Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 2 luglio 2008 – Stradivarius España / UAMI – Ricci (Stradivari 1715)
(causa T‑340/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Stradivari 1715 – Marchi comunitari figurativi anteriori Stradivarius – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51-57, 60-61)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 settembre 2006 (procedimento R 1024/2005-1), relativa al procedimento di opposizione tra la Stradivarius España, SA e Cristina Ricci
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Cristina Ricci
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo “Stradivarius 1715” per prodotti rientranti nelle classi 14, 16 e 18 – domanda n. 2 269 256
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Stradivarius España, SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi comunitari figurativi “Stradivarius”, per prodotti rientranti nelle classi 14 e 16 (n. 1246164) e 18 (n. 506469)
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Stradivarius España, SA, è condannata alle spese.
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