Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 26 novembre 2008 – Grecia / Commissione
(causa T‑263/06)
«(FEAOG – “Sezione Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Misure di accompagnamento allo sviluppo rurale – Periodo di 24 mesi – Valutazione delle spese da escludere – Controlli chiave – Principio del ne bis in idem – Estrapolazione delle constatazioni di inadempienza – Principio di proporzionalità»
1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Valutazione delle spese da escludere dal finanziamento comunitario – Comunicazione successiva alla comunicazione dei risultati delle verifiche e alle discussioni con lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, n. 4, quarto comma; regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 65‑67)
2. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti – Procedura di conciliazione – Parere emesso dalla Commissione in seguito alla riunione bilaterale – Assenza di effetto cogente (Regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8) (v. punto 75)
3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Contenuto – Obbligo di presentare una stima delle spese da escludere – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, n. 4, quinto comma; regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 86‑88)
4. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punto 96)
5. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo – Insussistenza di un potere discrezionale degli Stati membri – Mancata esecuzione – Giustificazione – Maggiore efficacia di un altro sistema di controllo – Inammissibilità (v. punti 101‑102)
6. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Introduzione di una graduazione del diniego di presa a carico in base al rischio cagionato per il FEAOG dalla gravità della carenza imputabile alle autorità nazionali di controllo – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova (v. punto 169)
7. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Obbligo della Commissione di rifiutare la presa a carico delle spese irregolari – Irregolarità tollerate nel corso di un esercizio per ragioni di equità – Applicazione rigorosa della normativa nell’esercizio seguente – Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (v. punto 171)
8. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Conformità delle spese alle norme comunitarie – Obbligo di controllo imposto agli Stati membri (Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 185‑186)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), laddove essa esclude talune spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore delle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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