Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 10 dicembre 2008 – Giorgio Beverly Hills / UAMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS)
(causa T‑228/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS – Marchio nazionale denominativo anteriore GIORGIO – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di un rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 20, 33)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 giugno 2006 (procedimenti riuniti R 107/2005‑2 e R 187/2005‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH e la Giorgio Beverly Hills, Inc.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Giorgio Beverly Hills, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS per prodotti appartenenti alle classi 3, 14, 18 e 25 – domanda n. 417 709
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
WHG Westdeutsche Handels-gesellschaft mbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio nazionale denominativo e marchio comunitario figurativo GIORGIO per prodotti appartenenti alle classi 18, 24 e 25
Decisione della divisione di opposizione:
Opposizione accolta per parte dei prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 giugno 2006 (procedimenti riuniti R 107/2005‑2 e R 187/2005‑2) è annullata per la parte in cui essa ha respinto il ricorso nel procedimento R 187/2005‑2.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Giorgio Beverly Hills, Inc. nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
3)
La WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Giorgio Beverly Hills, Inc. ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.
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