Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Promat / UAMI – Puertas Proma (PROMAT)
(causa T‑243/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo PROMAT – Marchio comunitario figurativo anteriore PROMA – Diniego parziale di registrazione – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 54)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 maggio 2006 (procedimento R 1059/2005-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Puertas Proma, SAL e la Promat GmbH.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Promat GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo «PROMAT» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 6-12, 14, 16-17, 20-22, 25 e 37 – domanda di registrazione n. 932 202
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Puertas Proma, SAL
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
In particolare, il marchio figurativo «PROMA» per prodotti e servizi delle classi 6, 20 e 39 (marchio comunitario n. 239 384)
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Promat GmbH è condannata alle spese.
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