Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 luglio 2008 – Hartmann / UAMI (E)
(causa T‑302/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo E – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Errore di diritto – Mancata valutazione in concreto – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Segni idonei a costituire un marchio – Lettere e cifre [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 4 e 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 29-31)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b), e 3)] (v. punti 32-35)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 settembre 2006 (procedimento R 805/2006-4) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del marchio denominativo E
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Paul Hartmann AG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo E per prodotti appartenenti alle classi 5, 10 e 25 – Domanda n. 4316949
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimento R 805/2006-4) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Paul Hartmann AG.
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