 In effetti, dopo aver illustrato ai punti 392 e 393 della decisione impugnata le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha constatato, al punto 394 della decisione impugnata, che gli elementi desumibili da tali argomentazioni non costituivano una prova sufficiente dell’autonomia della controllata e che, inoltre, l’insieme delle informazioni in suo possesso aveva corroborato la conclusione basata sulla presunzione di cui trattasi, cosicché tale conclusione doveva essere mantenuta ferma.
58 Si deve quindi ritenere che la Commissione ha risposto ai punti essenziali degli argomenti indicati dalla ricorrente, prendendo in considerazione gli elementi di prova da essa addotti.
59 Non si può inoltre contestare alla Commissione di non aver risposto in modo preciso a ciascun singolo argomento invocato dalla ricorrente. La Commissione non è infatti obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punto 64; v. altresì, in tal senso, la sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 44 supra, punto 64).
60 Occorre inoltre osservare che la censura della ricorrente relativa al carattere «inadeguato» della motivazione in esame si fonda, in parte, sul suo argomento a tenore del quale essa sarebbe riuscita a confutare la presunzione di cui trattasi.
61 Ora, questo argomento attiene alla legalità sostanziale della decisione impugnata e non può essere preso in considerazione nell’ambito del controllo della motivazione.
62 L’argomentazione della ricorrente, nella parte in cui essa contesta, nel merito, il rigetto degli argomenti e degli elementi di prova indicati per confutare la presunzione di cui trattasi, deve così essere analizzata nell’ambito dell’esame del secondo motivo relativo ad un errore di diritto e ad un errore di valutazione.
63 Alla luce di tutto quello che precede, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto e ad un errore di valutazione
– Argomenti delle parti
64 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è errata, sia in fatto che in diritto, nella parte in cui la Commissione ha accertato la sua responsabilità.
65 La Commissione avrebbe innanzitutto valutato in modo errato gli elementi di prova, riconoscendo alle dichiarazioni della ricorrente un peso differente rispetto a quello dato alle dichiarazioni delle società che hanno presentato richiesta di clemenza. In secondo luogo, essa avrebbe adottato, nel giudicare il controllo esercitato dalla ricorrente sulla sua controllata, un criterio errato. In terzo luogo, si sarebbe avvalsa di elementi di prova che non si riferiscono al periodo rilevante. In quarto luogo, la Commissione avrebbe fatto ricorso ad elementi di prova che non sono stati comunicati alla ricorrente in violazione dei suoi diritti della difesa.
66 La Commissione avrebbe erroneamente valutato ciascun elemento di prova separatamente, invece di effettuare una valutazione complessiva.
67 La Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che l’esercizio di un’influenza determinante deve essere valutato avendo riguardo all’attività oggetto dell’infrazione. Gli elementi di prova indicati dalla ricorrente comproverebbero che la FMC Foret era essa stessa responsabile della vendita dell’HP e del PBS e che quest’ultimo prodotto, inoltre, non veniva commercializzato dalla ricorrente.
68 Dal punto 394 della decisione impugnata si evincerebbe che la Commissione ha riconosciuto di dover dimostrare qualcosa di più del semplice controllo del 100% del capitale della controllata. Rivestirebbe, quindi, centrale importanza stabilire se gli altri elementi permettano di concludere che la ricorrente aveva esercitato un’influenza determinante sulla FMC Foret.
69 A tale riguardo, la Commissione avrebbe in primo luogo erroneamente sostenuto che il fatto che la ricorrente «aveva un settore distinto per la produzione dell’[HP] destinato al mercato americano non [era] sufficiente a comprovare che [essa] non esercitava alcun controllo sulla controllata europea» (punto 394 della decisione impugnata). La ricorrente non avrebbe affermato la presenza di un «settore» distinto, bensì avrebbe addotto l’esistenza di «due strutture organizzative del tutto separate per la produzione e la vendita dell’HP».
70 La Commissione avrebbe così frainteso l’argomento della ricorrente e si sarebbe fondata su una constatazione errata e non sostenuta da alcun elemento di prova.
71 Secondo la ricorrente, le sue attività erano suddivise in settori i cui mercati di destinazione venivano determinati in base al luogo di produzione e alla natura del prodotto. Nel caso dell’HP, la sua produzione sarebbe stata venduta a livello locale non essendo possibile per ragioni logistiche il trasporto dagli Stati Uniti verso l’Europa o viceversa. La FMC Foret non sarebbe stata un «settore» della ricorrente e non avrebbe avuto a disposizione nemmeno una struttura per rendere conto delle sue attività alla ricorrente. Dai documenti del fascicolo non emergerebbe alcun elemento di prova idoneo a comprovare l’esistenza di una «ripartizione per settori» delle attività legate all’HP della ricorrente e di quelle della FMC Foret.
72 Le testimonianze dei dipendenti prodotte dalla ricorrente comproverebbero che la FMC Foret aveva sviluppato le sue attività e la sua gamma di prodotti in modo del tutto indipendente rispetto a quelle della ricorrente. Nella maggior parte dei settori non vi sarebbe stata alcuna sovrapposizione tra i prodotti delle due società. Nel caso dell’HP, sarebbero stati diversi sia i mercati, sia i consumatori, in considerazione delle caratteristiche precipue del prodotto e del luogo di produzione. La ricorrente avrebbe fornito gli elenchi telefonici della società comprovanti che non si è verificata alcuna sovrapposizione tra i dipendenti della ricorrente e della FMC Foret in nessun momento e in nessun settore durante tutta la durata del periodo rilevante. Dette testimonianze dimostrerebbero la natura indipendente e autonoma delle attività della FMC Foret.
73 In presenza di due strutture organizzative per la commercializzazione dell’HP del tutto distinte non c’è motivo di supporre che i gestori di una di tali strutture abbiano esercitato un’influenza determinante sulla gestione dell’altra. Orbene, la Commissione avrebbe omesso di dimostrare che, malgrado l’esistenza di due strutture separate, la ricorrente aveva realmente esercitato un’influenza determinante sulla FMC Foret nell’ambito della commercializzazione dell’HP.
74 In secondo luogo, la Commissione avrebbe commesso un evidente errore nel constatare che le attività commerciali della FMC Foret erano «parte integrante» di quelle della ricorrente, sostenendo che quest’ultima «[era] ugualmente coinvolta nella produzione dell’[HP] e [del] PBS» e che la FMC Foret «[operava] in tale settore come sua controllata europea» (punto 394 della decisione impugnata).
75 Una sovrapposizione nella produzione non permetterebbe di ravvisare l’esercizio di un’influenza determinante. Non si può neppure supporre che due produttori indipendenti che operano in paesi diversi esercitino un controllo o un’influenza determinante l’uno sull’altro, solo perché uno dei prodotti fabbricati è lo stesso.
76 In ogni caso, una sovrapposizione nella produzione si verificherebbe soltanto con riguardo all’HP e non con riguardo al PBS, come confermerebbero le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla ricorrente.
77 Nel constatare che la ricorrente produceva sia HP che PBS, la Commissione si è probabilmente basata su una dichiarazione di un dipendente della ricorrente, il sig. T. B., così formulata:
«La [FMC] Foret, inoltre, commercializza un assortimento di prodotti differente da quelli venduti dalla [ricorrente]. [La ricorrente], ad esempio, effettivamente produce [il PBS] negli Stati Uniti, mentre la [FMC Foret] da parecchi anni commercializza e produce il [PBS] in Europa».
78 A detta della ricorrente, tale dichiarazione contiene un evidente «errore tipografico» e dovrebbe essere letta come segue: «[La ricorrente], ad esempio, effettivamente [non] produce [il PBS]». La Commissione si sarebbe basata, sbagliando, su tale dichiarazione contenente un evidente «errore tipografico», trascurando altre dichiarazioni testimoniali attestanti il contrario.
79 Secondo la ricorrente, il fatto che il solo prodotto fabbricato dalle due società in parola era l’HP e che dette società non operavano sugli stessi mercati geografici, permetteva di concludere che esse non dovevano coordinare le loro attività.
80 La constatazione della Commissione, a detta della quale la FMC Foret operava come controllata della ricorrente, non sarebbe pertinente, dato che determinate controllate, come la FMC Foret, verrebbero considerate come «investimenti», che non sono parte delle attività della società controllante.
81 Il fatto che una società di grandi dimensioni, quale la ricorrente, acquisti un’altra società a titolo di mero investimento, significherebbe che non ha intenzione di intervenire nella sua gestione corrente. Il rapporto tra la ricorrente e la FMC Foret sarebbe un tipico esempio dei casi in cui, come accade con l’acquisto da parte di un fondo di investimento, una società acquisisce il 100% del capitale di un’altra società senza esercitare un’influenza determinante sulla sua gestione.
82 In terzo luogo, nell’affermare che la ricorrente stessa ha presentato le attività della FMC Foret «come una [parte integrante] delle sue attività», la Commissione si sarebbe a torto basata su nuovi elementi di prova a carico della ricorrente, vale a dire le informazioni tratte dal sito internet di quest’ultima (punto 394 e nota a piè di pagina n. 379 della decisione impugnata).
83 Tali elementi, relativi agli anni 2005 e 2006, non sarebbero, da un lato, idonei a dimostrare che la ricorrente aveva esercitato un’influenza determinante sulla FMC Foret tra il 1997 e il 1999. Dall’altro, la ricorrente non avrebbe avuto occasione di prendere posizione a tal riguardo nell’ambito del procedimento amministrativo. Utilizzando i succitati elementi, la Commissione avrebbe quindi introdotto degli elementi nuovi a carico della ricorrente, relativi oltretutto ad un periodo successivo a quello dell’infrazione.
84 In quarto luogo, la Commissione, nella parte in cui sostiene che le dichiarazioni dei dipendenti non sarebbero sufficienti a dimostrare che la FMC Foret agiva in modo autonomo (punto 394 della decisione impugnata), avrebbe rigettato tali elementi di prova sulla sola base del fatto che le dichiarazioni erano state rese dai dipendenti della ricorrente. Un simile rigetto sarebbe incomprensibile, poiché gli elementi relativi all’autonomia della FMC Foret non potrebbero che provenire dai soggetti che erano implicati nella sua gestione.
85 Inoltre, sostenendo che lo status indipendente della FMC Foret non era dimostrato «che [dalle] dichiarazioni» di cui trattasi, la Commissione avrebbe ammesso che tali dichiarazioni comprovavano effettivamente l’autonomia della FMC Foret e che pertanto erano sufficienti a confutare la presunzione.
86 Il rigetto degli elementi di prova in esame, in quanto desunti dalle dichiarazioni dei dipendenti, non sarebbe inoltre conciliabile con il fatto che la Commissione ha utilizzato le dichiarazioni delle società che hanno presentato richiesta di clemenza.
87 Così facendo, la Commissione avrebbe trattato in modo «discriminatorio» gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente, non essendosi attenuta alle stesse regole applicate alle testimonianze delle imprese che hanno presentato richiesta di clemenza. La Commissione avrebbe invece dovuto ritenere particolarmente attendibili le dichiarazioni rese dai dipendenti della ricorrente, poiché provenienti da testimoni diretti, vale a dire da personale di alto livello della società in parola, nonché in considerazione del fatto che le informazioni sono state fornite dopo approfondita riflessione e che gli elementi indicati compongono un insieme coerente.
88 La Commissione non avrebbe considerato in modo obiettivo il valore qualitativo delle testimonianze in oggetto e, in particolare, non avrebbe tenuto conto del fatto che si trattava di prove dirette, che i testimoni si erano assunti le proprie responsabilità personali in relazione a quanto dichiarato e che si erano resi disponibili a rispondere ad eventuali domande in occasione dell’udienza.
89 L’autonomia della FMC Foret non sarebbe, inoltre, comprovata unicamente dalle dichiarazioni rese dai dipendenti della ricorrente, bensì emergerebbe parimenti da altri elementi di prova dedotti in tal senso, vale a dire:
– il fatto che tutti i verbali del consiglio di amministrazione della FMC Foret siano stati redatti in lingua spagnola, caso unico per la ricorrente, e che il contenuto di detti verbali attesti come non venissero mai discussi gli aspetti operativi, essendo il controllo effettivo e pratico della FMC Foret affidato esclusivamente ai suoi dirigenti;
– il fatto che gli elenchi telefonici delle due società, prodotti dalla ricorrente in relazione a ciascuno degli anni di cui trattasi, attestino che nessun dipendente ha mai lavorato contemporaneamente presso entrambe le società e che le due società non hanno mai collaborato a livello istituzionale in nessun settore;
– il fatto che le attività e la gamma di prodotti della FMC Foret siano state sviluppate in modo indipendente rispetto alla ricorrente e tenendo conto delle sue possibilità specifiche e delle esigenze della sua clientela: la FMC Foret avrebbe iniziato a produrre il PBS ben prima che la ricorrente diventasse sua azionista e, di conseguenza, disporrebbe di una propria gamma di prodotti che solo in piccola parte coincide con quella della ricorrente, non essendo l’evoluzione di tali prodotti frutto di una collaborazione tra le due società; la documentazione interna (il materiale informativo della società) della FMC Foret confermerebbe inoltre il carattere indipendente dell’attività;
– il fatto che la clientela di ciascuna società si trova in aree geografiche diverse.
90 Nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe omesso di esaminare alcuni degli argomenti dedotti dalla ricorrente. Essa non avrebbe, infatti, neppure menzionato la circostanza che i verbali del consiglio di amministrazione della FMC Foret erano redatti in lingua spagnola, che nessun dipendente era stato impiegato contemporaneamente presso entrambe le società, che la FMC Foret aveva sviluppato le proprie attività in modo indipendente rispetto a quelle della ricorrente e creato una propria gamma di prodotti in modo autonomo, e che ciascuna delle società operava su mercati geografici diversi. La Commissione avrebbe esaminato tali aspetti per la prima volta nel suo controricorso.
91 Per quanto attiene all’onere della prova, la ricorrente sostiene, infine, che per confutare la presunzione essa non era tenuta a provare di non aver esercitato un’influenza determinante sulla sua controllata. Sarebbe sufficiente dimostrare che il ricorso alla presunzione non garantirebbe la certezza del diritto, mettendo a disposizione elementi di prova in base ai quali «appaia perfettamente ragionevole giungere alla conclusione» che essa non abbia esercitato un’influenza determinante.
92 La Commissione non potrebbe inoltre respingere un elemento di prova contraria sostenendo che non è sufficiente a dimostrare che la ricorrente non esercitava «alcun» controllo sulla sua controllata europea. Determinati tipi di controllo non sarebbero infatti legati all’attività della ricorrente, come, ad esempio, l’obbligo di rendicontazione o quello di aderire a determinate regole di sana gestione.
93 A questo riguardo, la ricorrente sostiene, da un lato, di aver offerto elementi di prova sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi e, dall’altro, contesta alla Commissione di non essersi avvalsa di criteri giuridici adeguati per quanto attiene all’accertamento dell’esercizio di un’influenza determinante.
94 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
95 Occorre preliminarmente ricordare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza dell’Unione con riguardo alla responsabilità della società controllante per il comportamento illecito della sua controllata.
96 Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
97 Infatti, in una simile situazione la società controllante e la sua affiliata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 96 supra, punto 59).
98 Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 96 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
99 Ciò premesso, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile dell’infrazione di cui trattasi, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di invertire detta presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua affiliata assume un comportamento autonomo sul mercato (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 96 supra, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
100 Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo tassativo (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 26 supra, punto 74; v. altresì, in questo senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II‑5049, punto 65).
101 Occorre osservare che la ricorrente non contesta il diritto della Commissione di richiamarsi, nel caso di specie, alla presunzione operante in forza del fatto che essa controllava l’intero capitale della controllata che ha preso parte all’infrazione di cui trattasi.
102 Essa sottopone però determinati argomenti in merito all’applicazione di tale presunzione che è opportuno esaminare fin da subito.
103 La ricorrente sostiene, da un lato, che l’influenza esercitata dalla società controllante sul comportamento della sua controllata deve essere esaminata avendo riguardo alla gestione dell’attività commerciale della società interessata dall’infrazione di cui trattasi.
104 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante citata al precedente punto 100, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi.
105 Tale valutazione non deve essere limitata tuttavia ai soli elementi relativi alla politica commerciale stricto sensu della controllata, quali la strategia di distribuzione o dei prezzi. La presunzione di cui trattasi non può essere confutata in particolare semplicemente dimostrando che è la controllata a gestire detti aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere alcuna direttiva a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 100 supra, punti 63 e 64, confermata dalla sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 96 supra, punti 65 e 75).
106 Ne consegue che l’autonomia della controllata, nel senso della giurisprudenza sopra citata, non può dirsi comprovata semplicemente dimostrando che essa gestisce in modo autonomo gli aspetti specifici della sua politica di commercializzazione dei prodotti oggetto dell’infrazione.
107 D’altra parte, la ricorrente sostiene che, per confutare la presunzione di cui trattasi, sarebbe stato sufficiente produrre elementi di prova idonei a «mettere in dubbio» la conclusione tratta da tale presunzione, facendo sì che apparisse «perfettamente ragionevole giungere alla conclusione» che essa non avesse esercitato alcuna influenza determinante sulla sua controllata.
108 Ora, dalla giurisprudenza costante citata al precedente punto 99 emerge che la presunzione di cui trattasi può essere confutata soltanto grazie ad elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia della controllata. Contrariamente a quanto lascia intendere l’argomentazione della ricorrente, un semplice principio di prova non è pertanto sufficiente a confutare detta presunzione.
109 Pertanto, se la società controllante fornisce elementi di prova idonei ad attestare l’autonomia della sua controllata (sentenze del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II‑3085, punto 136, e 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, Racc. pag. II‑2567, punto 56), dimostrando che quest’ultima non applica sostanzialmente le direttive che essa impartisce e si comporta, pertanto, in maniera autonoma nel mercato (sentenza 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 100 supra, punto 62), la Commissione non potrà imputare il comportamento della controllata alla controllante a meno di confutare detta prova contraria.
110 È pertanto necessario esaminare gli argomenti sollevati dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo alla luce di queste considerazioni.
111 In primo luogo, la ricorrente contesta la rilevanza delle circostanze indicate al punto 391 della decisione impugnata, relative ai rapporti personali tra le due società interessate.
112 Occorre ricordare, a questo riguardo, che la Commissione non si è limitata a fondare la responsabilità della ricorrente sulla base della presunzione collegata al controllo da questa esercitato sull’intero capitale della FMC Foret, attraverso la FMC Chemical Holding, ma ha invece parimenti fatto valere altre circostanze.
113 La Commissione ha osservato in particolare, al punto 391 della decisione impugnata, che, all’epoca dei fatti, tre persone esercitavano le proprie funzioni all’interno di più di una delle società interessate. Il sig. A. B., che ha partecipato direttamente ad alcuni contatti illeciti, era, all’epoca dei fatti, contemporaneamente vicepresidente della ricorrente e amministratore delegato della FMC Foret. Il sig. W. B. è stato, per una parte del periodo in cui si è compiuta l’infrazione, membro del consiglio di amministrazione della FMC Foret e di quello della FMC Chemical Holding, nonché vicepresidente esecutivo della ricorrente. Il sig. G. W. è stato, per una parte del periodo in cui si è compiuta l’infrazione, membro del consiglio di amministrazione della FMC Foret e di quello della FMC Chemical Holding.
114 Occorre innanzitutto osservare che la ricorrente non può sostenere che la Commissione, deducendo dette ulteriori circostanze, abbia ammesso che la presunzione in causa sia stata confutata.
115 Dai punti 391, 394 e 395 della decisione impugnata si evince infatti che la Commissione ha tenuto ferma la propria conclusione formulata nella comunicazione degli addebiti, secondo cui l’accertamento della responsabilità della ricorrente si fondava sulla presunzione basata sul controllo, seppur indiretto, dell’intero capitale della FMC Foret.
116 Il fatto che la Commissione abbia esposto ulteriori circostanze attestanti l’esercizio di un’influenza da parte della ricorrente sulla sua controllata, vale a dire, nel caso di specie, i legami personali esistenti tra le due società e il ruolo del sig. A. B. nell’ambito dei contatti collusivi, non contraddice in alcun modo detta circostanza (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 96 supra, punto 62).
117 Per quanto riguarda la rilevanza delle circostanze indicate al punto 391 della decisione impugnata, occorre quindi osservare che l’identità delle persone che formano il consiglio di amministrazione delle società interessate costituisce un indizio pertinente dell’assenza di autonomia della controllata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge/Commissione, Racc. pag. II‑120, punti 550‑558).
118 Lo stesso vale per la diretta partecipazione di una delle persone in parola ai contatti illeciti. In effetti, la partecipazione di un membro del personale della società controllante ai contatti collusivi può costituire un elemento idoneo a dimostrare che essa era a conoscenza della partecipazione della sua controllata all’infrazione e, quindi, che era attivamente coinvolta nelle attività anticoncorrenziali (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑309/94, KNP BT/Commissione, Racc. pag. II‑1007, punti 47 e 48), cosicché questo elemento può essere considerato, a fortiori, un indizio della sua influenza determinante sulla sua controllata (v., in tal senso, sentenza Lafarge/Commissione, punto 117 supra, punto 546).
119 La ricorrente non contesta, sul punto, la correttezza dei fatti esposti al punto 391 della decisione impugnata, ma sostiene, da un lato, che le persone di cui trattasi, in particolare il sig. A. B., avrebbero svolto funzioni di natura meramente amministrativa e non sarebbero state coinvolte nella gestione corrente della società e, dall’altro, che la posizione occupata dai sigg. W. B. e G. W. all’interno della holding, attraverso la quale la ricorrente controllava la FMC Foret, non sarebbe pertinente, dato che la holding avrebbe, quale unico obiettivo, quello di detenere partecipazioni.
120 Ora, questi argomenti non sono idonei a mettere in discussione la pertinenza degli elementi dedotti in relazione alla valutazione dell’autonomia della controllata.
121 Da un lato, infatti, l’argomento della ricorrente dedotto con riguardo alla natura puramente amministrativa delle funzioni svolte dalle persone di cui trattasi si fonda su un presupposto errato, secondo cui l’influenza della società controllata deve essere valutata in relazione alla «gestione quotidiana» della società e un semplice «controllo della strategia commerciale» di quest’ultima non è a tal fine rilevante.
122 Dato che l’influenza deve essere valutata avendo riguardo alla politica commerciale della società in senso lato e non con riguardo ai soli aspetti connessi alla sua gestione «quotidiana» (v. punti 104 e 105 supra), l’identità dei membri del personale in parola rappresenta un elemento pertinente, anche volendo supporre che il loro ruolo fosse di mero coordinamento e di controllo della strategia commerciale della società.
123 Per quanto attiene, dall’altro lato al fatto che i sigg. W. B. e G. W. hanno parimenti svolto delle funzioni in seno alla FMC Chemical Holding, occorre osservare che, anche se questa circostanza non può essere valutata come un forte indizio dell’esercizio di un’influenza, essa non è comunque irrilevante, trattandosi della holding attraverso la quale la ricorrente controllava la FMC Foret. È inoltre pacifico che il sig. W. B. ha esercitato funzioni all’interno di ciascuna delle tre società interessate.
124 La ricorrente non ha quindi validi motivi per sostenere che la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sugli indizi supplementari indicati al punto 391 della decisione impugnata per corroborare la presunzione di cui trattasi. Sempre correttamente quindi la Commissione, ai punti 392‑394 della decisione impugnata, ha respinto gli argomenti invocati in tal senso dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo a supporto dell’asserita carenza di pertinenza di tali elementi.
125 In secondo luogo, la ricorrente sostiene di aver presentato, con la sua risposta alla comunicazione degli addebiti, elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia della sua controllata e sostiene che la Commissione, concludendo in senso contrario, ha commesso un errore di diritto e un errore di valutazione.
126 Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha affermato in sostanza che la sua partecipazione nel capitale della controllata, acquisita progressivamente tra il 1966 e il 1992, era un mero investimento finanziario senza alcuna ripercussione sull’autonomia della controllata. La ricorrente ha sostenuto in particolare di non aver esercitato alcuna influenza sulla FMC Foret, i cui affari sarebbero stati gestiti dai suoi dirigenti in modo indipendente.
127 Detta tesi, secondo la ricorrente, era comprovata dai seguenti elementi richiamati sia nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, sia nel ricorso: in primo luogo, gli elenchi telefonici interni delle società interessate relativi al periodo in cui è stata compiuta l’infrazione attestano, a detta della ricorrente, che non si sono verificate tra di loro sovrapposizioni a livello di personale. In secondo luogo, le dichiarazioni di quattro dipendenti delle società di cui è causa (i sigg. T. B., A. B., G. W. e S. S.) confermano, secondo la ricorrente, la mancanza di coordinamento tra le due società, in particolare per quanto attiene alla commercializzazione dei prodotti di cui trattasi. In terzo luogo, è stata prodotta una documentazione interna (il materiale informativo della società) della FMC Foret, dalla quale risulterebbe che quest’ultima aveva sviluppato i suoi prodotti – cronologicamente parlando – prima dell’acquisizione da parte della ricorrente e aveva, quindi, gestito le proprie attività in modo autonomo. In quarto luogo, gli estratti dei verbali del consiglio di amministrazione della controllata dimostrano, secondo la ricorrente, che le riunioni della controllata si tenevano in lingua spagnola e che non sono mai stati discussi gli aspetti operativi. Dagli atti emerge, inoltre, che la ricorrente ha altresì sottoposto alla Commissione la sua relazione annuale per il 1995, elemento questo che però non è stato richiamato dinanzi al Tribunale.
128 Occorre quindi esaminare, alla luce dei criteri indicati ai punti 96‑109 supra, gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’invocare gli elementi succitati.
129 In primo luogo si deve rilevare che la tesi della ricorrente, secondo cui la sua controllata, detenuta attraverso una holding finanziaria, sarebbe stata considerata un mero investimento, costituisce una semplice affermazione e, in quanto tale, non è sufficiente a comprovarne l’autonomia.
130 In effetti, il fatto che l’oggetto sociale della controllante consenta di concludere che quest’ultima costituiva effettivamente una holding, il cui ruolo era, statutariamente, quello di gestire le sue partecipazioni nel capitale di altre società, non è di per sé sufficiente a invertire la presunzione in parola (v., in tal senso, sentenza Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, punto 109 supra, punto 70). Questo elemento è a maggior ragione insufficiente nel caso di specie, considerato che la ricorrente non sostiene che la sua società era una holding, bensì che la sua controllata era detenuta attraverso una holding, e oltretutto non offre neppure alcun elemento di prova attestante tale ruolo.
131 In secondo luogo, per quanto attiene all’affermazione della ricorrente, basata sulle dichiarazioni dei sigg. T. B., A. B., G. W. e S. S., relativa all’esistenza all’interno del gruppo di «due strutture organizzative completamente separate per la produzione e la commercializzazione dell’HP», occorre osservare che il fatto che una controllante non operi sullo stesso mercato della controllata non prova l’autonomia di quest’ultima.
132 L’influenza determinante di cui trattasi va valutata, infatti, tenendo conto dell’insieme di vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra la società controllante e la sua controllata, cosicché il fatto che la gestione corrente dell’attività oggetto di infrazione sia in mano a quest’ultima, quand’anche venga provato, non è un indizio sufficiente della sua autonomia (v. il punto 105 supra). In particolare, dato che la divisione dei compiti costituisce un fenomeno del tutto normale all’interno di un gruppo, come quello in esame, il fatto che la società controllante e la sua controllata operino su mercati distinti e che non ci siano rapporti tra i fornitori e i clienti non permette di trarre alcuna conclusione.
133 Queste considerazioni sono tanto più valide nel caso di specie, tenuto conto che la ricorrente commercializzava, seppure in un mercato geografico distinto, uno dei prodotti in causa, l’HP, circostanza questa che attesta quantomeno che essa era in grado di influenzare la politica commerciale della sua controllata nell’ambito di detto settore.
134 Si deve così respingere l’argomentazione della ricorrente volta a sostenere che la FMC Foret ha organizzato la sua attività di produzione e di vendita dell’HP in Europa in modo indipendente rispetto alla attività simile svolta dalla ricorrente negli Stati Uniti, mercato questo distinto per ragioni di logistica, che le società interessate disponevano di gamme di prodotti diversi e che non si verificava alcuna sovrapposizione a livello di clientela.
135 Queste circostanze, anche ammesso che siano dimostrate, non sono idonee a comprovare l’autonomia della controllata in parola; ugualmente a buon diritto, quindi, la Commissione ha respinto, al punto 394 della decisione impugnata, l’argomento fondato sugli elementi in esame in quanto non costituisce una prova sufficiente dell’autonomia della FMC Foret.
136 La ricorrente sostiene, inoltre, a torto, che la Commissione ha frainteso gli argomenti da essa invocati, da una parte, presentandoli come se si riferissero all’esistenza di un «reparto separato per la produzione dell’[HP] destinato al mercato americano» e, dall’altro, come se attestassero che la ricorrente era «ugualmente coinvolta nella produzione (…) di [PBS]» (punto 394 della decisione impugnata).
137 Da una parte, infatti, benché la Commissione non abbia richiamato l’argomento della ricorrente relativo all’esistenza di due strutture organizzative distinte nei termini esatti in cui era stato formulato, tale circostanza non può aver influenzato la sua valutazione, in quanto si tratta comunque di un elemento non idoneo a comprovare l’autonomia della FMC Foret.
138 D’altra parte, per quanto riguarda il riferimento al fatto che la ricorrente commercializzava il PBS, occorre osservare che la Commissione ammette che si tratta di un errore, precisando però che detto errore è dipeso dalla dichiarazione del sig. T. B. fornita dalla ricorrente, circostanza non contestata da quest’ultima.
139 Con riguardo al contenuto della dichiarazione di cui trattasi, riportato al punto 77 che precede, occorre osservare che la ricorrente non può sostenere che si tratta di un evidente «errore tipografico».
140 Non si può così contestare alla Commissione di aver fatto ricorso a un elemento che, sebbene erroneo, emergeva dalle informazioni fornite dalla ricorrente nell’ambito degli elementi di prova contrari che competeva a quest’ultima produrre. In ogni modo, non si può trarre alcuna conclusione dalla circostanza che le due società operavano su mercati differenti, dato che la legittimità della decisione impugnata non ne può essere inficiata.
141 In terzo luogo, non costituisce un indizio significativo dell’autonomia della controllata neppure l’argomento dedotto dalla ricorrente relativo all’asserita mancata sovrapposizione del personale delle società interessate, aspetto questo che sarebbe confermato, da un lato, dai nominativi contenuti negli elenchi telefonici e, dall’altro, dalla dichiarazione del sig. T. B., secondo il quale dette società avrebbero mantenuto «direttori commerciali, personale di controllo e di gestione delle risorse umane, personale commerciale e marketing, responsabili di produzione e responsabili tecnici, oltre a personale operativo, propri».
142 Da una parte, detto argomento viene smentito dai legami tra le società in parola risultanti dall’identità di taluni membri dei loro consigli di amministrazione, indicati al punto 391 della decisione impugnata.
143 Dall’altra, la mancata sovrapposizione del personale coinvolto nella gestione operativa della società, invocata dalla ricorrente, non è prova dell’autonomia della sua controllata, dato che tale valutazione non può avvenire sulla base della sola politica commerciale della società in senso stretto (v. punto 105 supra).
144 La ricorrente evidenzia, in quarto luogo, l’assenza di un sistema di informazione e rendicontazione tra se stessa e la FMC Foret, se si prescinde dall’invio di resoconti finanziari e altre informazioni simili a quelle che verrebbero messe a disposizione di un semplice investitore, invocando, da un lato, le dichiarazioni rese in questo senso dai sigg. A. B. e G. W. e, dall’altro, il fatto che, a differenza di quanto accadeva per le altre controllate della ricorrente, i verbali del consiglio di amministrazione della FMC Foret venivano redatti esclusivamente in lingua spagnola e il loro contenuto confermava altresì che le questioni «operative» della società non erano oggetto di discussione.
145 A questo riguardo occorre osservare che, dato che l’autonomia della controllata non viene valutata con riguardo ai soli aspetti di gestione operativa della società, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della società controllante non è sufficiente a dimostrarne l’autonomia.
146 L’argomento della ricorrente, volto a dimostrare la mancanza di uno specifico sistema d’informazione, appare inoltre irrilevante alla luce del fatto, indicato al punto 391 della decisione impugnata, che il sig. A. B., amministratore delegato della FMC Foret, rivestiva altresì la carica di vicepresidente della ricorrente ed era pertanto in grado di informarla della politica commerciale della controllata.
147 Alla luce di tutte le considerazioni svolte, a buon diritto la Commissione ha ritenuto che gli elementi invocati dalla ricorrente, valutati nel loro insieme, non costituivano una prova sufficiente dell’autonomia della FMC Foret e che la serie di elementi di prova a sua disposizione, vale a dire quelli indicati al punto 391 della decisione impugnata, dimostrano il contrario (punto 394 della decisione impugnata).
148 Questa conclusione non viene inficiata neppure dagli argomenti della ricorrente diretti, in termini più generali, a contestare le considerazioni svolte dalla Commissione con riguardo agli argomenti e agli elementi di prova controversi.
149 A questo riguardo, tenuto conto innanzitutto del fatto che l’autonomia della controllata va valutata alla luce dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le società interessate, correttamente la Commissione ha potuto richiamarsi nell’ambito di detta valutazione agli indizi supplementari riportati al punto 391 della decisione impugnata.
150 In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non era tenuta a contestare in modo dettagliato l’argomento della ricorrente relativo all’assenza di sovrapposizioni di personale e di un sistema di informazione e di rendicontazione, dato che la Commissione, al punto 394 della decisione impugnata, ha correttamente ritenuto detto argomento superato alla luce degli elementi citati al punto 391 di detta decisione, inerenti ai legami personali tra le due società e al ruolo del sig. A. B. nell’ambito dei contatti collusivi.
151 La ricorrente non può, in secondo luogo, fondatamente sostenere che la Commissione ha commesso un errore nel valutare le dichiarazioni dei dipendenti che le sono state presentate nel corso del procedimento amministrativo.
152 Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il punto 394 della decisione impugnata non contiene affatto un riconoscimento della circostanza che le dichiarazioni di cui trattasi costituivano prova sufficiente dell’autonomia della FMC Foret. La Commissione ha osservato, infatti, a tale punto, che «lo “status di autonomia” della FMC Foret non [era] dimostrato, al di là di questo, che dalle dichiarazioni dei dipendenti». Sia dal contesto di tale frase, che s’inserisce all’interno della valutazione degli argomenti della ricorrente, sia dall’utilizzo delle virgolette, emerge come la Commissione intendesse soltanto riportare l’argomento come invocato dalla ricorrente, senza voler così ammettere che essa abbia dimostrato, di fatto, lo «status di autonomia» della FMC Foret.
153 La ricorrente, poi, contesta del pari erroneamente alla Commissione di aver respinto le dichiarazioni di cui trattasi per la sola ragione che provenivano dai dipendenti delle società in parola e di non aver attribuito a tali elementi un valore probatorio pari a quello delle dichiarazioni dei dipendenti delle società che hanno presentato richiesta di clemenza.
154 Dal punto 394 della decisione impugnata, letto nella sua interezza, si evince, infatti, che la Commissione ha correttamente valutato le dichiarazioni di cui trattasi come contenenti elementi di prova, ma, dopo aver esaminato l’insieme delle informazioni rilevanti, è giunta alla conclusione che tali elementi non erano sufficienti a dimostrare l’autonomia della FMC Foret.
155 La ricorrente non può pertanto validamente affermare che la Commissione ha omesso di riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni in parola.
156 Con tale argomento, peraltro, la ricorrente adduce, a torto, la particolare valenza probatoria di dette dichiarazioni, che sarebbe analoga a quella riconosciuta a determinate dichiarazioni rese dalle società che hanno formulato richiesta di clemenza.
157 Il fatto di riconoscere, caso per caso, una forte valenza probatoria alle dichiarazioni rese nell’ambito di una richiesta di clemenza, dipende, infatti, dalla considerazione che si è in presenza di un’ammissione dell’infrazione e che, pertanto, in linea di principio, si tratta di dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 211). Ora, le dichiarazioni dei dipendenti presentate dalla ricorrente nel caso di specie sono state rese esclusivamente nell’interesse della stessa e non s’inseriscono pertanto nel medesimo contesto di una richiesta di clemenza.
158 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione determinati elementi, vale a dire, gli elenchi telefonici delle società, la documentazione interna (il materiale informativo della società) della FMC Foret e i verbali dei suoi consigli di amministrazione.
159 Si deve osservare che, come risulta dai punti 392‑394 della decisione impugnata, la Commissione ha valutato l’argomento con cui la ricorrente ha fatto valere l’autonomia della sua controllata tenendo conto di tutti gli elementi che le sono stati sottoposti.
160 A questo riguardo, dato che la valutazione che emerge dai punti 392‑394 della decisione impugnata affronta, in termini sufficienti sotto il profilo giuridico, gli argomenti della ricorrente nel loro insieme, il semplice fatto che la Commissione non abbia menzionato determinati elementi tra quelli indicati dalla ricorrente non può inficiare tale valutazione.
161 La ricorrente critica, in quarto luogo, il ricorso a un elemento indicato dalla Commissione al punto 394 della decisione impugnata, nell’ambito delle considerazioni che precedono la nota a piè di pagina n. 379, in base alle quali nella sua relazione annuale del 2004 e nel comunicato stampa del 6 febbraio 2006 «[essa stessa aveva] presentato la FMC Foret come una [parte integrante] delle sue attività», e da cui conseguiva, secondo la Commissione, che «la FMC oper[ava] a tal riguardo come sua controllata europea».
162 Si deve osservare che la Commissione, interrogata su questo aspetto in occasione dell’udienza, ha ammesso che la ricorrente non aveva avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di presentare proprie osservazioni in merito agli elementi di prova indicati nella nota a piè di pagina n. 379 della decisione impugnata.
163 Gli elementi controversi devono pertanto essere respinti come elementi di prova.
164 Nondimeno, per quanto attiene alla violazione dei diritti della difesa, grava sulla ricorrente l’onere di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se detti mezzi di prova fossero stati espunti (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 73).
165 Sul punto, la ricorrente sostiene che i vizi contenuti nelle considerazioni di cui trattasi hanno necessariamente inciso sul contenuto della decisione impugnata, tenuto conto della debolezza degli altri elementi di prova invocati dalla Commissione a fondamento dell’accertamento della sua responsabilità solidale.
166 Si deve evidenziare che, con riguardo agli elementi di prova dedotti dalla Commissione a mero titolo confermativo, come emerge dall’ultima frase del punto 394 della decisione impugnata, il fatto che debbano essere eliminati quali mezzi di prova non incide sulla legittimità dell’accertamento della responsabilità della ricorrente, che risulta in termini sufficienti sotto il profilo giuridico da altre considerazioni formulate nella decisione impugnata.
167 Le considerazioni svolte dalla Commissione, vale a dire la presunzione che la ricorrente esercitasse un’influenza determinante sulla sua controllata al 100%, erano infatti sufficienti per constatare la responsabilità controversa, atteso che detta presunzione non è stata confutata dalla ricorrente ed ha trovato, inoltre, conferma negli elementi di fatto indicati al punto 391 della decisione impugnata.
168 Infine, dato che dal complesso dei punti 391‑394 della decisione impugnata si evince che la Commissione si è correttamente basata sull’esercizio di un’influenza determinante da parte della ricorrente sulla sua controllata, la ricorrente non può efficacemente sostenere che la Commissione si sia avvalsa di un criterio errato solo perché al punto 394, quarta frase, di detta decisione, essa ha sostenuto che un argomento particolare della ricorrente non era sufficiente a provare che quest’ultima non esercitava «alcun controllo» sulla sua controllata.
169 Alla luce di tutte le considerazioni esposte, si deve concludere che la Commissione correttamente ha ritenuto che gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente, valutati nel loro insieme, non fossero idonei a provare l’autonomia della FMC Foret e quindi atti a confutare l’accertamento della sua influenza determinante sul comportamento della sua controllata compiuto sulla base della presunzione.
170 Tale constatazione è confermata altresì da indizi supplementari, relativi ai legami personali tra le società interessate, e dal ruolo svolto dal sig. A. B. nell’ambito dell’infrazione (punto 391 della decisione impugnata), aspetti questi che non sono stati messi in discussione dalla ricorrente.
171 Peraltro, la ricorrente non ha provato che la Commissione ha commesso un errore nel riconoscere la valenza probatoria o nel valutare il contenuto degli elementi dedotti per confutare la presunzione e neppure che essa ha omesso di esaminare gli elementi nel loro insieme (v. punti 153‑155 e 158‑160 supra).
172 Essa non ha neppure provato che l’asserita violazione dei diritti della difesa, legata all’impiego di elementi non comunicati, possa aver avuto una qualche influenza sulle conclusioni formulate nella decisione impugnata (v. punti 166 e 167 supra).
173 Alla luce di quanto precede, il presente motivo deve essere ritenuto infondato e le domande di annullamento devono pertanto essere respinte.
Sulle conclusioni relative alla riduzione dell’importo dell’ammenda
Argomenti delle parti
174 La ricorrente contesta la quantificazione dell’importo dell’ammenda a lei inflitta. Essa sostiene che, nell’ambito della valutazione della natura dell’infrazione e, quindi, della sua gravità, la Commissione ha ricondotto tutte le società destinatarie della decisione impugnata all’interno di un’unica categoria, osservando che esse si sarebbero accordate per realizzare un progetto collusivo segreto e istituzionalizzato nella piena consapevolezza del carattere illegale dei loro atti (punto 454 della decisione impugnata).
175 Non ci sarebbe alcun elemento di prova che permetta di sostenere che la FMC Foret abbia concordato con le altre società di realizzare un sistema di collusione istituzionalizzata. Gli elementi esposti nella decisione impugnata non permetterebbero di dimostrare che la FMC Foret sia stata coinvolta nell’organizzazione del progetto collusivo, ma tutt’al più che è stata coinvolta all’interno di un sistema di collusione istituzionalizzata da parte delle società più grandi e, in larga misura, contro i suoi interessi. Il suo ruolo sarebbe stato essenzialmente passivo e la sua partecipazione agli incontri sostanzialmente sporadica.
176 La ricorrente sostiene che la Commissione stessa ha riconosciuto che la FMC Foret si è semplicemente unita all’intesa circa tre anni dopo il suo inizio. Le altre parti dell’intesa sarebbero già state coinvolte in precedenza in un’intesa identica sullo stesso mercato.
177 In quanto nuovo soggetto sul mercato, la FMC Foret non avrebbe avuto nulla da guadagnare in seno all’intesa e avrebbe invece tratto vantaggio da una situazione di concorrenza. La stessa Commissione avrebbe riconosciuto che c’era una differenza tra le altre parti dell’intesa e la FMC Foret, osservando che la partecipazione di quest’ultima «[aveva] spesso assunto forme diverse rispetto a quelle delle altre società» (punto 323 della decisione impugnata).
178 Il ruolo passivo della FMC Foret emergerebbe con chiarezza anche dalla sua partecipazione oltremodo sporadica alle riunioni collusive, dato che, a fronte di 73 riunioni tenutesi durante tutta la durata dell’intesa, i suoi rappresentanti avevano partecipato fisicamente a 14 delle 30 riunioni che avevano avuto luogo tra il maggio 1997 e il dicembre 1999. Con riguardo a talune altre riunioni, la FMC Foret sostiene di essere stata contattata o informata telefonicamente e di non aver pertanto potuto influire sulle discussioni.
179 La ricorrente contesta l’affermazione della Commissione secondo la quale, dato che l’intensità o la durata dalla partecipazione della FMC Foret all’infrazione sarebbe stata tenuta in considerazione al punto 467 della decisione impugnata, non vi sarebbe motivo per tenerne conto nuovamente in sede di valutazione della gravità dell’infrazione. Il fatto che una società sia entrata tardi sul mercato è idoneo a comprovare il suo ruolo meno attivo nell’ambito dell’infrazione e lo stesso principio dovrebbe applicarsi quando una società aderisce ad un’intesa molto tempo dopo la sua attuazione. La durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione sarebbe un aspetto distinto da quello inerente al ruolo attivo o passivo svolto da detta società (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione, Racc. pag. II‑2473, punti 171‑174).
180 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
181 Alla base della sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, la ricorrente invoca le circostanze della partecipazione della sua controllata all’infrazione, sostenendo, da un lato, che la gravità di detta partecipazione all’infrazione sarebbe inferiore rispetto a quella delle altre società e, dall’altro, che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere il beneficio di una circostanza attenuante in considerazione del suo ruolo passivo nell’infrazione.
182 Per quanto riguarda, anzitutto, l’asserita mancata considerazione delle circostanze in parola nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione e della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, occorre rammentare che detta valutazione viene effettuata con riguardo all’infrazione nel suo insieme, alla quale tutte le imprese hanno partecipato.
183 Pertanto, l’argomentazione della ricorrente relativa alle circostanze della partecipazione della FMC Foret all’infrazione in causa può essere esaminata solo nell’ambito dell’analisi delle censure relative alla valutazione delle circostanze attenuanti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone Lorraine/Commissione, Racc. pag. II‑2661, punti 102 e 104).
184 Per quanto attiene, inoltre, alla censura relativa al mancato riconoscimento del beneficio di una circostanza attenuante in considerazione dell’asserito ruolo passivo nell’infrazione, occorre osservare che il Tribunale ha stabilito con sentenza di data odierna, nella causa FMC Foret/Commissione (causa T‑191/06, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 333‑342), che un insieme di elementi analoghi a quelli addotti dalla ricorrente nel caso di specie non provava il ruolo meramente passivo o emulativo della FMC Foret all’interno dell’intesa, con riguardo, in particolare, al carattere asseritamente sporadico della sua partecipazione alle riunioni collusive, alle specifiche modalità di tale partecipazione e alla sua pretesa strategia concorrenziale sul mercato.
185 Occorre ricordare, in particolare, che la FMC Foret è stata rappresentata o informata in relazione alla maggior parte delle riunioni collusive menzionate dalla decisione impugnata, nel periodo compreso tra il 29 maggio 1997 e il 13 dicembre 1999. La ricorrente non può validamente affermare, a tale proposito, che la partecipazione della FMC Foret fosse notevolmente più sporadica rispetto a quella degli altri partecipanti all’intesa. Quanto alle affermazioni della ricorrente circa le particolari modalità della partecipazione della FMC Foret a determinate riunioni collusive, vale a dire il fatto che non abbia partecipato fisicamente, ma sia stata informata telefonicamente in merito alle stesse, occorre osservare che dette modalità concordano con la natura clandestina del loro svolgimento e non dimostrano affatto che la ricorrente abbia avuto esclusivamente un ruolo passivo o emulativo.
186 Peraltro, con riguardo all’argomento della ricorrente relativo alla durata della partecipazione della FMC Foret all’intesa, si deve osservare che detto elemento è stato preso in considerazione in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda (punto 467 della decisione impugnata).
187 La ricorrente non può inoltre efficacemente richiamarsi alla soluzione adottata nella sentenza Cheil Jedang/Commissione, punto 179 supra (punto 171), nella quale, nel valutarne il ruolo passivo, il Tribunale ha dato rilievo al fatto che la società interessata era entrata tardi nel mercato. A differenza delle circostanze della vicenda che hanno portato a detta sentenza, infatti, nel caso di specie, la FMC Foret era presente sui mercati interessati fin dall’inizio dell’intesa e il fatto che la sua partecipazione sia stata comprovata solo a partire dal 29 maggio 1997 non ne dimostra, in particolare alla luce di altre circostanze del caso di specie, il ruolo passivo.
188 Alla luce di quanto precede, la censura relativa ad una pretesa circostanza attenuante legata al ruolo esclusivamente passivo o emulativo della FMC Foret all’interno dell’intesa non può essere accolta.
189 Ne consegue che occorre respingere la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda e, pertanto, il presente ricorso nel suo complesso.
Sulle spese
190 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La FMC Corp. è condannata alle spese.
Vadapalas
Dittrich
Truchot
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
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