Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 giugno 2009 – Vivartia / UAMI – Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ)
(causa T‑204/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo milko ΔΕΛΤΑ – Marchio comunitario figurativo anteriore MILKA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 28, 48‑50)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 giugno 2006 (procedimento R 540/2005‑2), relativa al procedimento di opposizione tra la Kraft Foods Schweiz Holding AG e la Delta Protypos Viomichania Galaktos AE.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Ypiresion Estiasis, già Delta Protypos Viomichania Galaktos AE
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo «milko ΔΕΛΤΑ», per prodotti della classe 30 – domanda n. 2474674
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Kraft Foods Schweiz Holding AG
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi figurativi comunitari, internazionali e nazionali e marchi denominativi «MILKA» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Ypiresion Estiasis è condannata alle spese.
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