Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 25 giugno 2008 – Otto/UAMI – L’Altra Moda (l’Altra Moda)
(causa T‑224/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo l’Altra Moda – Marchio nazionale figurativo anteriore Alba Moda – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 73 e 74, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio, n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32‑36, 46)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 giugno 2006 (procedimento R 793/2005 2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Otto GmbH & Co. KG e L’Altra Moda SpA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
L’Altra Moda SpA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo l’Altra Moda per prodotti delle classi 3, 18 e 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:
Otto GmbH & Co. KG
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:
Marchio nazionale figurativo Alba Moda per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Otto GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e da L’Altra Moda SpA.
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