Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 19 novembre 2008 – Ercros / UAMI – Degussa (TAI CROS)
(causa T‑315/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo TAI CROS – Marchi nazionali denominativi anteriori CROS, SOCIEDAD ANÓNIMA CROS e ERCROS – Marchi nazionali figurativi anteriori CROS – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 29, 42‑43, 47)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 20 settembre 2006 (procedimento R 29/2006‑1), avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la Ercros, SA e la Degussa GmbH.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Degussa GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo TAI CROS per prodotti della classe 1 – domanda n. 2768851
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Ercros, SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi nazionali CROS, SOCIEDAD ANÓNIMA CROS e ERCROS e marchi figurativi nazionali CROS per i prodotti della classe 1
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Ercros, SA è condannata alle spese.
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