Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 ottobre 2008 – Air Products and Chemicals / UAMI – Messer Group (Ferromix, Inomix e Alumix)
(Cause riunite da T‑305/06 a T‑307/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi Ferromix, Inomix e Alumix – Marchi comunitari denominativi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 34, 59-63)
Oggetto
Ricorso proposto avverso tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e R 1397/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la Air Products and Chemicals, Inc. e la Messer Group GmbH.
Dati della causa
Richiedente i marchi comunitari:
Messer Group GmbH
Marchi comunitari di cui trattasi:
Marchi denominativi Ferromix, Inomix e Alumix per prodotti delle classi 1 e 4 – domande nn. 3190063, 3190031 e 3190022
Titolare dei marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:
Air Products and Chemicals, Inc.
Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX per prodotti della classe 1
Decisioni della divisione di opposizione:
Opposizione accolta per tutti i prodotti della classe 1; opposizione respinta per tutti i prodotti della classe 4
Decisioni della commissione di ricorso:
Ricorsi proposti dalla ricorrente respinti; ricorsi del richiedente il marchio accolti
Dispositivo
1)
Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e R 1397/2005-2) sono annullate.
2)
L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Air Products and Chemicals, Inc.
3)
La Messer Group GmbH sopporterà le proprie spese.
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