Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 26 novembre 2008 – Regno Unito / Commissione
(causa T‑278/06)
«FEAOG – “Sezione Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Burro – Controllo della quantità di prodotto ottenuto – Controlli in loco – Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 2571/97»
1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 21‑23, 91, 100)
2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Latte e latticini (Regolamento della Commissione n. 2571/97, art. 23, n. 2) (v. punti 48‑55, 58, 68)
3. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamenti comunitari concessi per azioni nazionali (Regolamento della Commissione n. 2571/97, art. 23, n. 2) (v. punto 71)
Oggetto
Domanda d’annullamento parziale della decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nel settore dei grassi butirrici nell’industria alimentare.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
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