Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 novembre 2008 – Rautaruukki / UAMI (RAUTARUUKKI)
(causa T‑269/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo RAUTARUUKKI – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 – Offerte di prova»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Competenza del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, n. 4; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 20‑21)
2. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 33‑35)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo, descrittivi o di uso comune (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3) (v. punti 50‑51)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 20 luglio 2006 (procedimento R 48/2006‑4) relativa alla registrazione del marchio denominativo RAUTARUUKKI come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Rautaruukki Oyj
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo RAUTARUUKKI per prodotti segnatamente della classe 6 – domanda n. 3608081
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Rautaruukki Oyj è condannata alle spese.
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