SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
25 novembre 2014 ( *1 )
«Marchio comunitario — Opposizione — Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management — Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Serie o famiglia di marchi — Rischio di associazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009] — Domande di annullamento e di riforma presentate dall’interveniente — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura»
Nelle cause riunite T‑303/06 RENV e T‑337/06 RENV,
UniCredit SpA, già UniCredito Italiano SpA, con sede in Genova (Italia), rappresentata da G. Floridia, R. Floridia e G. Sironi, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
Union Investment Privatfonds GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata da J. Zindel, avvocato,
avente ad oggetto i ricorsi proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005‑2 e R 211/2005‑2) e del 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005‑2 e R 502/2005‑2), relative ai procedimenti di opposizione tra la Union Investment Privatfonds GmbH e la UniCredito Italiano SpA,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relatore), giudici,
cancelliere: J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 gennaio 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
In data 29 maggio 2001 e 7 agosto 2001, la ricorrente, UniCredito Italiano SpA, già UniCredito Italiano SpA, depositava presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) due domande di registrazione di marchi comunitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2
I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i marchi denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management.
3
I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
—
«affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; affari immobiliari; informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa; servizi di carte di credito/debito; servizi bancari e finanziari via Internet», per il marchio denominativo UNIWEB;
—
«affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; affari immobiliari; informazioni finanziarie», per il marchio denominativo UniCredit Wealth Management.
4
Le domande di marchio comunitario venivano pubblicate nel Bollettino dei marchi comunitari, rispettivamente, n. 108/2001, del 17 dicembre 2001, e n. 24/2002, del 25 marzo 2002.
5
In data 6 marzo e 21 giugno 2002 l’interveniente, Union Investment Privatfonds GmbH, presentava opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), contro la registrazione dei marchi richiesti per i servizi di cui al punto 3 supra.
6
Le due opposizioni erano basate sui seguenti diritti anteriori:
—
il marchio tedesco denominativo UNIFONDS, depositato il 2 aprile 1979 e registrato il 17 ottobre 1979 con il n. 991995, avente per oggetto servizi compresi nella classe 36, corrispondenti alla descrizione seguente: «collocamento di fondi»;
—
il marchio tedesco denominativo UNIRAK, depositato il 2 aprile 1979 e registrato il 17 ottobre 1979 con il n. 991997, avente per oggetto servizi compresi nella classe 36, corrispondenti alla descrizione seguente: «collocamento di fondi»;
—
il marchio tedesco figurativo depositato il 6 marzo 1992 e registrato il 10 luglio 1992 con il n. 2016954, avente per oggetto servizi compresi nella classe 36, corrispondenti alla descrizione seguente: «collocamento di fondi», qui di seguito rappresentato:
7
I motivi dedotti a sostegno delle opposizioni erano quelli contemplati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].
8
Su domanda della ricorrente, l’interveniente veniva invitata, il 10 gennaio e il 24 aprile 2003, a fornire le prove dell’uso effettivo dei marchi anteriori.
9
Con decisioni del 17 dicembre 2004 e del 28 febbraio 2005, la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione proposta contro la registrazione dei marchi richiesti per quanto riguarda i servizi considerati, fatti salvi i servizi di «affari immobiliari», per i quali le opposizioni venivano respinte.
10
Per le due domande, la divisione di opposizione riteneva, anzitutto, che l’interveniente avesse provato l’uso effettivo dei marchi anteriori in Germania per i servizi per i quali essi erano stati registrati. Essa sosteneva, poi, che i servizi oggetto del marchio richiesto fossero simili a quelli oggetto dei marchi anteriori, fatti salvi gli «affari immobiliari». Inoltre, secondo la divisione di opposizione, l’interveniente ha parimenti provato che era titolare di marchi che contenevano, ciascuno, il prefisso «uni» e costituivano una serie o una famiglia di marchi. Essa ha quindi rilevato che la struttura dei marchi richiesti era simile a quella dei marchi anteriori, che univano il prefisso «uni» ed elementi descrittivi o poco distintivi, ed ha affermato che sussisteva il rischio che i consumatori tedeschi credessero che i marchi richiesti appartenessero alla famiglia di marchi dell’interveniente contenente il prefisso «uni», che comprendevano servizi di «collocamento di fondi». Pertanto, la divisione di opposizione ha concluso che sussisteva un rischio di confusione, comprensivo del rischio di associazione, per i consumatori in Germania, quanto ai servizi ritenuti simili.
11
Avverso le decisioni della divisione di opposizione la ricorrente proponeva, in data 17 febbraio e 21 aprile 2005, due ricorsi dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009).
12
Avverso le decisioni della divisione di opposizione l’interveniente proponeva, in data 11 febbraio e 28 aprile 2005, due ricorsi dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94.
13
Con decisioni del 5 e del 25 settembre 2006 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI confermava le decisioni della divisione di opposizione e respingeva i ricorsi della ricorrente e dell’interveniente.
14
In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che la divisione di opposizione aveva correttamente concluso che l’interveniente aveva provato l’uso effettivo dei marchi anteriori in Germania per il «collocamento di fondi».
15
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che, dal momento che i marchi anteriori erano registrati ed utilizzati in Germania per i servizi di «collocamento di fondi», il pubblico di riferimento era costituito da consumatori di tale Stato che possiedono un livello di attenzione relativamente elevato.
16
Inoltre, la commissione di ricorso ha confermato la valutazione della divisione di opposizione secondo la quale, fatti salvi i servizi di «affari immobiliari», i servizi oggetto dei marchi richiesti erano simili ai servizi di «collocamento di fondi», oggetto dei marchi anteriori.
17
Quindi, la commissione di ricorso ha considerato, da una parte, che l’interveniente aveva provato l’esistenza di una famiglia di marchi ad essa appartenente e, dall’altra, che il pubblico di riferimento associava il prefisso «uni» all’interveniente quando veniva utilizzato in relazione a collocamenti di fondi. La commissione di ricorso, inoltre, ha ritenuto che i marchi richiesti presentassero caratteristiche tali da ricollegarli, ai sensi della sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Racc. pag. II-445), alla serie di marchi appartenente all’interveniente, in quanto i marchi richiesti e i marchi anteriori avevano la medesima struttura e il loro elemento comune «uni» possedeva un carattere distintivo rispetto al pubblico tedesco e ai servizi indicati, in considerazione delle sue qualità intrinseche nonché dell’utilizzo che ne era stato fatto. Per quanto riguarda il marchio richiesto UniCredit Wealth Management, la commissione di ricorso ha sottolineato che i termini «wealth» e «management» erano comunemente utilizzati in Germania per servizi nel settore finanziario e di investimento e che, pertanto, questa combinazione di parole era priva di carattere distintivo in relazione ai servizi richiesti. La commissione di ricorso ha considerato, pertanto, che i marchi in conflitto erano formati da segni che presentano somiglianze visive, fonetiche e concettuali, in quanto erano identici nel loro «elemento iniziale» che identificava l’interveniente agli occhi del pubblico di riferimento.
18
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto per il marchio richiesto UNIWEB, per quanto riguarda i servizi cui si riferisce, vale a dire «affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; informazioni e consulenza in materia finanziaria e assicurativa; servizi di carte di credito/debito; servizi bancari e finanziari via Internet», nonché per il marchio richiesto UniCredit Wealth Management, per quanto riguarda i servizi cui si riferisce, vale a dire «affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; informazioni finanziarie», considerati simili ai servizi di «collocamento di fondi» coperti dai marchi anteriori. Tale rischio non sussisteva, invece, per i servizi di «affari immobiliari», che non erano simili a quelli di «collocamento di fondi».
Procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia
19
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 6 e il 28 novembre 2006, la ricorrente ha proposto i ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni impugnate. Essa, nel corso dell’udienza del 15 settembre 2009, ha precisato che i suoi ricorsi riguardavano soltanto l’annullamento parziale di queste ultime, nella parte in cui avevano accolto le opposizioni proposte contro la registrazione in quanto marchi comunitari dei segni denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management, per quanto concerne i servizi della classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza diversi dagli «affari immobiliari».
20
Con sentenza del 27 aprile 2010, UniCredito Italiano/UAMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB e UniCredit Wealth Management) (T‑303/06 e T‑337/06, non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha riunito le cause T‑303/06 e T‑337/06 ai fini della sentenza, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura, e ha annullato le decisioni impugnate nella parte in cui hanno respinto i ricorsi della ricorrente accogliendo l’opposizione alla registrazione dei marchi richiesti, per quanto riguarda i servizi in questione compresi nella classe 36 diversi dagli «affari immobiliari». Ha inoltre respinto le domande di annullamento parziale e di riforma dell’interveniente, presentate ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, e ha condannato ciascuna parte a sopportare le proprie spese.
21
Nel decidere in tal senso, il Tribunale ha accolto il motivo unico dedotto dalla ricorrente, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Richiamandosi alla sua sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, il Tribunale ha affermato che la commissione di ricorso non aveva effettuato un esame approfondito della condizione del collegamento dei marchi richiesti con la serie di marchi anteriori affermando, in sostanza, che sotto il profilo intrinseco il prefisso «uni» non era tale da indurre, di per sé, ad associare i marchi richiesti alla serie invocata e che nessun altro profilo di comparazione tra i marchi in parola avrebbe consentito di concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.
22
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 1o luglio 2010, l’interveniente ha proposto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (punto 20 supra), con cui chiedeva alla Corte di annullare detta sentenza e di respingere i ricorsi presentati dinanzi al Tribunale dalla ricorrente. Essa chiedeva inoltre alla Corte di annullare le decisioni controverse nella parte in cui esse hanno respinto le sue opposizioni avverso la registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management per i servizi di «affari immobiliari», e di accogliere tali opposizioni.
23
Con sentenza del 16 giugno 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano (C-317/10 P, Racc. pag. I-5471; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione»), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale (punto 20 supra).
24
La Corte ha dichiarato che il Tribunale era incorso in taluni errori di diritto.
25
In primo luogo, la Corte ha statuito che il Tribunale aveva snaturato il contenuto delle decisioni impugnate, ritenendo che la commissione di ricorso avesse constatato il collegamento dei marchi richiesti alla serie invocata dall’interveniente in modo quasi automatico e senza alcun esame approfondito, e che esso non aveva motivato a sufficienza la sua sentenza omettendo di esaminare aspetti su cui la commissione di ricorso aveva compiuto valutazioni. Inoltre, il Tribunale aveva applicato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 avendo escluso l’esistenza del rischio di confusione senza prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per verificare, in concreto, se sussistesse il rischio che il pubblico di riferimento potesse credere che i marchi di cui veniva chiesta la registrazione facessero parte della serie di marchi invocata dall’interveniente, ingannandosi così in merito all’origine dei servizi di cui trattasi nel ritenere che essi provenissero dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.
26
La Corte ha rinviato le cause dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nuovamente sui ricorsi proposti dinanzi ad esso dalla ricorrente nonché sulle domande di annullamento parziale e di riforma delle decisioni controverse presentate dall’interveniente.
27
Successivamente alla sentenza sull’impugnazione (punto 23 supra) e conformemente all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le cause sono state attribuite alla Prima Sezione del Tribunale.
28
Le parti sono state invitate a presentare osservazioni, conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La ricorrente e l’interveniente hanno depositato le proprie osservazioni entro i termini impartiti. L’UAMI ha comunicato al Tribunale la propria intenzione di non presentare osservazioni.
29
Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale del 7 novembre 2013, le presenti cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura.
30
Con ordinanza del 12 giugno 2014, il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento e di invitare le parti a rispondere a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tale domanda nei termini impartiti.
Conclusioni delle parti in causa a seguito del rinvio
31
Nelle sue osservazioni, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
pronunciarsi nuovamente sui ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 6 e il 28 novembre 2006 e accoglierli con una motivazione conforme alle indicazioni della Corte;
—
condannare l’interveniente alle spese.
32
Nelle sue osservazioni, l’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere i ricorsi;
—
accogliere le opposizioni dirette contro la registrazione dei marchi comunitari UNIWEB e UniCredit Wealth Management, anche in riferimento ai servizi di «affari immobiliari».
In diritto
1. Osservazioni preliminari
33
La ricorrente ha confermato, all’udienza del 17 gennaio 2014, che, con il capo della domanda formulato nelle osservazioni dopo il rinvio inteso a ottenere che il Tribunale si pronunci nuovamente sul ricorso accogliendolo, essa chiede l’annullamento parziale delle decisioni impugnate nella parte in cui accolgono le opposizioni proposte contro la registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management, per quanto concerne i servizi di cui alle domande di marchi diversi dagli «affari immobiliari», come aveva concluso nel contesto del suo ricorso.
34
Peraltro, l’interveniente ha confermato, all’udienza del 17 gennaio 2014, che, con il suo capo della domanda contenuto nelle osservazioni dopo il rinvio inteso all’accoglimento delle opposizioni dirette contro la registrazione dei marchi comunitari UNIWEB e UniCredit Wealth Management, anche in riferimento ai servizi di «affari immobiliari», essa intende ottenere, da una parte, l’annullamento parziale delle decisioni impugnate nella parte in cui respingono le opposizioni proposte contro la registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management, per quanto concerne i servizi di «affari immobiliari» oggetto delle domande di marchio, nonché, dall’altra parte, la riforma di tali decisioni.
2. Sulla ricevibilità di taluni allegati ai ricorsi
35
Sia l’UAMI sia l’interveniente contestano la ricevibilità di taluni allegati ai ricorsi in base al rilievo secondo cui tali documenti sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
36
Il Tribunale rileva, al riguardo, che gli allegati in questione consistono nella stampa dei risultati di ricerche effettuate nel registro tedesco delle imprese vertenti, in sostanza, sulle società che operano nel settore finanziario le cui denominazioni contengono il suffisso «uni». Tali documenti sono stati prodotti dalla ricorrente per dimostrare che, in ragione del suo uso frequente, tale elemento è privo di carattere distintivo nel settore dei servizi finanziari.
37
Tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Invero, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 65 del regolamento n. 207/2009), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. I documenti summenzionati devono essere quindi stralciati senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Racc. pag. II-4891, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].
3. Nel merito
38
A sostegno delle rispettive domande, la ricorrente e l’interveniente deducono ciascuna un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
Sul motivo dedotto dalla ricorrente relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94
39
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto concludendo nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione risultante dall’associazione tra i marchi richiesti e i marchi anteriori considerati come componenti di una serie. Secondo la ricorrente, le condizioni imposte dalla giurisprudenza ai fini di una tutela allargata dei marchi seriali non sono soddisfatte nel caso di specie.
40
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
41
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o della somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione nella mente del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 207/2009], si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
42
Secondo costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni in esame e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Racc. pag. II-2821, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].
43
Dalla giurisprudenza risulta inoltre che, qualora l’opposizione ad una domanda di marchio comunitario si fondi su più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentano di considerarli parte di una stessa serie o famiglia, come può avvenire, in particolare, quando riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l’aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzi l’uno dall’altro, oppure quando si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, una simile circostanza costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione (sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, punto 123).
44
Infatti, in una tale ipotesi, un rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio richiesto presenti con questi ultimi somiglianze tali da indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i prodotti da esso contraddistinti abbiano la stessa origine commerciale di quelli protetti dai marchi anteriori, o un’origine imparentata. Un siffatto rischio di associazione tra il marchio richiesto e i marchi seriali anteriori, in grado di provocare confusione sull’origine commerciale dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto, può sussistere anche quando il confronto tra il marchio richiesto e i marchi anteriori, considerati ciascuno isolatamente, non consenta di dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione diretto. In un caso di tal genere il rischio che il consumatore possa sbagliarsi sull’origine commerciale dei prodotti e dei servizi in causa non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l’uno o l’altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli creda che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie (sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, punto 124).
45
Peraltro, secondo la giurisprudenza, il fattore della serie o della famiglia di marchi rileva ai fini della valutazione dell’esistenza del rischio di confusione connesso al rischio di associazione del marchio richiesto con tale serie solo se l’elemento comune dei marchi in conflitto è distintivo. Orbene, se tale elemento è descrittivo, non è idoneo a far sorgere un rischio di confusione [sentenze del Tribunale del 6 luglio 2004, Grupo El Prado Cervera/UAMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Racc. pag. II-2073, punto 59, e del 13 luglio 2012, Caixa Geral de Depósitos/UAMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, punto 81].
46
È alla luce delle considerazioni che precedono che dev’essere esaminata la valutazione svolta dalla commissione di ricorso circa il rischio di confusione tra i segni in conflitto.
Sul pubblico di riferimento
47
Com’è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Racc. pag. II-449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].
48
Nella fattispecie, va condivisa la valutazione della commissione di ricorso, del resto pacifica tra le parti, secondo la quale il pubblico di riferimento rispetto al quale va analizzato il rischio di confusione è il consumatore tedesco, dato che i marchi anteriori erano marchi registrati e utilizzati in Germania. Inoltre, deve ritenersi che detto consumatore possieda una capacità di attenzione relativamente elevata, in quanto i servizi in questione sono servizi di natura finanziaria che ricadono nella classe 36 ed hanno una certa rilevanza economica per lo stesso, in quanto sono correlati con il suo patrimonio finanziario ed economico [v., in tal senso, sentenza la Caixa, citata al punto 45 supra, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].
Sulla comparazione dei servizi
49
Risulta dalle decisioni impugnate che né la ricorrente né l’interveniente hanno contestato, dinanzi alla commissione di ricorso, la conclusione della divisione di opposizione secondo la quale i servizi «affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; informazioni e consulenza in materia finanziaria e assicurativa; servizi di carte di credito/debito; servizi bancari e finanziari via Internet», per il marchio richiesto UNIWEB e i servizi «affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; informazioni finanziarie», per il marchio richiesto UniCredit Wealth Management sono simili ai servizi di «collocamento di fondi» che ricadono nei marchi anteriori. Nel ratificare le decisioni della divisione di opposizione in toto, la commissione di ricorso ha confermato tale valutazione, la quale, non essendo, del resto, contestata dalle parti nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale, deve essere condivisa.
Sulla comparazione dei segni
50
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, Racc. pag. I-4529, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
51
La commissione di ricorso ha considerato ai punti, rispettivamente, 36 e 40 delle decisioni impugnate che i marchi in conflitto avevano la medesima struttura in quanto erano formati da una combinazione di due elementi denominativi, vale a dire il prefisso «uni», seguito ogni volta da una parola diversa. Inoltre, essa ha sostenuto, rispettivamente, ai punti 43 e 48 delle decisioni impugnate, che i segni in conflitto presentavano somiglianze visive, fonetiche e concettuali, in quanto erano identici nel loro «elemento iniziale». Tale valutazione è pacifica tra le parti e deve essere condivisa.
52
Al riguardo occorre osservare che, se il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza della Corte del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Racc. pag. I 3819, punto 25), ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscano un significato concreto o che somiglino a vocaboli noti allo stesso [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Racc. pag. II-3445, punto 51]. Tale giurisprudenza è parimenti applicabile alla valutazione, da parte del pubblico di riferimento, di un segno figurativo, quale nella fattispecie il segno UNIZINS, composto unicamente da un elemento verbale stilizzato.
53
I marchi in conflitto sono composti dal prefisso «uni» al quale sono accostati, senza interruzione dei termini descrittivi o poco distintivi dei servizi indicati. Infatti, rispondendo a un quesito del Tribunale, la ricorrente e l’interveniente hanno indicato che l’elemento «rak» del marchio anteriore UNIRAK è composto dalle iniziali dei termini tedeschi Renten, Aktien («obbligazioni, azioni»), o Renten, Aktien, Kapital («obbligazioni, azioni, capitale»), facendo così riferimento agli obiettivi e alle politiche di investimento del fondo indicato da tale marchio. Inoltre, come affermato dalla ricorrente nel contesto del procedimento amministrativo, senza che tali affermazioni siano contestate dall’interveniente, i termini «fonds» e «zins», accostati al prefisso «uni» nei marchi anteriori UNIFONDS et UNIZINS, significano, rispettivamente, «fondi» di investimento e «interessi». Quanto al marchio UniCredit Wealth Management, da una parte, il termine accostato direttamente al prefisso «uni» si riferisce a un’operazione corrente nel settore finanziario, con la quale una banca mette a disposizione del proprio cliente una somma di denaro. Il fatto che i termini «credit» e «management» appartengano alla lingua inglese non consente di escludere che il pubblico di riferimento attribuisca ad essi un significato rispetto ai servizi considerati. Da una parte, infatti, i termini «credit» e «management» sono simili ai termini tedeschi «Kredit» e «Management», che possiedono il medesimo significato. Il termine «fonds» appartiene alla lingua tedesca, e non inglese, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. D’altra parte, la lingua inglese è ampiamente diffusa e compresa nel settore interessato, vale a dire nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, per quanto riguarda i termini «wealth» e «management», come correttamente sottolineato dalla commissione di ricorso al punto 40 della decisione impugnata del 25 settembre 2006, essi sono comunemente utilizzati nell’ambito finanziario, anche in Germania, riguardo a servizi finanziari quali i servizi di consulenza nel settore dell’investimento o i servizi contabili. Infine, per quanto riguarda il termine «web» del marchio UNIWEB, la divisione d’opposizione ha rilevato, senza essere contraddetta su questo punto dalla ricorrente, che esso costituisce un’abbreviazione diffusa dell’espressione inglese «world wide web» riferita alla rete informatica mondiale Internet. Pur appartenendo alla lingua inglese, esso è notoriamente conosciuto dal pubblico internazionale in ragione dell’uso mondiale di Internet. Anche se tale termine non rinvia direttamente ai servizi finanziari, può tuttavia presentare una connessione con tali servizi. In tal senso, ad esempio, esso può rinviare a servizi finanziari prestati on line o a servizi di investimento nel settore connesso a Internet. Conseguentemente, il pubblico di riferimento scomporrà i marchi in conflitto in un elemento «uni» seguito da altri termini.
54
Ne consegue che i marchi in conflitto presentavano un certo grado di somiglianza sul piano sia visivo sia fonetico in quanto presentano entrambi il prefisso «uni». Il fatto che gli elementi ivi accostati siano differenti e che il marchio UniCredit Wealth Management sia composto non da uno bensì da tre elementi verbali non è tale da far venir meno tale similitudine, in considerazione della circostanza che il consumatore attribuisce, di regola, maggiore importanza alla parte iniziale delle parole [sentenza del Tribunale del 17 marzo 2004, El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Racc. pag. II-965, punto 81]. Inoltre, sotto il profilo fonetico, i marchi in conflitto, fatta eccezione per il marchio richiesto UniCredit Wealth Management, sono composti da tre sillabe. Per quanto riguarda il marchio UniCredit Wealth Management, la presenza del prefisso «uni» nel primo elemento verbale di esso consente di concludere che esso presenta un certo grado di somiglianza con i marchi anteriori. Del pari, sotto il profilo concettuale, i marchi in conflitto presentano un certo grado di somiglianza in quanto la loro struttura è fortemente simile [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 26 settembre 2012, IG Communications/UAMI – Citigroup e Citibank (CITIGATE), T‑301/09, punto 78].
55
Occorre inoltre rilevare che la commissione di ricorso ha esaminato, nella rubrica «Comparazione dei segni», se i marchi richiesti presentassero caratteristiche tali da consentire al pubblico di riferimento di associarli alla famiglia o alla serie di marchi appartenenti all’interveniente. Orbene, risulta dalla giurisprudenza che l’esistenza di una famiglia o serie di marchi è un elemento che deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione, ma che tale elemento è tuttavia irrilevante nell’ambito della valutazione dell’esistenza di una somiglianza tra i marchi in conflitto (sentenza della Corte del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C-552/09 P, Racc. pag. I-2063, punti 97 e 98).
56
Occorre pertanto esaminare tale valutazione della commissione di ricorso nel contesto dell’esame del rischio di confusione.
Sul rischio di confusione
57
La commissione di ricorso ha concluso che, in considerazione della somiglianza sia tra i segni in conflitto sia tra i servizi considerati dai marchi in conflitto, esisteva un rischio di confusione risultante dall’associazione, nella mente del consumatore, dei marchi richiesti ai marchi anteriori che facevano parte di una serie appartenente all’interveniente.
58
Al riguardo occorre rilevare che il rischio di associazione del marchio richiesto alla serie di marchi anteriori può essere invocato solo se ricorrono cumulativamente due presupposti. In primo luogo, il titolare della serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell’utilizzo di tutti i marchi che appartengono alla serie o, quanto meno, di un numero di marchi in grado di costituire una serie. In secondo luogo, il marchio richiesto deve non solo essere simile ai marchi appartenenti alla serie, ma anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie (sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, punti da 125 a 127).
59
La ricorrente sostiene che nessuno di tali requisiti risulta soddisfatto nel caso di specie, in quanto, da una parte, l’interveniente aveva mancato di apportare la prova dell’uso concernente i marchi appartenenti alla serie e, dall’altra, una possibilità di ricollegare i marchi richiesti alla serie di marchi anteriori era esclusa.
– Sulla prova dell’uso dei marchi anteriori appartenenti alla serie o famiglia di marchi
60
Occorre ricordare che, affinché esista un rischio che il pubblico si inganni circa l’appartenenza del marchio richiesto alla serie, i marchi anteriori facenti parte di tale serie devono necessariamente essere presenti sul mercato. Dovrebbero essere escluse, in assenza di un uso effettivo dei marchi, la considerazione della natura seriale dei marchi anteriori che comporta l’ampliamento dell’ambito di tutela di tali marchi singolarmente considerati e ogni valutazione astratta del rischio di confusione, basata soltanto sull’esistenza di più registrazioni aventi ad oggetto marchi riproducenti il medesimo elemento distintivo (sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, punto 126). Infatti, in presenza di una famiglia o serie di marchi, quando il rischio di confusione è la conseguenza del fatto che il consumatore possa ingannarsi circa la provenienza o l’origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio del quale è richiesta la registrazione, ritenendo, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie, la prova dell’uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una famiglia o serie riveste un’importanza particolare, poiché non ci si può aspettare da un consumatore, in mancanza di un tale uso, che lo stesso individui un elemento comune in tale famiglia o serie di marchi e/o associ a tale famiglia o serie un altro marchio contenente il medesimo elemento comune (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C-234/06 P, Racc. pag. I-7333, punti 63 e 64). In tal senso, in mancanza della prova dell’uso di un numero sufficiente di marchi tali da costituire una famiglia o una serie, il rischio di confusione che può eventualmente derivare dalla comparsa sul mercato del marchio richiesto dovrà essere valutato confrontando ciascun marchio anteriore considerato isolatamente con il marchio richiesto (sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, punto 126).
61
Confermando, al riguardo, le decisioni della divisione di opposizione, la commissione di ricorso ha concluso, ai punti, rispettivamente, 20 e 24 delle decisioni impugnate, che i documenti forniti dall’interveniente dimostravano che i marchi anteriori erano stati oggetti di uso serio in Germania per i servizi di «collocamento di fondi».
62
Nelle sue memorie, la ricorrente fa valere al riguardo che l’interveniente non ha apportato prove sufficienti che potrebbero essere costituite, segnatamente, dai sondaggi, dai risultati degli «studi demoscopici» o dalle informazioni relative alla notorietà dei fondi indicati dai marchi, per dimostrare che i marchi anteriori sono percepiti dal pubblico di riferimento come una serie di marchi, né che tale pubblico era in grado di associare il marchio richiesto a tali marchi anteriori considerati come componenti di una serie. Conseguentemente, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore grave considerando sufficienti le prove dell’uso dei marchi anteriori sulla base di un criterio di applicazione tradizionale dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009) senza esigere la prova di un «uso qualificato» dei marchi anteriori come facenti parte di una serie. Inoltre, la ricorrente censura la commissione di ricorso per non aver motivato la sua decisione in modo giuridicamente adeguato, in violazione dell’articolo 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 75 del regolamento n. 207/2009), ove non avrebbe tenuto conto, nella valutazione della prova dell’uso dei marchi anteriori come appartenenti alla serie o famiglia di marchi dell’interveniente, del livello di attenzione relativamente elevato del pubblico di riferimento. Infine, la ricorrente sostiene, nei suoi atti, che la prova apportata è, in ogni caso, insufficiente per dimostrare l’uso dei marchi anteriori in quanto, da una parte, le relazioni di gestione fornite dall’interveniente costituiscono documenti a uso interno e non implicano la conoscenza dei marchi anteriori sul mercato e, dall’altra, le informazioni contenute nella stampa relative ai fondi di investimento forniscono indicazioni sull’evoluzione dei titoli, ma non provano l’uso effettivo dei marchi sul mercato.
63
All’udienza del 17 gennaio 2014, la ricorrente ha riconosciuto di non contestare più che la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori invocati a sostegno delle opposizioni era stata apportata dall’interveniente, ma ha insistito sul fatto che l’interveniente, tuttavia, non aveva provato che il pubblico di riferimento percepisse i marchi anteriori come una serie o una famiglia di marchi ad esso appartenente.
64
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
65
Al riguardo occorre rilevare che dalla giurisprudenza citata al punto 60 supra risulta che il titolare di una serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell’uso effettivo sul mercato rilevante dei marchi appartenenti alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi tale da costituire una serie e non, come sostiene la ricorrente, del fatto che tali marchi sono percepiti dal pubblico di riferimento come costituenti una serie o una famiglia.
66
Ne consegue che non si può esigere dal titolare dei marchi anteriori appartenenti a una serie di provare che tali marchi, effettivamente presenti sul mercato, siano inoltre percepiti dal pubblico di riferimento come costituenti una serie.
67
Contrariamente a quanto la ricorrente ha fatto valere all’udienza del 17 gennaio 2014, un’altra conclusione non può essere tratta dal punto 124 della sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra. Da tale punto, infatti, risulta che il Tribunale ha fatto riferimento alla percezione del consumatore unicamente per riconoscere l’esistenza, a condizioni che ha successivamente definito, del rischio che questi possa associare un marchio richiesto ai marchi anteriori appartenenti ad una serie, e quindi credere che appartenga alla stessa serie. Di contro, non risulta né dal passo invocato dalla ricorrente né da alcun altro passo della sentenza in questione che il Tribunale abbia imposto che il titolare di una serie di registrazioni apporti, oltre alla prova della presenza effettiva sul mercato dei marchi appartenenti a tale serie, la prova di una percezione concreta del pubblico di riferimento dei marchi anteriori come appartenenti ad una serie.
68
Di conseguenza, l’argomento della ricorrente inteso a far valere che l’interveniente non ha dimostrato che il pubblico di riferimento percepisca i marchi anteriori come costituivi di una serie è inoperante. Del pari, è inoperante l’argomento della ricorrente relativo al difetto di motivazione risultante dalla mancata considerazione, da parte della commissione di ricorso, nella valutazione della prova dell’uso dei marchi anteriori appartenenti alla serie, del livello di attenzione relativamente elevato del pubblico di riferimento.
69
Inoltre, quanto al suo argomento secondo il quale i marchi anteriori, che designano i nomi dei fondi investiti dall’interveniente, non sarebbero percepiti dal pubblico degli investitori come costitutivi di una serie di marchi perché tali fondi costituiscono un solo e unico prodotto dal punto di vista commerciale, la ricorrente ha precisato, all’udienza del 17 gennaio 2014, che esso era stato dedotto in subordine, per sostenere che sarebbe più facile accertare l’esistenza di una famiglia di marchi se essi designassero prodotti differenti, ma che ciò non costituiva, a suo avviso, una condizione indispensabile dell’esistenza di una famiglia di marchi. A tal riguardo occorre rilevare che, indipendentemente dalla questione se i servizi considerati dai marchi anteriori costituiscano un solo prodotto dal punto di vista commerciale, come asserisce la ricorrente, o prodotti differenti in considerazione delle loro caratteristiche finanziarie e tecniche ben distinte, come fanno valere l’UAMI e l’interveniente, tale questione è inconferente ai fini della valutazione dell’esistenza di una famiglia di marchi appartenente all’interveniente in quanto, come la ricorrente ha riconosciuto all’udienza, l’esistenza di una famiglia di marchi non può dipendere dal fatto che i marchi che presentano caratteristiche che consentano di ritenere che costituiscano una famiglia o una serie designino un unico prodotto o diversi prodotti. Ne consegue che l’argomento della ricorrente è inoperante.
70
Risulta dalle suesposte considerazioni che correttamente la commissione di ricorso ha concluso che la prima condizione, ai sensi della giurisprudenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, che consente di accertare l’esistenza del rischio di confusione derivante dall’associazione dei marchi richiesti con la serie di marchi anteriori dell’interveniente, vale a dire la prova di un uso effettivo dei marchi appartenenti a una serie, era soddisfatta nella fattispecie.
71
Occorre, pertanto, esaminare se i marchi richiesti UNIWEB e UniCredit Wealth Management presentino caratteristiche tali da consentire di ricollegarli a detta serie di marchi anteriori appartenenti all’interveniente e in tal modo da indurre una confusione, nella mente del consumatore, quanto all’origine dei servizi che essi indicano.
– Sulla capacità dei marchi richiesti di essere ricollegati alla serie di marchi anteriori
72
Risulta dalla giurisprudenza che i marchi possono essere considerati parte di una stessa serie o famiglia, segnatamente, quando riproducono integralmente uno stesso elemento distintivo con l’aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l’uno dall’altro, oppure quando si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario (sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, punto 123).
73
Al riguardo occorre ricordare che, nella fattispecie, i marchi anteriori sono caratterizzati dalla combinazione del prefisso «uni», che ha un certo carattere distintivo, come si chiarirà in prosieguo, con un altro elemento denominativo, rispettivamente «rak», «fonds» e «zins», che fa riferimento agli obiettivi e alle politiche di investimento del fondo che essi indicano. I termini accostati al prefisso «uni» nei marchi anteriori presentano, pertanto, un carattere descrittivo o poco distintivo rispetto ai servizi di collocamento di fondi indicati da tali marchi (v. punto 53 supra).
74
Questi tre marchi anteriori UNIRAK, UNIFONDS e UNIZINS, sui quali l’interveniente ha fondato le sue opposizioni, sono di numero limitato, ma, tuttavia, sufficiente nella fattispecie per costituire una serie o famiglia di marchi ai fini della valutazione dell’esistenza del rischio di confusione risultante dall’associazione dei marchi richiesti con tale serie. In tal senso, occorre esaminare il rischio di associazione nella mente del pubblico di riferimento dei marchi richiesti alla famiglia composta da questi tre marchi anteriori, senza necessità di esaminare l’argomento dell’interveniente secondo il quale tale esame deve essere compiuto rispetto a tutta la serie di marchi di cui essa è titolare e non solo rispetto ai tre marchi invocati a titolo di esempio a sostegno delle opposizioni.
75
Al riguardo occorre ricordare che, per poter provocare nella mente del consumatore un’associazione con una serie di marchi anteriori, il marchio richiesto non soltanto deve essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l’elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto (sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, punto 127), o qualora l’elemento comune non fosse distintivo (sentenze CHUFAFIT, citata al punto 45 supra, punto 59, e Caixa, citata al punto 45 supra, punto 81).
76
Pur riconoscendo che i marchi in conflitto avevano la stessa struttura (v. punto 51 supra), la commissione di ricorso ha considerato che questo non fosse sufficiente per dichiarare che i marchi richiesti possedevano caratteristiche tali da consentire di ricollegarli alla serie di marchi anteriori. Secondo la commissione di ricorso, ciò potrebbe verificarsi solo se l’elemento comune «uni» non fosse esclusivamente descrittivo o non fosse privo di carattere distintivo. Tale commissione ha concluso che il prefisso «uni» era distintivo rispetto ai servizi finanziari in questione, in considerazione delle sue qualità intrinseche nonché dell’utilizzo che ne era stato fatto.
77
La ricorrente sostiene che non sussistono, nella fattispecie, elementi che consentano di fissare un «collegamento» del marchio richiesto alla serie di marchi anteriori. Al riguardo essa fa valere che, contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso, l’elemento comune «uni» è privo di carattere distintivo intrinseco nel settore finanziario. A sostegno di questo argomento, la ricorrente, da una parte, invoca talune decisioni dell’UAMI che hanno negato il carattere sufficientemente distintivo del prefisso «uni» e, dall’altra, fa valere che esso costituisce un’abbreviazione corrente delle parole «unione», «universale», «unità» o «unico», di uso frequente nel linguaggio corrente e, segnatamente, nel settore finanziario. Ciò troverebbe conferma nel fatto che numerose denominazioni di società registrate in Germania e operanti in tale settore iniziano con l’elemento «uni» e nel fatto che tale elemento «uni» fa parte delle denominazioni dei fondi gestiti da altre società in Germania, nonché dei marchi registrati in Germania da terzi per i servizi che ricadono nella classe 36. Conseguentemente, il prefisso comune «uni» non potrebbe, di per sé, costituire un elemento che consenta al pubblico di riferimento di associare i servizi designati dai marchi anteriori all’attività dell’interveniente.
78
Nel contesto delle sue osservazioni successive al rinvio, la ricorrente si oppone inter alia all’argomento dell’UAMI e dell’interveniente secondo il quale alcune decisioni dei giudici tedeschi e del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del carattere distintivo del prefisso «uni», facendo valere che i sistemi dell’Unione e degli Stati membri sono autonomi, sicché le decisioni delle autorità nazionali non avrebbero effetti vincolanti per gli organi giurisdizionali dell’Unione.
79
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
80
Al riguardo occorre anzitutto rilevare che la struttura comune dei marchi in conflitto è idonea a ricollegare i marchi richiesti alla serie di marchi anteriori [v., in tal senso, sentenza IG Communications/UAMI – Citigroup e Citibank (CITIGATE), citata al punto 54 supra, punto 89]. Infatti, il consumatore, confrontato ai marchi richiesti composti, come i marchi anteriori, dal prefisso «uni» al quale sono accostati, senza interruzione dei termini descrittivi o poco distintivi dei servizi finanziari, come rilevato nel punto 53 supra, può ritenere di essere in presenza di un nuovo marchio della famiglia di marchi dell’interveniente, che designa un altro fondo che segue una politica di investimento identificata dal termine ricollegato al prefisso «uni».
81
Il fatto che l’elemento comune «uni» figuri all’inizio di tutti i marchi in conflitto costituisce parimenti una caratteristica tale da provocare un collegamento dei marchi richiesti alla famiglia di marchi anteriori (sentenza BAINBRIDGE, citata al punto 17 supra, punto 127).
82
Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza richiamata nel punto 45 supra che il fattore della serie o della famiglia di marchi rileva ai fini della valutazione dell’esistenza del rischio di confusione connesso al rischio di associazione del marchio richiesto con tale serie solo se l’elemento comune dei marchi in conflitto è distintivo.
83
Le parti sono in contrasto, in sostanza, quanto alla questione se l’elemento comune dei marchi in conflitto, vale a dire il prefisso «uni», presenti un carattere distintivo rispetto ai servizi considerati.
84
Per quanto riguarda, da una parte, le qualità distintive intrinseche dell’elemento «uni», la commissione di ricorso ha concluso, rispettivamente, ai punti 37 e 41 delle decisioni impugnate, che esso era distintivo rispetto ai servizi indicati in quanto, riferendosi, per il pubblico tedesco di riferimento, al termine che significa «di un solo colore» o, nel linguaggio familiare, a quello che indica l’universalità, non aveva un significato chiaro e immediato rispetto ai servizi finanziari. Questa valutazione deve essere confermata.
85
Tuttavia, non può escludersi, come asserisce la ricorrente, che l’elemento «uni», che trova la propria origine nella parola latina «unus», che significa «uno, solo, caratterizzato da un solo elemento», evochi parimenti, nella mente del pubblico di riferimento, termini quali «unico», che significa «che possiede una caratteristica particolare», «unità», che significa «che possiede un carattere indivisibile o uniforme», «unione», che evoca in tal senso una coesione o un’unità, o «universale», nel senso di «completo» o di «onnisciente». Ciò si verificherebbe soprattutto in quanto, come rileva l’interveniente, il termine «uni» non si trova nei marchi anteriori in quanto termine isolato, il che potrebbe effettivamente evocare, per il pubblico tedesco, un riferimento all’universalità o a un colore unico, ma è sempre ricollegato ad altre parole.
86
Tuttavia, è giocoforza rilevare che, segnatamente in ragione della molteplicità di significati che la ricorrente stessa attribuisce al prefisso «uni», esso non può evocare alcuna idea precisa rispetto ai servizi indicati. Inoltre, termini quali «unico», «unità», «unione» o «universale» sono termini generali la cui specificità rispetto a tali servizi non è dimostrata. In tal senso, anche se si dovesse riconoscere che il prefisso «uni» è tale da evocare termini quali «unico», «unità», «unione» o «universale», unito a termini che si riferiscono a servizi finanziari, esso non designerebbe né oggettivamente né specificamente la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore o altre caratteristiche di tali servizi [v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 5 aprile 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), T-87/00, Racc. pag. II-1259, punti da 28 a 32].
87
In conclusione, occorre considerare che, non possedendo un significato né chiaro né immediato, il prefisso «uni» non è descrittivo dei servizi indicati e che esso possiede un certo carattere distintivo intrinseco rispetto a tali servizi. Il suo carattere distintivo si manifesta a fortiori nel caso di specie in quanto il prefisso «uni» è seguito, nei marchi in conflitto, da termini descrittivi o poco distintivi dei servizi indicati (v., in tal senso e per analogia, sentenza IG Communications/UAMI – Citigroup e Citibank (CITIGATE), citata al punto 54 supra, punto 75].
88
D’altra parte, la commissione di ricorso ha concluso nel senso del carattere distintivo del prefisso «uni» in considerazione dell’uso che ne era fatto e, più precisamente, del fatto che l’interveniente utilizzava i tre marchi che contenevano il prefisso «uni» per i servizi di «collocamento di fondi» in Germania.
89
Al riguardo occorre rilevare che, secondo quanto deciso dalla commissione di ricorso, l’interveniente ha apportato la prova dell’uso dei tre marchi che contenevano il prefisso «uni» per i servizi di «collocamento di fondi» sul mercato tedesco (v. punto 70 supra).
90
Inoltre, occorre rilevare che risulta dagli atti di causa che il Deutsches Patent- und Markenamt e i giudici tedeschi hanno riconosciuto il carattere distintivo del termine «uni» rispetto ai servizi finanziari.
91
In tale contesto, deve essere respinto in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo il quale tali decisioni, invocate dall’interveniente nel contesto della procedura dinanzi all’UAMI, non possono essere prese in considerazione nella valutazione del rischio di confusione con i marchi di cui è stata chiesta la registrazione a livello dell’Unione. Infatti, anche se, come deduce la ricorrente, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale [v. sentenza del Tribunale del 22 novembre 2011, Sports Warehouse/UAMI (TENNIS WAREHOUSE), T‑290/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 35 e giurisprudenza ivi citata], risulta parimenti dalla giurisprudenza che né alle parti né al Tribunale stesso si può impedire di ispirarsi, nell’interpretazione del diritto dell’Unione, ad elementi tratti dalla giurisprudenza nazionale [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 luglio 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Racc. pag. II-2211, punto 71]. Conseguentemente, le decisioni delle autorità nazionali, pur non essendo vincolanti ai fini dell’applicazione del diritto comunitario dei marchi, possono essere prese in considerazione [sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2012, riha/UAMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, punto 66] soprattutto, come nel caso in esame, per valutare la percezione che ha il pubblico di riferimento dei marchi in conflitto.
92
Conseguentemente, le decisioni contestate vanno condivise nella parte in cui la commissione di ricorso ha ritenuto che il prefisso «uni», comune ai marchi in conflitto, possedesse un carattere distintivo, sia intrinseco sia legato all’uso, rispetto al pubblico di riferimento tedesco, per i servizi considerati.
93
Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.
94
In primo luogo, correttamente la commissione di ricorso ha concluso, rispettivamente, ai punti 38 e 42 delle decisioni impugnate, che la ricorrente non può avvalersi, per provare il carattere debolmente descrittivo del prefisso «uni», dell’esistenza di fondi appartenenti a terzi designati da termini che comprendono il vocabolo «uni», quali «United Kingdom C», «United Kingdom D», «Unico Equity», «Unico Investment», «Universal-Effect» e «Universal-Value Test». Infatti, com’è stato sostanzialmente rilevato dalla commissione di ricorso, le tre lettere «u», «n» e «i» che si trovano all’inizio delle parole inglesi «united» e «universal», nonché del termine «unico», che sembra privo di qualsivoglia significato particolare per il pubblico tedesco, non possono essere separate dal seguito delle parole in questione, che costituiscono termini omogenei.
95
In secondo luogo, nemmeno il riferimento ad altre registrazioni in Germania di marchi appartenenti a terzi che presentino il prefisso «uni» può, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, costituire la prova del debole carattere distintivo del termine «uni» in ragione della pacifica coesistenza di tali marchi con i marchi anteriori dell’interveniente, in quanto la ricorrente non ha apportato elementi che consentano di acclarare l’utilizzo effettivo di tali marchi sul mercato tedesco. Orbene, risulta da costante giurisprudenza che, anche se non è del tutto escluso che, in taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato possa eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dagli organi dell’UAMI, siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno, nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente il marchio comunitario abbia debitamente dimostrato che detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e i marchi anteriori dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione, e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici [sentenze del Tribunale dell’11 maggio 2005, Grupo Sada/UAMI – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Racc. pag. II-1667, punto 86; dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Racc. pag. II-5309, punto 72, e del 18 settembre 2012, Scandic Distilleries/UAMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, punto 60]. Nella fattispecie la ricorrente, dato che ha presentato solo registrazioni in Germania di marchi appartenenti a terzi che contenevano il prefisso «uni», non ha affatto dimostrato che detta coesistenza si fondasse sull’assenza di un rischio di confusione. Ne consegue che non ha apportato la prova che il carattere distintivo dell’elemento «uni» fosse indebolito o diluito.
96
Inoltre, quanto al riferimento della ricorrente a talune denominazioni di società registrate in Germania che contengono l’elemento «uni», si deve anzitutto rilevare che le prove apportate dalla ricorrente a sostegno di tale affermazione sono stata considerate irricevibili in quanto prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale (v. punto 37 supra). Si deve poi osservare che le società scelgono la propria denominazione liberamente e senza che tale scelta sia assoggettata a vincoli legati al carattere distintivo ai sensi del diritto dei marchi. Tale argomento della ricorrente sarebbe, pertanto, comunque inoperante.
97
Infine, nemmeno il riferimento della ricorrente alle decisioni anteriori dell’UAMI che avrebbero negato il carattere distintivo del termine «uni» può supportare tale argomentazione. Al riguardo occorre rilevare che, sebbene l’UAMI, nel contesto dell’istruzione di una domanda di registrazione di marchio comunitario, debba prendere in considerazione le decisioni già emesse su domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell’amministrazione deve essere conciliata con il principio d legalità (v., in tal senso, sentenza della Corte del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, Racc. pag. I-1541, punti 74 e 75). Tuttavia, da una parte, occorre rilevare che non sussiste una prassi unitaria nell’ambito degli organi giurisdizionali dell’UAMI per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo dell’elemento «uni», ciò che la ricorrente ha riconosciuto all’udienza del 17 gennaio 2014. Infatti, rispondendo all’argomento della ricorrente, l’UAMI ha citato e prodotto in allegato ai suoi controricorsi un certo numero di decisioni posteriori a quelle invocate dalla ricorrente che avevano riconosciuto l’esistenza di un rischio di associazione tra i marchi contenenti il prefisso «uni» dell’interveniente e i marchi richiesti dalla ricorrente contenenti il medesimo prefisso «uni», alla luce della prova riportata dall’interveniente dell’esistenza di una famiglia di marchi ad essa appartenente. Orbene, è proprio prendendo in considerazione le decisioni recenti già adottate in circostanze simili a quelle in esame che la commissione di ricorso ha potuto concludere nel senso del carattere distintivo del prefisso «uni». La ricorrente, pertanto, non può fondatamente invocare implicitamente una violazione del principio di parità di trattamento.
98
Conseguentemente, è estremamente probabile che il pubblico di riferimento, a fronte dei marchi richiesti UNIWEB o UniCredit Wealth Managment, pensi di trovarsi in presenza di un nuovo marchio appartenente alla famiglia di marchi dell’interveniente, composto dai marchi UNIFOND, UNIRAK e UNIZINS.
99
Tale conclusione non può essere confutata dall’argomento della ricorrente, sostenuto da ritagli della stampa specialistica, relativo alla circostanza che il pubblico di riferimento si confronta con i marchi in esame in circostanze in cui essi sono preceduti dai nomi delle società che gestiscono i fondi in parola, il che escluderebbe il rischio di confusione quanto alla provenienza dei servizi indicati dai marchi in conflitto.
100
Al riguardo, anzitutto, occorre rilevare, come dedotto dall’interveniente, che il pubblico di riferimento può essere posto a fronte di marchi che designano diversi fondi di collocamento in circostanze diverse connesse alla loro gestione, quali presentazioni orali o discussioni in ambienti specialistici, in cui essi non sono necessariamente preceduti o accompagnati da una denominazione della società che gestisce i fondi che consenta di evitare il rischio di confusione quanto alla loro provenienza.
101
Tuttavia, anche qualora in particolari circostanze, quali le pubblicazioni relative ai fondi di collocamento nella stampa specialistica, i marchi che li designano fossero sempre preceduti dall’indicazione della società che gestisce i fondi, non può escludersi che il pubblico di riferimento possa credere che i fondi i cui nomi sono composti dal prefisso «uni» al quale sono accostati i termini descrittivi o non distintivi dei servizi finanziari, quali i marchi richiesti, provengano da imprese economicamente collegate con l’interveniente.
102
Risulta da quanto sopra che il motivo unico invocato dalla ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.
Sul motivo dedotto dall’interveniente, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94
103
L’interveniente chiede al Tribunale l’annullamento parziale delle decisioni impugnate nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto le opposizioni per quanto riguarda i servizi di «affari immobiliari», considerati dai marchi richiesti, considerando che non erano simili a quelli di «collocamento di fondi» di cui ai marchi anteriori, e la loro riforma, con accoglimento delle opposizioni anche per quanto riguarda gli «affari immobiliari».
104
Presentando tali domande, l’interveniente si avvale della possibilità concessale dall’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura di formulare, nel controricorso, conclusioni dirette alla riforma della decisione impugnata su un punto non sollevato nel ricorso [v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 21 febbraio 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, Racc. pag. II-239, punto 50, e del 24 settembre 2008, Oakley/UAMI – Venticinque (O STORE), T-116/06, Racc. pag. II-2455, punto 81]. La ricorrente ha preso posizione su tali domande nelle sue osservazioni nel contesto del procedimento successivo al rinvio. Le parti hanno parimenti esposto le proprie posizioni rispettive in ordine a tali domande nel contesto delle risposte ai quesiti scritti del Tribunale, nonché all’udienza del 17 gennaio 2014. Sia la ricorrente sia l’UAMI hanno chiesto al Tribunale di respingere le domande dell’interveniente in quanto infondate.
105
Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi, occorre tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere esaminati anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti o servizi in questione [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Racc. pag. II-2579, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
106
La commissione di ricorso ha affermato, rispettivamente, ai punti 28 e 32 delle decisioni impugnate, confermando su questo punto le decisioni della divisione di opposizione, che i servizi di «affari immobiliari» considerati dai marchi richiesti e i servizi di «collocamento di fondi» considerati dai marchi anteriori non erano simili in quanto i primi avevano lo scopo di fornire un’assistenza al momento dell’acquisto, la vendita o la locazione dei beni immobili, segnatamente al fine di trarne un profitto, mentre i secondi consistevano in raggruppamenti di capitali al fine di realizzare investimenti più interessanti di quanto non lo sarebbero stati se realizzati individualmente. La differenza tra i servizi considerati consisterebbe parimenti, secondo la commissione di ricorso, nel fatto che gli «affari immobiliari» sono attività generalmente svolte da agenti immobiliari o promotori di beni immobili, mentre i «collocamenti di fondi» sono servizi resi dalle banche e dagli istituti finanziari.
107
A sostegno delle domande intese all’annullamento parziale e alla riforma delle decisioni impugnate, nella parte in cui esse hanno respinto le opposizioni per i servizi di «affari immobiliari», l’interveniente fa valere, in sostanza, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione di ricorso, può sussistere una contiguità tra i servizi forniti nel settore finanziario e quelli forniti nel settore immobiliare, poiché i fondi immobiliari non consistono unicamente nell’emissione o nel riacquisto di certificati di partecipazione, bensì parimenti nell’acquisto, nella gestione e nella rivendita degli immobili, garantendo che vi sia un valore aggiunto proprio mediante l’acquisizione della proprietà di immobili o della loro gestione.
108
L’UAMI e la ricorrente contestano gli argomenti dell’interveniente.
109
In primo luogo, per quanto riguarda la natura, la destinazione e l’utilizzo dei servizi considerati, si è dichiarato che i servizi finanziari non hanno la stessa natura, la stessa destinazione o lo stesso utilizzo dei servizi immobiliari [v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI – MIP Metro (METRO), T‑197/12, punto 42]. Tale giurisprudenza è applicabile ai servizi considerati nella fattispecie, in quanto i servizi di «collocamento di fondi» sono inclusi nella categoria più generale dei servizi finanziari.
110
Infatti, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, i servizi di «affari immobiliari» vertono, in sostanza, su un’assistenza e un’intermediazione al momento dell’acquisto, della vendita o della locazione di beni immobili. Anche a voler riconoscere, come sostanzialmente fa valere l’interveniente, che i servizi di «affari immobiliari» si estendano al di là dell’assistenza nelle operazioni di acquisto o di locazione e comprendano parimenti la gestione o la manutenzione di un immobile, la loro natura è tuttavia sempre legata al fatto che si tratta di un servizio relativo a un bene immobile. Di contro, i servizi di «collocamento di fondi» possiedono una natura finanziaria e consistono in consulenza o intermediazione in materia creditizia, nel contesto di un investimento di capitali in uno strumento finanziario di un fondo o in un’operazione di investimento. Indipendentemente dal tipo di fondi poi scelti dal consumatore per investire il suo capitale, come, segnatamente, un fondo immobiliare, il servizio fornito è connesso con un’operazione di natura finanziaria relativa a un bene mobile. Il fatto, sollevato dall’interveniente, che il servizio di «collocamento di fondi» possa implicare, come nel caso dei servizi che essa stessa fornisce, la locazione, l’amministrazione e la manutenzione dei beni immobili che costituiscono un fondo, ciò che contribuisce a garantirne una rendita, non modifica la natura finanziaria della consulenza relativa a un investimento o dell’operazione di investimento.
111
Ne consegue che i servizi di «affari immobiliari» e «collocamento di fondi» non sono simili quanto alla loro natura.
112
Del pari, quanto alla destinazione e all’utilizzo dei servizi in parola, occorre rilevare che l’obiettivo principale dei servizi di «affari immobiliari» per un consumatore consiste, segnatamente, nell’acquisto, nella vendita o nella locazione di un bene immobile secondo le necessità e le esigenze che gli sono proprie, segnatamente, al fine di trarne profitto. Di contro, l’obiettivo dei servizi di «collocamento di fondi» è quello di accrescere la rendita del capitale investito in uno strumento finanziario. In tal senso, anche se i due servizi possono essere intesi all’investimento di un capitale, segnatamente, se un cliente considera l’acquisto di un bene immobile allo scopo di trarne profitto, la destinazione di un servizio di «affari immobiliari» è sempre connessa al trasferimento della proprietà o del possesso di un immobile, e non all’intento dell’acquirente di ottenere una plusvalenza sull’immobile acquistato.
113
Peraltro, anche comparando, come fa l’interveniente, i servizi di «affari immobiliari» ai servizi di «collocamento di fondi immobiliari», occorre rilevare che l’intermediario finanziario che effettua il collocamento di fondi offre al suo cliente il fondo in quanto strumento finanziario di investimento e non l’immobile che costituisce il fondo, come correttamente fa valere la ricorrente. In tal senso, il consumatore, in quanto utente dei servizi di «affari immobiliari», diviene proprietario di un bene immobile o, in quanto utente di servizi di «collocamento di fondi», investe in uno strumento di natura finanziaria costituito da un fondo, segnatamente immobiliare, all’unico fine di trarre profitto dalla gestione, da parte di terzi, del suo patrimonio.
114
Conseguentemente, i servizi di «affari immobiliari» e «collocamento di fondi» differiscono, parimenti, quanto all’obiettivo o all’utilizzo considerati dal consumatore e, pertanto, non sono simili quanto alla loro destinazione.
115
In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere concorrente dei servizi considerati, risulta dalla loro natura, nonché dalla loro destinazione, che il pubblico di riferimento dei servizi di «affari immobiliari» non è lo stesso pubblico dei servizi di «collocamento di fondi». Conseguentemente, i servizi in questione non sono direttamente sostituibili né intercambiabili e non possono essere in concorrenza [sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Racc. pag. II-43, punto 56].
116
Inoltre, i servizi considerati non sono nemmeno complementari. Anche a voler ritenere che i servizi di «affari immobiliari» implichino, a titolo principale o accessorio, un’operazione finanziaria, quale un prestito bancario o il pagamento del prezzo della vendita mediante un bonifico bancario, i servizi finanziari connessi a tali operazioni non sono indispensabili o rilevanti per l’utilizzo dei servizi immobiliari a tal punto che i consumatori giungano ad attribuire la responsabilità di tali servizi finanziari e dei servizi immobiliari alla stessa impresa (sentenza METRO, citata al punto 109 supra, punto 50).
117
Infine, secondo la commissione di ricorso, la dissomiglianza tra i servizi in questione risiede parimenti nella differenza per quanto riguarda il prestatore dei servizi. Gli «affari immobiliari» sarebbero attività generalmente svolte da agenti immobiliari o promotori di beni immobili, mentre i «collocamenti di fondi» sarebbero servizi resi dalle banche e dagli istituti finanziari.
118
Tale valutazione deve essere confermata. Tuttavia, occorre rilevare una certa tendenza, nella realtà attuale del settore dei servizi forniti dagli organismi quali le banche, secondo cui essi estendono le loro attività a mercati adiacenti. Non è pertanto escluso che, come riconosciuto dalla ricorrente all’udienza del 17 gennaio 2014, lo stesso istituto finanziario di levatura internazionale, o talune imprese ad esso collegate economicamente, possano proporre servizi di diversa natura, ma che ricadono in mercati adiacenti, segnatamente quello dei servizi immobiliari. Del pari, l’UAMI ha riconosciuto all’udienza che, in circostanze eccezionali, come un periodo di crisi finanziaria, le banche possono essere indotte ad esercitare talune attività nel settore dei servizi immobiliari. Tuttavia, perché di tali considerazioni si possa tener conto nell’ambito della valutazione di una similitudine tra i servizi in questione, occorrerebbe acclarare che si tratti di una tendenza generalizzata nel settore dei servizi di «affari immobiliari» e che i consumatori ritengano normale che tali servizi siano parimenti proposti dagli istituti bancari e finanziari [v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, Mülhens/UAMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Racc. pag. II-2353, punto 37], ciò che l’interveniente non asserisce né dimostra.
119
Risulta da quanto precede che i servizi di «affari immobiliari» e quelli di «collocamento di fondi» differiscono per la loro natura, la loro destinazione e il loro impiego. Essi non possiedono nemmeno un carattere direttamente concorrente, né complementare, e non dispongono, in linea di principio, degli stessi canali di distribuzione. Occorre, pertanto, dichiarare, al pari della commissione di ricorso, che i servizi di «affari immobiliari» e «collocamento di fondi» non sono simili.
120
Conseguentemente, deve essere respinto in quanto infondato il motivo unico invocato dall’interveniente a sostegno delle domande di annullamento parziale e di riforma delle decisioni impugnate.
121
Pertanto, sia i ricorsi sia le domande presentate dall’interveniente ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura devono essere respinti in toto.
Sulle spese
122
Nella sentenza pronunciata su impugnazione, citata al punto 23 supra, la Corte ha riservato le spese. Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese afferenti ai diversi procedimenti, in conformità all’articolo 121 del regolamento di procedura.
123
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, di detto regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
124
Nella fattispecie, la ricorrente non ha presentato conclusioni in ordine alle spese nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale precedente al rinvio. Essa ha chiesto, nel procedimento di rinvio e nelle osservazioni presentate nell’ambito del procedimento successivo al rinvio, la condanna dell’interveniente alle spese. L’UAMI ha concluso nei suoi controricorsi nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale precedente all’impugnazione, nonché nel procedimento di impugnazione, la condanna della ricorrente alle spese. Di contro, l’interveniente non ha presentato conclusioni relative alle spese.
125
In tale contesto, e in considerazione del fatto che la ricorrente e l’interveniente sono rimaste soccombenti su taluni capi delle loro conclusioni, si statuisce che la ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’UAMI, conformemente alle conclusioni dello stesso. L’interveniente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
Le domande di annullamento e di riforma presentate dalla Union Investment Privatfonds GmbH sono respinte.
3)
La UniCredit SpA è condannata alle spese, fatte salve le spese sostenute dalla Union Investment Privatfonds.
4)
La Union Investment Privatfonds sopporterà le proprie spese.
Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 novembre 2014.
Indice
Fatti
Procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia
Conclusioni delle parti in causa a seguito del rinvio
In diritto
1. Osservazioni preliminari
2. Sulla ricevibilità di taluni allegati ai ricorsi
3. Nel merito
Sul motivo dedotto dalla ricorrente relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94
Sul pubblico di riferimento
Sulla comparazione dei servizi
Sulla comparazione dei segni
Sul rischio di confusione
– Sulla prova dell’uso dei marchi anteriori appartenenti alla serie o famiglia di marchi
– Sulla capacità dei marchi richiesti di essere ricollegati alla serie di marchi anteriori
Sul motivo dedotto dall’interveniente, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94
Sulle spese
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
Full & Egal Universal Law Academy