Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – UniCredito Italiano / UAMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB e UniCredit Wealth Management)
(Cause T‑303/06 e T‑337/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management – Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 48-49)
Oggetto
Ricorsi proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la Union Investment Privatfonds GmbH e la UniCredito Italiano SpA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
UniCredito Italiano SpA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo “UNIWEB” (domanda di registrazione n. 2.236.164), per servizi nelle classi 35, 36 e 42 – e marchio denominativo UniCredit Wealth Management (domanda di registrazione n. 2330066) per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Union Investment Privatfonds GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi tedeschi “UNIFONDS” (n. 991.995) e “UNIRAK” (n. 991.997) e marchio figurativo tedesco “UNIZINS” (n. 2.016.954) per contraddistinguere il collocamento dei fondi, nel senso della classe 36.
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione per una parte dei servizi contestati e rigetto dell’opposizione quanto agli altri servizi
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Le cause T‑303/06 e T‑337/06 sono riunite ai fini della sentenza.
2)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito Italiano SpA nel procedimento R 211/2005 2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UNIWEB, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni, informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa, servizi di carte di credito/debito, servizi bancari e finanziari via Internet», compresi nella classe 36.
3)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005 2 e R 502/2005 2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito Italiano SpA nel procedimento R 456/2005 2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UniCredit Wealth Management, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni e informazioni finanziarie», compresi nella classe 36.
4)
Le domande della Union Investment Privatfonds GmbH sono respinte.
5)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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