Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 12 marzo 2008 – Compagnie générale de diététique / UAMI (GARUM)
(causa T‑341/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo GARUM – Impedimento assoluto alla registrazione – Pubblico di riferimento – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 37‑38, 44‑45)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 settembre 2006 (procedimento R 1401/2005‑1) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo GARUM.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Compagnie générale de diététique SAS
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo GARUM per prodotti appartenenti alla classe 29 – domanda n. 3501939
Decisione dell’esaminatore:
Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 settembre 2006 (procedimento R 1401/2005‑1) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Compagnie générale de diététique SAS.
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