Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 aprile 2008 – Nordmilch / UAMI (Vitality)
(causa T-294/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Vitality – Impedimento assoluto alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 28-30)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 9 agosto 2006 (procedimento R 746/2004-4) riguardante la registrazione del segno denominativo Vitality come marchio comunitario
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Nordmilch eG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo «Vitality» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30, 32, 33 e 43 – domanda di marchio comunitario n. 2835684
Decisione dell’esaminatore:
Parziale rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Nordmilch eG è condannata alle spese.
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