SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
1o luglio 2009 ( *1 )
«Aiuti di Stato — Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio — Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato comune e ne dispone il recupero — Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca — Tasso di interesse applicabile per il rimborso di aiuti incompatibili — Obbligo di stretta cooperazione con lo Stato membro — Artt. 9, n. 4, e 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 794/2004»
Nella causa T-288/06,
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (già Huta Częstochowa S.A.), con sede in Częstochowa (Polonia), rappresentata dagli avv.ti C. Sadkowski e D. Sałajewski, avocats,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. Giolito e dalla sig.ra A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2005, 2006/937/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA (GU 2006, L 366, pag. 1), nella parte in cui dichiara incompatibili col mercato comune taluni aiuti e ordina alla Repubblica di Polonia di procedere alla loro restituzione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e A. Dittrich (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
A norma dell’art. 8 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell’accordo europeo del 16 dicembre 1991 che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra (GU 1993, L 348, pag. 2; in prosieguo: il «protocollo n. 2»:
«1. (…) è incompatibile con il corretto funzionamento dell’accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Polonia:
(…)
iii)
qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del Trattato CECA.
(…)
4. Le parti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, in deroga al paragrafo 1 iii), la [Repubblica di] Polonia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
—
il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Polonia,
—
gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione e
—
l’importo e l’intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti.
Tenendo conto della situazione economica della Polonia, il consiglio di associazione decide se sia opportuno prolungare il periodo di cinque anni».
2
La decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE Polonia 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2 (GU 2003, L 186, pag. 38), ha prorogato di altri otto anni a decorrere dal , oppure fino alla data di adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea, il periodo durante il quale la Repubblica di Polonia poteva eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2. L’art. 2 della decisione recita:
«La [Repubblica di] Polonia presenta alla Commissione (…) un programma di ristrutturazione e piani di attività conformi ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo [n.] 2, e valutati dalla sua autorità nazionale per il controllo degli aiuti di Stato (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori)».
3
Il protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 948; in prosieguo: il «protocollo n. 8»), ha autorizzato la Repubblica di Polonia, in deroga alle regole generali relative agli aiuti di Stato, a concedere aiuti ai fini della ristrutturazione del suo settore siderurgico sulla base delle modalità fissate nel piano di ristrutturazione ed alle condizioni previste in tale protocollo. Esso prevede in particolare:
«1.
In deroga agli articoli 87 [CE] e 88 [CE], gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell’industria siderurgica polacca sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:
—
il periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 (…) sia prorogato fino alla data di adesione,
—
si rispetti, per tutto il periodo dal 2002 al 2006, quanto stabilito nel piano di ristrutturazione in base al quale il Protocollo di cui sopra è stato ampliato,
—
siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto Protocollo, e
—
non venga concesso alcun aiuto di Stato all’industria siderurgica polacca dopo l’adesione.
(…)
3.
Solo le società di cui all’allegato 1 (in appresso denominate “società beneficiarie”) avranno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia polacca.
4.
La società beneficiaria non può:
a)
in caso di fusione con una società non compresa nell’allegato 1 trasmettere il beneficio dell’aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;
b)
rilevare una qualsiasi società non compresa nell’allegato 1 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.
5.
(…)
6.
L’aiuto alla ristrutturazione concesso alle società beneficiarie è determinato in ragione dei giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia polacca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. In ogni caso tuttavia l’aiuto pagato nel periodo dal 1997 al 2003 e nel suo importo totale non deve superare 3387070000 PLN.
(…)
La [Repubblica di] Polonia non dovrà concedere alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.
(…)
10.
Eventuali modifiche successive del piano di ristrutturazione globale e dei piani individuali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
(…)
18.
Qualora i controlli rivelino che:
(…)
c)
nel corso del periodo di ristrutturazione la [Repubblica di] Polonia ha concesso all’industria siderurgica ed in particolare alle società beneficiarie aiuti di Stato supplementari incompatibili,
le disposizioni transitorie contenute nel presente Protocollo saranno prive d’effetto.
La Commissione adotterà le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui al presente Protocollo».
4
Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88] CE (GU L 83, pag. 1) afferma all’art. 7, n. 5:
«La Commissione, se constata che l’aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all’aiuto in questione non può essere data esecuzione (…)».
5
Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/99 (GU L 140, pag. 1), dispone all’art. 9:
«1. Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE] è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile.
Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.
(…)
4. In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili».
6
Per quanto riguarda il metodo di applicazione degli interessi, l’art. 11, n. 2, del suddetto regolamento precisa:
«Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi».
Fatti all’origine della controversia
7
La presente causa riguarda un’operazione di ristrutturazione del produttore di acciaio polacco Huta Częstochowa S.A. (in prosieguo: la «HCz»). La ristrutturazione dell’HCz si è svolta tra il 2002 ed il 2005. A tal fine gli attivi dell’HCz sono stati trasferiti a nuove società:
—
nel 2002, la Huta Stali Częstochowa sp. z o.o. (in prosieguo: la «HSCz») è stata costituita al fine di proseguire la produzione siderurgica della HCz. La HSCz ha preso in leasing dal curatore del fallimento gli impianti di produzione della HCz ed ha riassunto la maggior parte dei dipendenti. La società madre della HSCz era la Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. una società detenuta al 100% dal Tesoro polacco;
—
nel 2004 sono state fondate le società Majątek Hutniczy sp. z o.o. (in prosieguo: la «MH») e Majątek Hutniczy Plus (in prosieguo: la «MH Plus»). Le loro azioni erano detenute al 100% dalla HCz. La MH ha acquisito gli attivi siderurgici della HCz e la MH Plus ha acquisito taluni altri attivi necessari alla produzione;
—
gli attivi non collegati alla produzione (definiti «attivi non siderurgici») nonché lo stabilimento di energia elettrica Elsen sono stati trasferiti alla società Operator ARP sp. z o.o., società facente capo all’Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Agenzia per lo sviluppo industriale detenuta dal Tesoro polacco), al fine di rimborsare i crediti di diritto pubblico soggetti a ristrutturazione (imposte e contributi previdenziali).
8
Con lettera 19 maggio 2004 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia che aveva deciso di avviare il procedimento formale di esame relativamente all’aiuto alla ristrutturazione accordato al produttore di acciaio HCz. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il (GU C 204, pag. 6; in prosieguo: la «decisione di avvio») nella lingua facente fede (il polacco), preceduta da una sintesi nelle altre lingue ufficiali. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito ai fatti ed all’esame giuridico figuranti nella decisione di avvio. Essa ha ricevuto osservazioni della Repubblica di Polonia e di quattro parti interessate.
9
In esito al procedimento la Commissione è pervenuta alla conclusione che, contrariamente ai suoi dubbi iniziali, le misure dirette alla ristrutturazione della HCz, conformemente al disposto dell’Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (legge 30 ottobre 2002 sull’aiuto di Stato alle imprese di importanza rilevante per il mercato del lavoro, Dz. U. n. 213, posizione 1800, come modificata), non costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Invece la Commissione ha considerato che la HCz aveva fruito a vari titoli di un aiuto di Stato per il periodo dal 1997 al 2002. La Commissione ha concluso che quest’ultimo era in parte compatibile col mercato comune, ma ne ha richiesto il rimborso per la parte da essa considerata incompatibile col mercato comune, cioè per un importo di PLN (zloty polacchi) 19699452 (in prosieguo: l’«aiuto controverso»).
10
Il 5 luglio 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2006/937/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa S.A. (GU 2006, L 366, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»). L’art. 3 così recita:
«1. L’aiuto di Stato dell’importo di 19699452 PLN che la [Repubblica di] Polonia ha concesso a [HCz] nel periodo dal 1997 al maggio 2002 sotto forma di aiuto al funzionamento e di aiuto a scopo di ristrutturazione dell’occupazione non è compatibile con il mercato comune.
2. La [Repubblica di] Polonia deve prendere tutte le misure necessarie per ottenere da [HCz], [dal] Regionalny Fundusz Gospodarczy, [da MH] e da Operator SRL la restituzione dell’aiuto di cui al paragrafo 1 illegittimamente concesso a [HCz]. Tutte queste imprese sono responsabili congiuntamente della restituzione dell’aiuto in questione.
La restituzione dell’aiuto deve avvenire immediatamente e conformemente alle procedure del diritto nazionale a condizione che esse portino all’immediata ed effettiva esecuzione della decisione. Gli importi da restituire devono essere calcolati con gli interessi relativi a tutto il periodo, dalla data della concessione dell’aiuto a [HCz] fino alla sua effettiva restituzione. Gli interessi devono essere calcolati conformemente alle norme di cui alla sezione V del regolamento (CE) n. 794/2004.
(…)».
11
Conformemente ad un accordo datato 30 settembre 2005, entrato in vigore il , l’ISD Polska sp. z o.o. (operando all’epoca con la denominazione sociale ZPD Steel sp. z o.o., in prosieguo: la «ISD»), una controllata al 100% dell’Industrial Union of Donbass Corp., ha acquistato dalla HCA tutte le azioni della MH e della MH Plus, nonché le dieci controllate della HCz rimanenti. Con contratto datato anch’esso ed entrato in vigore il , ISD ha acquisito dalla Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. tutte le azioni della HSCz. ISD è quindi divenuta proprietaria della HSCz, della MH, della MH Plus e di dieci altre controllate della HCz..
12
Dopo la vendita la HCz ha cambiato denominazione sociale chiamandosi Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (in prosieguo: la «ricorrente»). La ricorrente continua ad essere integralmente detenuta dal Tesoro polacco, ma possiede qualche raro bene immobile senza nesso con l’industria siderurgica.
13
Con lettera 17 febbraio 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità polacche di indicarle il tasso di interesse per il rimborso dell’aiuto controverso da parte dei debitori in solido menzionati all’art. 3, n. 2, della Decisione. Nella risposta del , le autorità polacche hanno proposto determinati tassi di interesse applicabili alla restituzione ed una metodologia per calcolare gli interessi. Esse hanno proposto, in particolare, di prendere come base, per il periodo dal 1997 al 1999, il tasso delle obbligazioni del Tesoro polacco a tasso fisso, espresso in PLN, a cinque anni e, per il periodo dal 2000 sino all’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea, il tasso di tali medesime obbligazioni a dieci anni. Inoltre, tenuto conto della situazione all’epoca dei mercati di capitali in Polonia, caratterizzata da tassi molto elevati, ma in rapida diminuzione, esse hanno chiesto che si procedesse ad un aggiornamento annuale dei tassi in parola e che gli interessi non fossero calcolati secondo il regime dell’interesse composto.
14
In una lettera del 7 giugno 2006, inviata alle autorità polacche, la Commissione ha constatato che il tasso di interesse applicabile al recupero dell’aiuto dovesse essere, per tutto il periodo in questione, il tasso delle obbligazioni del Tesoro polacco a tasso fisso, espresse in PLN, a cinque anni e che, a norma dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 794/2004, il tasso di interesse in parola dovesse essere applicato secondo il regime dell’interesse composto.
Procedimento e conclusioni delle parti
15
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
16
Con atto separato, registrato nella Cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti urgenti, ai sensi dell’art. 242 CE, diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’art. 3 della Decisione. Con ordinanza 13 dicembre 2006, il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda in quanto irricevibile.
17
In seguito alla parziale modifica della composizione del Tribunale, la causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore. Quest’ultimo è stato poi assegnato all’Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata conseguentemente attribuita.
18
Poiché la ricorrente non ha presentato la replica nel termine stabilito, quest’ultima non è stata versata agli atti di causa.
19
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di passare alla fase orale, di porre determinati quesiti scritti alle parti e di invitare la Commissione a presentare taluni documenti. Le parti vi hanno dato seguito nel termine impartito.
20
Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 4 settembre 2008.
21
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia annullare l’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione.
22
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso irricevibile;
—
in subordine dichiarare il ricorso privo di fondamento;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità
— Argomenti delle parti
23
La Commissione fa valere che la ricorrente, ponendo in non cale i requisiti di forma enunciati all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, non ha presentato argomenti chiari e precisi a sostegno dei suoi addebiti, il che avrebbe permesso alla Commissione di preparare la sua difesa ed al Tribunale di controllare la sua argomentazione.
24
Al fine di sostenere i suoi addebiti, la ricorrente avrebbe presentato solo tre affermazioni di ordine generale. La quasi totalità della motivazione dell’atto introduttivo figurerebbe nella sua sintesi pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
— Giudizio del Tribunale
25
Risulta dalla giurisprudenza che, quando l’esposizione dei motivi di annullamento è sufficientemente chiara e precisa da consentire alla convenuta di difendersi utilmente e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo giurisdizionale, l’atto di ricorso è conforme ai requisiti essenziali posti dall’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 marzo 1994, causa T-43/91, Hoyer/Commissione, RaccFP pagg. I-A-91 e II-297, punto 22).
26
Conseguentemente non occorre dichiarare irricevibile un ricorso per inosservanza dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, laddove l’atto di ricorso indichi brevemente i motivi di cui trattasi e né la convenuta, che nel controricorso ha risposto esplicitamente agli argomenti dedotti, né il giudice comunitario si siano trovati nell’impossibilità di comprendere gli argomenti esposti a questo proposito (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione, RaccFP pagg. I-A-159 e II-511, punto 71).
27
Nel caso di specie l’atto introduttivo è, certamente, molto laconico. Tuttavia esso soddisfa i requisiti minimi enunciati supra. Infatti, come dimostra l’argomentazione sostanziale relativa al merito della causa contenuta nel controricorso, l’atto introduttivo ha permesso alla Commissione di difendersi utilmente. Esso permette anche al giudice comunitario di esercitare il suo controllo giurisdizionale.
28
L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione va quindi respinta.
Nel merito
29
La ricorrente deduce due motivi fondati sulla violazione degli artt. 87 CE e 88 CE nonché dell’art. 7, n. 5, del regolamento n. 659/1999, da una parte, e sulla violazione dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004, dall’altra.
Sul primo motivo, fondato sulla violazione degli artt. 87 CE e 88 CE nonché dell’art. 7, n. 5, del regolamento n. 659/1999
— Argomenti delle parti
30
La ricorrente fa valere che gli artt. 87 CE e 88 CE, nonché l’art. 7 del regolamento n. 659/1999, autorizzano l’adozione di una decisione, che definisce incompatibile con il mercato comune un aiuto concesso da uno Stato membro, solo in due specifici casi: da un lato, qualora l’aiuto sia stato concesso dopo l’adesione dello Stato membro all’Unione europea e, dall’altro, qualora l’aiuto, benché concesso prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea, continui ad essere applicabile dopo la data di adesione.
31
Dato che la Repubblica di Polonia ha aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 e che la decisione di concedere l’aiuto alla HCz tra il 1997 ed il 2002 non è stata applicata dopo l’adesione della Repubblica di Polonia, la Commissione non è legittima, secondo la ricorrente, a valutare se l’aiuto controverso fosse o meno compatibile col mercato comune e, pertanto, essa non era autorizzata a pronunciarsi sul calcolo degli interessi per il periodo compreso tra il giorno della concessione dell’aiuto alla HCz e quello del suo effettivo recupero. La Commissione sarebbe stata unicamente autorizzata ad imporre un obbligo di rimborso degli interessi a partire dal 2 maggio 2004 (il giorno successivo all’entrata in vigore del Trattato di adesione) sino al giorno del pagamento effettivo.
32
L’aiuto concesso dalla Repubblica di Polonia per il periodo tra il 1997 ed il 2002 non avrebbe potuto influire sugli scambi intracomunitari, in quanto esso avrebbe riguardato il mercato di uno Stato che, alla data in cui è stato erogato l’aiuto controverso, non era membro dell’Unione europea. Inoltre, ad avviso della ricorrente, il protocollo n. 8 non menzionerebbe la HCz nell’allegato 1, talché la maggior parte delle sue disposizioni non la concernerebbe. Infine il protocollo n. 8 non estenderebbe il controllo della Commissione agli anni precedenti l’adesione della Repubblica di Polonia.
33
La Commissione tiene a sottolineare, preliminarmente, che non scorge il nesso tra l’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione ed i summenzionati addebiti. Inoltre essa confuta gli argomenti della ricorrente.
— Giudizio del Tribunale
34
Occorre chiarire, in via preliminare, il nesso esistente tra il primo motivo e le conclusioni formulate dalla ricorrente le quali hanno ad oggetto solo l’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione.
35
Infatti, da una parte, la ricorrente fa valere che i presupposti enunciati agli artt. 87 CE e 88 CE non sono soddisfatti poiché, all’epoca dei fatti, la Repubblica di Polonia non era ancora membro dell’Unione europea ed il protocollo n. 8 non era applicabile. Essa contesta quindi in sostanza l’applicabilità ratione temporis e ratione personae delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.
36
D’altro canto, l’incompatibilità col mercato comune dell’aiuto controverso è constatata all’art. 3, n. 1, della Decisione mentre l’unica disposizione impugnata dalla ricorrente, cioè l’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione riguarda solo il calcolo degli interessi.
37
All’udienza, è stato quindi chiesto alla ricorrente di chiarire la portata del suo ricorso e delle sue conclusioni. In risposta a tale domanda, essa ha sostanzialmente indicato che il suo primo motivo era invero diretto a far annullare la Decisione nel suo insieme. Tuttavia, «per ragioni politiche», la sua direzione avrebbe deciso di chiedere che, qualora tale motivo fosse accolto, l’annullamento della Decisione fosse limitato alla disposizione concernente gli interessi, cioè all’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione.
38
Occorre pertanto comprendere il primo motivo nel senso che è diretto unicamente all’annullamento degli interessi dovuti per il periodo precedente l’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea.
39
In primo luogo, quanto all’applicabilità ratione temporis delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, è pacifico tra le parti che, in linea di principio, gli artt. 87 CE e 88 CE non riguardano gli aiuti concessi prima dell’adesione che non sono più applicabili dopo l’adesione.
40
Ciò posto, la Commissione si basa sul protocollo n. 8 quale lex specialis al fine di giustificare la sua competenza. Occorre quindi esaminare se le disposizioni del protocollo n. 8 autorizzassero la Commissione ad estendere il suo potere di controllo in materia di aiuti di Stato all’aiuto controverso e se esse costituissero un fondamento normativo sufficiente per il divieto di un siffatto aiuto.
41
È necessario ricordare al riguardo che il protocollo n. 8 fa riferimento agli aiuti concessi durante il periodo dal 1997 al 2003. Esso autorizza un importo limitato ad aiuti alla ristrutturazione, pagato per tale periodo (cioè prima dell’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea), a talune società comprese nell’allegato 1 e vieta, come contropartita, qualsiasi altro aiuto di Stato alla ristrutturazione dell’industria siderurgica.
42
Il punto 6, primo comma, del protocollo n. 8 prevede in particolare che, comunque, l’importo totale dell’aiuto pagato nel periodo dal 1997 al 2003 non deve superare PLN 3387070000. Il punto 6, terzo comma, del protocollo n. 8 precisa che la Repubblica di Polonia non dovrà concedere alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione della sua industria siderurgica. Pertanto, contrariamente alle asserzioni delle ricorrenti, l’applicazione retroattiva del protocollo n. 8 è sancita al punto 6 relativo al periodo dal 1997 al 2003.
43
Di conseguenza, risulta dallo stesso tenore letterale del protocollo n. 8 che quest’ultimo è applicabile agli aiuti concessi prima dell’adesione. Infatti lo scopo del protocollo n. 8 era di istituire un regime estensivo per l’autorizzazione di aiuti destinati alla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca, e non soltanto di evitare il cumulo di aiuti da parte delle società beneficiarie.
44
Ne consegue che, rispetto agli artt. 87 CE e 88 CE, il protocollo n. 8 rappresenta una lex specialis che estende il controllo degli aiuti di Stato effettuato dalla Commissione a norma del Trattato CE agli aiuti concessi a favore della riorganizzazione dell’industria siderurgica polacca durante il periodo dal 1997 al 2003.
45
Per quanto concerne l’argomento relativo all’applicabilità ratione personae del protocollo n. 8 a norma del quale quest’ultimo non riguarda le società non comprese nell’allegato 1, è necessario constatare che tale protocollo concerne l’industria siderurgica polacca nel suo complesso, il che include per difetto la ricorrente. Infatti non soltanto il punto 6, terzo comma, del protocollo n. 8 impone un importo totale per l’aiuto ed esclude qualsiasi altro aiuto non previsto da quest’ultimo, ma il punto 3 dispone esplicitamente che solo le società di cui all’allegato 1 (società beneficiarie) avranno diritto agli aiuti di Stato nel contesto della ristrutturazione della siderurgia polacca. Se si fosse ammesso che una società non compresa nell’allegato 1 potesse conservare importi illimitati di aiuto alla ristrutturazione ricevuti prima dell’adesione senza ridurre in contropartita le capacità produttive, il protocollo n. 8 sarebbe totalmente privo di senso.
46
Infine, in quanto la ricorrente contesta le disposizioni figuranti nel protocollo n. 8, il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto le disposizioni del protocollo n. 8 rientrano nel diritto primario.
47
Pertanto il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004
— Argomenti delle parti
48
La ricorrente addebita alla Commissione di non aver fissato, nella Decisione, il tasso di interesse applicabile al recupero dell’aiuto controverso. In assenza di un tasso swap interbancario a cinque anni in Polonia prima che quest’ultima aderisse all’Unione europea, si sarebbe dovuto concludere un accordo tra la Commissione e la Repubblica di Polonia su tale punto, conformemente al disposto dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004. Un accordo siffatto dovrebbe risultare dalla Decisione di cui trattasi o da un’altra decisione della Commissione poiché si tratterebbe del solo modo di permettere agli operatori tenuti al rimborso di un aiuto pubblico di intentare una controversia sul merito con gli organi che fissano gli interessi.
49
La Commissione contesta tali argomenti.
— Giudizio del Tribunale
50
Nella misura in cui la ricorrente contesta il metodo di calcolo degli interessi contenuto nella Decisione, si deve rilevare che le constatazioni dell’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione sono di natura puramente dichiarativa, limitandosi a far riferimento alle disposizioni rilevanti del capitolo V del regolamento n. 794/2004. Infatti il metodo per il calcolo degli interessi risulta dal regolamento n. 794/2004 medesimo. Orbene, la ricorrente non solleva alcuna eccezione di illegittimità relativa a tale regolamento.
51
Quanto alla presunta necessità di un accordo tra la Commissione e la Repubblica di Polonia, si deve rilevare che, al punto 147 del preambolo della Decisione, la Commissione ha esplicitamente riconosciuto che, non essendo disponibili per la Polonia tassi swap interbancari a cinque anni per il periodo in cui è stato concesso l’aiuto controverso, il tasso applicato per la restituzione dell’aiuto deve essere basato, conformemente all’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004, sul tasso di interesse disponibile che si ritiene adeguato per quel periodo.
52
Ora, l’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004 prevede soltanto che la fissazione del tasso di interesse applicabile al recupero deve effettuarsi in «stretta cooperazione» con lo Stato membro interessato, ma non richiede alcun «accordo».
53
In proposito, la corrispondenza scambiata tra la Commissione e le autorità polacche, prodotta da tale istituzione in seguito ad un quesito del Tribunale, rivela che la fissazione del tasso applicabile al recupero dell’aiuto si è effettivamente svolta in «stretta cooperazione» con la Repubblica di Polonia. Infatti, nella lettera 13 marzo 2006, le autorità polacche hanno proposto quale tasso di interesse per il recupero i tassi delle obbligazioni del Tesoro rispettivamente a cinque e dieci anni. Alla luce della situazione dei mercati dei capitali in Polonia allora esistente, che era caratterizzata da tassi molto elevati, ma in rapida diminuzione, esse hanno chiesto inoltre che fosse effettuato un aggiornamento annuale di tali tassi e che gli interessi non fossero calcolati secondo il regime dell’interesse composto.
54
La Commissione ha accettato la sostanza di tali proposte. Certo, essa ha considerato che, per ragioni di coerenza, invece di utilizzare due tassi diversi, si dovrebbe applicare solo il tasso sulle obbligazioni a cinque anni nel corso di tutto il periodo dal 1997 al 2004. Tuttavia, nello stabilire il tasso applicabile a norma dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004, la Commissione disponeva di un certo potere discrezionale. La scelta di un unico tasso non è stata peraltro contestata dalla ricorrente.
55
Per quanto riguarda il metodo di applicazione dell’interesse, ed in particolare il calcolo degli interessi secondo il regime dell’interesse composto, è vero che la Commissione ha respinto l’argomento della Repubblica di Polonia. Tuttavia l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 794/2004 precisa esplicitamente che il tasso di interesse viene applicato secondo il regime dell’interesse composto sino alla data di recupero dell’aiuto e che gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi. Inoltre l’art. 13 del regolamento n. 794/2004 prevede che gli artt. 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore di tale regolamento. Poiché il regolamento n. 794/2004 era entrato in vigore nel maggio 2004, era quindi applicabile in occasione dell’adozione della Decisione, talché la Commissione era obbligata a chiedere che l’interesse fosse calcolato secondo il regime dell’interesse composto.
56
In tale contesto e tenuto conto del fatto che le autorità polacche hanno proposto il tasso di riferimento controversi, non si può considerare che la Commissione abbia posto in non cale il suo obbligo di fissare il tasso di interesse applicabile al recupero dell’aiuto in stretta cooperazione con la Repubblica di Polonia o che abbia commesso un errore manifesto di valutazione.
57
Infine la Commissione non era obbligata a indicare nella Decisione il tasso di interesse applicabile al recupero dell’aiuto controverso, dato che essa non era neppure obbligata a identificare con precisione l’ammontare in linea capitale dell’aiuto recuperabile e poteva limitarsi a indicare semplicemente i metodi che consentono allo Stato membro di calcolare l’aiuto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 31 maggio 2006, causa T-354/99, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, Racc. pag. II-1475, punto 67, e la giurisprudenza citata].
58
Ne consegue che il motivo fondato sulla violazione dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004 deve essere respinto.
59
Poiché tutti i motivi della ricorrente sono stati respinti, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
60
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. è condannata alle spese.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Dittrich
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o luglio 2009.
Firme
Indice
Contesto normativo
Fatti all’origine della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sulla ricevibilità
— Argomenti delle parti
— Giudizio del Tribunale
Nel merito
Sul primo motivo, fondato sulla violazione degli artt. 87 CE e 88 CE nonché dell’art. 7, n. 5, del regolamento n. 659/1999
— Argomenti delle parti
— Giudizio del Tribunale
Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004
— Argomenti delle parti
— Giudizio del Tribunale
Sulle spese
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
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