Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 –
BAM NBM Wegenbouw e HBG Civiel / Commissione
(causa T-354/06)
«Concorrenza – Intese – Mercato olandese del bitume stradale – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE – Esistenza e qualificazione di un accordo – Restrizione della concorrenza – Orientamenti sugli accordi di cooperazione orizzontale – Diritti della difesa – Ammende – Durata dell’infrazione»
1. Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri – Obbligo di delimitare il mercato in questione – Limiti (Art. 81, §§ 1 e 3, CE) (v. punti 23-26)
2. Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da misure statali – Esclusione – Presupposti (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punto 35)
3. Intese – Divieto – Esenzione – Obbligo dell’impresa di motivare la domanda – Decisione con cui la Commissione respinge una domanda di esenzione – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 81, § 3, CE) (v. punto 68)
4. Intese – Divieto – Esenzione – Ambito di applicazione – Accordi di cooperazione orizzontale – Accordi d’acquisto intesi a restringere la concorrenza sui prezzi – Valutazione alla luce principi stabiliti negli orientamenti – Presa in considerazione obbligatoria degli effetti reali sul mercato – Insussistenza (Art. 81, §§ 1 e 3, CE; comunicazione della Commissione 2001/C 3/02, punti 18, 124 e 133) (v. punti 69-70)
5. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Constatazione non subordinata all’obbligo di fornire la prova dell’esistenza di inconvenienti per i consumatori finali – Valutazione in funzione del contenuto dell’accordo e del contesto economico (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 74-75)
6. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Decisione basata su prove documentali – Insussistenza d’interesse commerciale di detto accordo per un’impresa sanzionata – Irrilevanza (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 84)
7. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione – Valutazione alla luce della natura dell’infrazione – Infrazioni molto gravi – Intesa orizzontale sui prezzi e applicazione, nei confronti delle controparti commerciali, di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti – Valutazione complessiva (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1) (v. punti 117-119, 121-122)
8. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione – Valutazione alla luce della natura dell’infrazione – Infrazioni molto gravi – Necessità di determinarne l’impatto e l’estensione geografica – Insussistenza – Presa in considerazione dell’impatto sul mercato da parte della Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 127-129, 131)
9. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Ripartizione delle imprese di cui trattasi in diverse categorie – Presupposti – Rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità – Presa in considerazione del fatturato delle imprese – Potere discrezionale della Commissione (Art. 81, § 1, CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, § 2, e n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, sesto comma e 7) (v. punti 135, 138-140, 142)
10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Necessità di operare una differenziazione tra le imprese coinvolte in una stessa infrazione a seconda del loro fatturato complessivo o sul mercato del prodotto in esame – Insussistenza (Art. 81, § 1, CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, § 2, e n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, sesto comma) (v. punto 141)
11. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione – Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti – Violazione dei diritti della difesa – Presupposto – Valutazione caso per caso (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 151-154)
12. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Oggetto – Comunicazione delle risposte a una comunicazione degli addebiti – Presupposti – Limiti (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2; comunicazione della Commissione 2005/C 325/07, punti 8 e 27) (v. punti 160-164, 166-167)
13. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento – Conseguenze – Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2) (v. punto 165)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 – Bitume – Paesi Bassi) per quanto riguarda le ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La BAM NBM Wegenbouw BV e la HGB Civiel BV sono condannate alle spese.
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