Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 – Lucite International e Lucite International UK / Commissione
(causa T‑216/06)
«Concorrenza – Intese – Mercato dei metacrilati – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Mancata applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche concordate»
1. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Gravità della partecipazione di ciascuna impresa – Distinzione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punti 1A, 2 e 3) (v. punti 45‑47, 52-53, 55)
2. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punto 59)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione sufficiente (Art. 253 CE; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punto 61)
4. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Principio di personalità delle sanzioni – Applicazione alla presa in considerazione delle circostanze attenuanti o aggravanti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punti 2 e 3) (v. punti 87‑89)
5. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla Commissione – Obbligo per essa di conformarvisi – Mantenimento di un margine discrezionale sostanziale della Commissione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 90‑93)
6. Concorrenza – Regole comunitarie – Infrazioni – Ammende – Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza – Imputabilità ad un’impresa del comportamento dei suoi organi – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punto 95)
7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza – Obbligo di esaminare tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati – Insussistenza (Art. 253 CE) (v. punto 103)
8. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Obbligo di tenerne conto in forza degli orientamenti adottati dalla Commissione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, secondo trattino) (v. punto 109)
9. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Orientamenti adottati dalla Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del Tribunale a conoscere della legittimità e del merito (Art. 261 TFUE, regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punto 120)
10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Aspetti da prendere in considerazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punto 171)
Oggetto
Domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in forza dell’art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C (2006) 2098 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La domanda della Commissione diretta alla revoca dell’immunità è respinta.
3)
La Lucite International Ltd e la Lucite International UK Ltd sopporteranno il 90% delle proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione.
4)
La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla Lucite International e dalla Lucite International UK.
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