Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 22 aprile 2009 – CESD‑Communautaire / Commissione
(causa T‑289/06)
«Appalti pubblici – Dichiarazione di grave inadempimento nell’esecuzione – Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Ricorso di annullamento – Errore di fatto e di diritto – Competenza del Tribunale – Interesse ad agire – Ricevibilità – Sviamento di potere – Errore manifesto di valutazione – Motivazione – Diritti della difesa»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 64‑71)
2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 230 CE) (v. punto 82)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivo vertente sulla carenza o sull’insufficienza di motivazione – Motivo vertente sull’inesattezza della motivazione – Distinzione (Art. 253 CE) (v. punti 106‑107)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera della Commissione 11 agosto 2006, con cui questa informava il ricorrente di aver deciso di rilevare, con riguardo ai tre contratti ivi menzionati, la sussistenza di un grave inadempimento nell’esecuzione, in forza dell’art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD‑Communautaire) è condannato alle spese.
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