SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
27 settembre 2012 ( *1 )
«Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa — Effetti di una sentenza di annullamento nei confronti dei terzi»
Nella causa T-361/06,
Ballast Nedam NV, con sede in Nieuwegein (Paesi Bassi), rappresentata inizialmente da A. Bosman e J. van de Hel, successivamente da A. Bosman e E. Oude Elferink, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente da F. Wijckmans e T. Tuytschaever, avvocati,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume (Paesi Bassi)], nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, da un lato, la domanda di annullamento parziale della suddetta decisione nella parte in cui determina la durata dell’infrazione che la riguarda e, dall’altro, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da M. Jaeger, presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,
cancelliere: J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
La ricorrente, Ballast Nedam NV, dirige il gruppo Ballast Nedam, attivo nel settore delle costruzioni nei Paesi Bassi. Nel 1995 il gruppo ha acquisito le società di costruzioni stradali Eemsmond Wegenbouw BV e Bruil Infrastructuur BV, divenendo così un attore importante nel settore delle costruzioni stradali nei Paesi Bassi, essendo tali attività centralizzate in seno alla società Ballast Nedam Grond en Wegen BV (in prosieguo: la «BNGW»), controllata al 100% dalla Ballast Nedam Infra BV (in prosieguo: la «BN Infra»), a sua volta controllata al 100% dalla ricorrente. A partire dal 1o ottobre 2000 le attività di costruzione stradale del gruppo venivano esercitate direttamente dalla BN Infra. Dal 14 febbraio 2003 la Ballast Nedam Nederland BV costituisce la società intermediaria tra la ricorrente e la BN Infra.
2
Con lettera del 20 giugno 2002 la British Petroleum ha informato la Commissione delle Comunità europee della presunta esistenza di un’intesa relativa al mercato del bitume stradale nei Paesi Bassi e ha presentato una domanda diretta ad ottenere l’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
3
In data 1o e 2 ottobre 2002 la Commissione ha effettuato controlli a sorpresa nei locali di alcune società. Il 4 luglio 2003 la Commissione ha inviato richieste di informazioni a varie società, tra cui la BN Infra, cui quest’ultima ha risposto il 12 settembre 2003. Il 10 febbraio 2004 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alla ricorrente, cui la stessa ha risposto il 9 marzo seguente.
4
Il 18 ottobre 2004 la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo e ha emanato una comunicazione degli addebiti, inviata il giorno successivo a varie società, tra cui la ricorrente e la BN Infra, a cui la ricorrente ha risposto il 20 maggio 2005.
5
Il 13 settembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione C(2006) 4090 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume (Paesi Bassi)] (in prosieguo: la «decisione impugnata») – di cui una sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2007 (GU L 196, pag. 40) – notificata alla ricorrente il 25 settembre 2006.
6
Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che le società destinatarie della stessa decisione avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, consistente nel fissare collettivamente, su base regolare, duranti i periodi considerati, il prezzo lordo di vendita e di acquisto del bitume stradale nei Paesi Bassi, uno sconto uniforme sul prezzo lordo per i costruttori stradali partecipanti all’intesa e uno sconto massimo, meno elevato, sul prezzo lordo per gli altri costruttori stradali.
7
La ricorrente è stata riconosciuta colpevole di tale infrazione, per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 15 aprile 2002, al pari della sua controllata BN Infra. La Commissione ha infatti presunto che essa durante tale periodo avesse esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate BN Infra e BNGW. Alla ricorrente e alla BN Infra, è stata inflitta, in solido, un’ammenda di EUR 4,65 milioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
8
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
9
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto taluni quesiti scritti alle parti, le quali vi hanno risposto entro il termine impartito.
10
Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 30 giugno 2011.
11
A causa dell’impedimento di un membro della Sesta Sezione, il presidente del Tribunale ha designato se stesso, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, per completare la sezione.
12
Con ordinanza del 18 novembre 2011 il Tribunale (Sesta Sezione), nella sua nuova composizione, ha riaperto la fase orale e le parti sono state informate che sarebbero state sentite in occasione di una nuova udienza.
13
Con lettere, rispettivamente, del 25 e 28 novembre 2011 la Commissione e la ricorrente hanno comunicato al Tribunale di rinunciare ad essere sentite un’altra volta.
14
Di conseguenza, il presidente del Tribunale ha deciso di chiudere la fase orale del procedimento.
15
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;
—
in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda e determina la durata dell’infrazione, nonché ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;
—
condannare la Commissione alle spese.
16
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
17
A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su errori manifesti di valutazione e di diritto nell’imputare alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione commessa dalla BN Infra e dalla BNGW e, il secondo, su una violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e su una violazione dei diritti della difesa, in quanto nella comunicazione degli addebiti la Commissione non ha dichiarato di presumere la responsabilità della ricorrente.
Sul primo motivo, vertente su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione nell’imputare alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione commessa dalla BN Infra e dalla BNGW
Sull’errore di diritto consistente nell’aver considerato soltanto il vincolo di capitale per presumere l’esercizio di un’influenza determinante della società capogruppo sulla politica commerciale delle sue controllate
– Argomenti delle parti
18
La ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato l’articolo 81 CE imputandole la responsabilità dell’infrazione commessa dalla BN Infra e dalla BNGW per il solo fatto che essa le controllava al 100%. Il giudice dell’Unione avrebbe peraltro chiaramente considerato che il mero possesso dell’intero capitale di una controllata di per sé non può dimostrare l’esistenza di un controllo della società capogruppo sulla sua controllata (sentenze della Corte del 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, C-286/98 P, Racc. pag. I-9925, punto 28, e del Tribunale del 15 settembre 2005, DaimlerChrysler/Commissione, T-325/01, Racc. pag. II-3319, punti 218 e 219).
19
Nel caso di specie, essa non avrebbe partecipato ad accordi collusivi né direttamente né indirettamente, non si sarebbe mai presentata come interlocutore della BN Infra o della BNGW durante il procedimento amministrativo e avrebbe esplicitamente affermato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti che la BN Infra disponeva di una reale autonomia. La BN Infra e la BNGW avrebbero quindi definito la loro politica commerciale senza il suo intervento e senza obbligo di rendiconto, dal momento che il suo ruolo, all’epoca dell’infrazione, era limitato ad aspetti di natura essenzialmente finanziaria. Spettava, pertanto, alla Commissione dimostrare che essa aveva esercitato un’influenza determinante sul comportamento commerciale della BN Infra e della BNGW sul mercato in questione e che esisteva un nesso fra tale influenza e il comportamento illecito.
20
La ricorrente considera che, al contrario, la Commissione non poteva basarsi su elementi molto generali, quali il consolidamento dei risultati finanziari, le decisioni in materia di fusioni, l’utilizzazione degli utili delle controllate, la politica di investimento, di acquisto e di vendita oppure la nomina dei loro direttori, per dimostrare che essa aveva esercitato un’influenza determinante sul comportamento commerciale della BN Infra e della BNGW. Infatti, i suddetti criteri corrisponderebbero agli obblighi che incombono a qualsiasi società capogruppo in forza del codice civile olandese e il riconoscimento della pertinenza di tali elementi equivarrebbe a creare una presunzione assoluta di responsabilità per colpa nei confronti delle società capogruppo. Secondo la giurisprudenza, il criterio adeguato sarebbe quello della possibilità per una società capogruppo di definire il comportamento commerciale della propria controllata, nel senso della sua politica di distribuzione e di prezzi (sentenza della Corte del 25 ottobre 1983, AEG-Telefunken/Commissione, 107/82, Racc. pag. 3151).
21
Pertanto, secondo la ricorrente, i criteri adottati dalla Commissione relativi all’imputazione della responsabilità dell’infrazione commessa da una controllata a una società capogruppo violano la presunzione di innocenza riconosciuta dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
22
La Commissione respinge l’insieme degli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
23
La Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che la partecipazione agli accordi collusivi fosse avvenuta, dal 21 giugno 1996 al 30 settembre 2000, mediante dipendenti della BNGW, successivamente, dal 1o ottobre 2000 fino al 15 aprile 2002, tramite il direttore della BN Infra. Essa ha inteso considerare la ricorrente responsabile dell’infrazione per tutto il periodo della stessa, in quanto aveva detenuto l’intero capitale della BN Infra e della BNGW e poteva quindi presumibilmente aver effettivamente esercitato su di esse un’influenza determinante (punti 293-297 della decisione impugnata).
24
Si deve ricordare, in via preliminare, che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123, punto 59) e che la nozione di impresa, ai sensi dell’articolo 81 CE, comprende entità economiche, costituite ciascuna da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista da tale disposizione (v. sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T-9/99, Racc. pag. II-1487, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata). La nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a una stessa unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza della Corte del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Racc. pag. I-11987, punto 40).
25
Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica, in sostanza, le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici tra di loro intercorrenti (sentenze della Corte del 16 novembre 2000, Metsä-Serla e a./Commissione, C-294/98 P, Racc. pag. I-10065, punto 27; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425, punto 117, e del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C-97/08 P, Racc. pag. I-8237, punto 58). In tal senso, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società capogruppo allorché la controllata non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica, in sostanza, le direttive impartitele dalla società capogruppo, costituendo tali due imprese un’entità economica (sentenza della Corte del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, Racc. pag. 619, punti 133 e 134).
26
Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la società capogruppo e la sua controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa nel sopraccitato senso che permette alla Commissione di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società capofila di un gruppo di società. Infatti, occorre ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riconosce che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE, se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, Michelin/Commissione, T-203/01, Racc. pag. II-4071, punto 290).
27
Nel caso particolare in cui una società capogruppo detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile di un comportamento illecito, da un lato, tale società capogruppo può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la suddetta società capogruppo esercita effettivamente una tale influenza (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. supra al punto 25, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).
28
Ne consegue che è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua società capogruppo per presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società capogruppo responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società capogruppo, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comportava in maniera autonoma sul mercato (sentenze Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, cit. supra al punto 18, punto 29, e Akzo Nobel e a./Commissione, cit. supra al punto 25, punto 61).
29
Sebbene sia vero che ai punti 28 e 29 della sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, citata supra al punto 18, la Corte ha indicato, oltre al possesso del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la non contestazione dell’influenza esercitata dalla società capogruppo sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che dette circostanze siano state rilevate dalla Corte soltanto al fine di esporre l’insieme degli elementi sui quali il Tribunale aveva basato il suo ragionamento in tale causa, e non di subordinare l’applicazione della presunzione citata al fatto che siano prodotti indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società capogruppo sulla sua controllata (sentenze della Corte Akzo Nobel e a./Commissione, cit. supra al punto 25, punto 62, e del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C-90/09 P, Racc. pag. I-1, punto 41).
30
La ricorrente afferma che l’approccio adottato dalla Commissione è contrario alla presunzione di innocenza riconosciuta dall’articolo 6 della CEDU. In forza dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, che riflette la presunzione di innocenza affermata all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE incombe all’autorità che asserisce tale infrazione. Come sottolineato dall’avvocato generale Kokott nelle conclusioni relative alla sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, citata supra al punto 25 (Racc. pag. I-8241), il ricorso a una siffatta presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società capogruppo sulla propria controllata al 100% non comporta un’inversione dell’onere della prova, che sarebbe problematica con riferimento a tali disposizioni, ma stabilisce il livello di prova da rispettare per determinare se la responsabilità di un’infrazione incombe alla società capogruppo oppure alla controllata. Il fatto che la società capogruppo detenga l’intero capitale della propria controllata consente di presumere l’esercizio di un’influenza, tale presunzione è ritenuta soddisfare i requisiti in punto di onere della prova a condizione che la società capogruppo non la confuti presentando prove concludenti in senso contrario (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 24, punto 79). Infatti, le parti sono tenute ad adempiere il loro obbligo di esporre le proprie tesi, indipendentemente dal problema della ripartizione dell’onere della prova (conclusioni dell’avvocato generale Kokott relative alle sentenze della Corte del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C-105/04 P, Racc. pag. I-8725, in particolare pag. I-8730, punto 73, e Akzo Nobel e a./Commissione, cit. supra al punto 25, punto 74).
31
La ricorrente ritiene, inoltre, che l’interpretazione accolta dalla Commissione circa la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società capogruppo sulla propria controllata al 100% renda impossibile la sua confutazione.
32
Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che, per confutare la presunzione secondo la quale una società capogruppo che detenga il 100% del capitale sociale della propria controllata esercita effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima, spetta alla suddetta società capogruppo sottoporre alla valutazione della Commissione e, se del caso, del giudice dell’Unione qualsiasi elemento che essa ritenga idoneo a dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica, relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la ricorrente stessa e la sua controllata, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, cit. supra al punto 25, punto 65, e General Química e a./Commissione, cit. supra al punto 29, punti 51 e 52). Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, si tratta, dunque, di una presunzione semplice che spettava ad essa confutare.
33
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui gli obblighi ai quali una società capogruppo è soggetta nell’ordinamento olandese renderebbero impossibile qualsiasi confutazione della suddetta presunzione, occorre ricordare che una società non può avvalersi della normativa nazionale per sottrarsi all’osservanza delle norme del diritto dell’Unione, dal momento che le nozioni giuridiche utilizzate da quest’ultimo devono essere, in linea di principio, interpretate e applicate in modo uniforme in tutta l’Unione (sentenza della Corte del 1o febbraio 1972, Hagen, 49/71, Racc. pag. 23, punto 6). In ogni caso, alla luce dell’insieme dei principi precedentemente ricordati relativi all’esistenza di una tale presunzione e ai criteri che consentono di confutarla, sembra che gli elementi relativi agli obblighi imposti alle società capogruppo dall’ordinamento olandese nei confronti delle loro controllate rafforzino la presunzione applicata dalla Commissione nei confronti della ricorrente riguardo al controllo esercitato dalla stessa sulla BN Infra e sulla BNGW.
34
Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha attribuito un’importanza eccessiva a elementi molto formali e generali per dimostrare che essa aveva esercitato un’influenza determinante sulla BN Infra e sulla BNGW.
35
Occorre anzitutto ricordare, a tale proposito, che gli indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo dell’influenza determinante della ricorrente sul comportamento delle sue controllate, forniti dalla Commissione, costituiscono elementi di prova aggiuntivi, i quali, al di là della presunzione fondata sul fatto che la ricorrente detiene l’intero capitale delle sue controllate, hanno confermato non la partecipazione materiale effettiva della ricorrente all’infrazione in questione, bensì la sua influenza determinante sul comportamento delle sue controllate e l’effettivo esercizio di tale potere (sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, ARBED/Commissione, C 176/99 P, Racc. pag. I 10687, punto 20; v. altresì sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. supra al punto 25, punto 62).
36
Del resto, come ricordato al precedente punto 32, il giudice dell’Unione considera che, nel valutare l’esistenza di un’entità economica unica tra la società capogruppo e la sua controllata, esso deve tener conto dell’insieme degli elementi sottopostigli dalle parti, relativi ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra le due società, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. supra al punto 25, punto 65). Se è vero che talune circostanze, quali il consolidamento dei conti a livello di gruppo, non sono rilevanti (sentenza General Química e a./Commissione, cit. supra al punto 29, punto 108), altri elementi, quali gli stretti legami personali tra la società capogruppo e la sua controllata oppure la capacità della società capogruppo di riorganizzare i compiti assegnati alle sue varie controllate, pur non potendo di per sé consentire di dimostrare l’esistenza di un’entità economica unica, possono tuttavia costituire nel loro insieme un complesso di indizi concordanti sufficienti.
37
Da tutto quanto precede risulta che la Commissione non è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la ricorrente, società controllante al 100% della BN Infra e della BNGW, avendo esercitato un’influenza determinante su queste ultime, fosse responsabile dell’infrazione da esse commessa.
Sugli errori manifesti di valutazione relativi all’imputazione alla ricorrente della responsabilità dell’infrazione commessa dalla BN Infra e dalla BNGW
– Argomenti delle parti
38
La ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione considerate le circostanze particolari sulle quali quest’ultima si è basata nella decisione impugnata per imputarle la responsabilità dell’infrazione commessa dalla BN Infra e dalla BNGW.
39
In via preliminare essa sottolinea che, durante il procedimento amministrativo, la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non riguardava la BNGW e che, riguardo a quest’ultima, nella decisione impugnata la Commissione si è limitata a menzionare la riorganizzazione interna delle attività di costruzione stradale nel 2000. Essa ritiene, dunque, che gli altri elementi dedotti dalla Commissione in sede giurisdizionale siano irricevibili.
40
La ricorrente è infatti dell’avviso che la Commissione abbia tenuto conto, erroneamente, della composizione del suo consiglio di amministrazione, di solo due persone, elemento questo che consente soltanto di dimostrare che essa non era in grado di controllare il comportamento della BN Infra e della BNGW sul mercato, considerate le numerosissime attività del gruppo. Del pari, la Commissione avrebbe erroneamente interpretato le funzioni del «concern council», che comprende il suo consiglio di amministrazione e i direttori generali dei grandi comparti del gruppo e discute soltanto gli aspetti strategici riguardanti l’insieme del gruppo. La presenza di rappresentanti della BN Infra e della BNGW in seno a tale istanza rappresenterebbe del resto un indicatore della posizione indipendente di queste ultime nell’ambito del gruppo, le quali sarebbero così in grado di difendere la loro autonomia. La Commissione avrebbe inoltre commesso un errore di fatto nel ritenere che il dipendente della BN Infra che aveva partecipato alle riunioni dell’intesa a partire dall’ottobre del 2000, avesse fatto parte del «concern council» durante il periodo delle infrazioni, mentre vi aveva aderito soltanto nel febbraio 2004, in occasione della sua nomina al posto di direttore generale della BN Infra. Del pari, non sarebbe rilevante il fatto che la ricorrente abbia la propria sede allo stesso indirizzo della BN Infra, in quanto le due società sono domiciliate in edifici diversi. Infine, la riorganizzazione delle attività di costruzione stradale del gruppo nell’ottobre 2000 non fornirebbe alcuna indicazione sull’assenza di autonomia commerciale della BN Infra, giacché qualsiasi società capogruppo ha la possibilità di riorganizzare il proprio gruppo.
41
La ricorrente ricorda, inoltre, come aveva sottolineato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, di essere soltanto una holding finanziaria e che la BN Infra e la BNGW sono individualmente responsabili degli aspetti commerciali, finanziari e giuridici della loro attività, nonché della loro politica del personale. Le stesse sono tenute a presentare un piano d’impresa, sottoposto alla ricorrente, nel quale sarebbero esposte unicamente, per sommi capi, la loro strategia nonché le previsioni finanziarie. Alcune delle loro decisioni sarebbero inoltre soggette alla sua autorizzazione, ma in ambiti completamenti estranei alla politica commerciale. Il diritto delle società olandese imporrebbe altresì a qualsiasi società capogruppo di intrattenere determinate relazioni con le proprie controllate, in particolare per quanto riguarda la nomina dei direttori da parte dell’assemblea generale degli azionisti, l’adozione della decisione relativa all’utilizzazione degli utili, l’elaborazione dei conti consolidati sulla base dei rendiconti finanziari delle controllate, oppure le decisioni di modifica della struttura del gruppo.
42
La BN Infra sarebbe quindi, dall’ottobre del 2000, completamente libera di determinare il suo comportamento commerciale, in particolare in materia di acquisto di materie prime, giacché soltanto le offerte relative ad appalti di un certo valore o che presentano un profilo di rischio specifico sono sottoposte a un comitato dei contratti cui partecipa la ricorrente. Inoltre, la BN Infra sarebbe tenuta a chiedere l’autorizzazione del consiglio di amministrazione della ricorrente soltanto in caso di conclusione di accordi di cooperazione che esulano dal contesto della sua normale attività.
43
Del pari, fino all’ottobre del 2000, la BNGW avrebbe liberamente deciso la stipulazione dei contratti di appalto di lavori di costruzione stradale, ad eccezione degli appalti il cui valore eccedeva una certa soglia, che erano sottoposti al comitato dei contratti, ma che avrebbero rappresentato soltanto una modesta parte del suo fatturato. La BNGW, inoltre, sarebbe stata tenuta a trasmettere ogni trimestre al consiglio di amministrazione della ricorrente soltanto i suoi risultati finanziari e non avrebbe mai menzionato progetti individuali. Infine, la direzione della BNGW avrebbe espletato funzioni in altre società del gruppo, tra cui la BN Infra, soltanto durante un periodo molto limitato, nel corso del 2000, e il fatto che il dipendente della BNGW che aveva partecipato alle riunioni dell’intesa sia divenuto direttore commerciale della BN Infra a partire dall’ottobre 2000 non inciderebbe sul grado di autonomia di cui la BNGW godeva fino a tale data.
44
La Commissione ritiene che la ricorrente non sia riuscita a confutare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della stessa sul comportamento commerciale della BN Infra e della BNGW e che, in ogni caso, diversi elementi menzionati nella decisione impugnata mostrano, in subordine, che la ricorrente ha effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica della BN Infra e della BNGW.
45
Inoltre, nella replica, la Commissione ha affermato che la ricorrente aveva presentato taluni elementi destinati a confutare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della stessa sul comportamento commerciale della BN Infra e della BNGW per la prima volta nell’atto introduttivo, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza del Tribunale (sentenza del 27 settembre 2006, Akzo Nobel/Commissione, T-330/01, Racc. pag. II-3389, punto 89). Tuttavia, in risposta a un quesito posto dal Tribunale relativo alla sentenza della Corte del 1o luglio 2010, Knauf Gips/Commissione (C-407/08 P, Racc. pag. I-6371, punti 89-92), la Commissione ha dichiarato di non opporsi più alla ricevibilità degli argomenti della ricorrente diretti a confutare la suddetta presunzione.
46
Infine, la Commissione ha ritenuto che, qualora il Tribunale dovesse dichiarare ricevibili gli elementi presentati per la prima volta dinanzi ad esso dalla ricorrente e destinati a confutare tale presunzione, esso dovrebbe consentire alla Commissione di rispondere a tali argomenti nel corso del procedimento in sede giurisdizionale.
– Giudizio del Tribunale
47
Nell’esaminare le censure dirette a dimostrare che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione nell’imputare alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione commessa dalla BN Infra e dalla BNGW, si tratta di stabilire se la ricorrente abbia fornito elementi che consentano di confutare la presunzione secondo cui queste tre società costituivano un’entità economica unica.
48
In via preliminare occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, per quanto attiene all’applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone al destinatario della comunicazione degli addebiti di contestarne i singoli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento, sotto pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale, poiché una siffatta limitazione risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa (sentenza Knauf Gips/Commissione, cit. supra al punto 45, punti 89-92).
49
Per quanto riguarda la questione se anche la Commissione avesse potuto fornire indizi supplementari relativi all’esistenza di un’entità economica unica tra la ricorrente e la BNGW nella fase contenziosa, occorre ricordare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 230 CE, se è pur vero che la Commissione non può far valere, a sostegno della decisione impugnata, nuovi elementi di prova a carico non contenuti nella stessa, tuttavia essa può rispondere agli argomenti della ricorrente qualora quest’ultima tenti di dimostrare, sulla base di altri documenti che essa ha depositato dinanzi al Tribunale, che la tesi della Commissione è erronea in fatto (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, Racc. pag. II-2501, punti 175 e 176). Inoltre, la Corte ha già riconosciuto che l’autore di una decisione impugnata poteva fornire precisazioni nel corso del procedimento contenzioso al fine di integrare una motivazione già di per sé sufficiente, potendo queste ultime essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice dell’Unione, in quanto consentono all’istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione, C-298/98 P, Racc. pag. I-10157, punto 46).
50
Occorre dunque concludere che la Commissione, nel caso di specie, poteva rispondere agli argomenti presentati dalla ricorrente in sede giurisdizionale, diretti a confutare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della ricorrente sul comportamento commerciale della BNGW.
51
In via principale occorre ricordare che, ai sensi dei punti 293-297 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato, anzitutto, di poter applicare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della ricorrente sulla BNGW per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 30 settembre 2000, e successivamente sulla BN Infra per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2000 e il 15 aprile 2002. Essa ha poi ritenuto che diversi elementi relativi alla struttura del gruppo contribuissero a rafforzare tale presunzione. Infatti, il consiglio di amministrazione della ricorrente comprende soltanto due persone, che formano, con i direttori generali dei grandi comparti, il «concern council», di cui era membro il dipendente della BN Infra che ha partecipato direttamente all’intesa dal 2000. Inoltre, la Commissione ha rilevato che la ricorrente e la BN Infra avevano la loro sede allo stesso indirizzo. Infine, essa ha sottolineato le competenze istituzionali di organizzazione del gruppo di cui disponeva la ricorrente e che la stessa ha esercitato in particolare nel 2000 nel riorganizzare l’attività di costruzione stradale.
52
In primo luogo, se è vero che la ricorrente considera che la Commissione avrebbe dovuto basarsi su elementi che consentano di valutare il suo ruolo sul comportamento anticoncorrenziale in questione per concludere che essa poteva essere responsabile dell’infrazione commessa dalla sue controllate, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il controllo esercitato dalla società capogruppo sulle sue controllate non deve necessariamente presentare un nesso con il comportamento illecito (v. supra punto 26 e sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, cit. supra al punto 25, punto 59, e General Química e a./Commissione, cit. supra al punto 29, punti 38, 102 e 103). Non è dunque necessario esaminare se la ricorrente abbia effettivamente esercitato un’influenza sul comportamento illecito della BN Infra e della BNGW.
53
In secondo luogo, gli elementi presentati dalla ricorrente al fine di dimostrare che essa non aveva esercitato un’influenza determinante sul comportamento commerciale della BN Infra e della BNGW non consentono di confutare la presunzione dell’esercizio di una tale influenza. Infatti, l’argomento secondo il quale il suo consiglio di amministrazione sarebbe composto soltanto di due persone, aspetto questo che renderebbe il monitoraggio delle numerose attività del gruppo più difficile, non basta di per sé a confutare tale presunzione, dal momento che non consente di dimostrare che la ricorrente aveva rinunciato all’esercizio del suo potere di controllo sulla BN Infra e sulla BNGW. Del pari, le affermazioni della ricorrente secondo cui la presenza dei direttori della BN Infra e della BNGW al «concern council» era indicativa della posizione indipendente di queste ultime nell’organizzazione del gruppo non è sufficiente a provare che la ricorrente abbia lasciato loro un’autonomia totale per definire il loro comportamento sul mercato, tanto più che l’esistenza del «concern council» indica, di per sé, che la ricorrente partecipava strettamente a determinare gli obiettivi strategici delle sue controllate. Del resto, il fatto che la BN Infra e la BNGW abbiano condotto una politica commerciale relativamente autonoma, al di sotto di una certa soglia, non consente, di per sé, di inficiare la constatazione secondo cui, in qualità di azionista al 100%, la ricorrente esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento commerciale della BN Infra e della BNGW. Infatti, tale argomento non è determinante per confutare la presunzione secondo cui essa esercitava effettivamente un’influenza determinante al di là della suddetta soglia. Infine, la circostanza secondo la quale la direzione della BNGW avrebbe svolto funzioni in altre società del gruppo, tra cui la BN Infra, soltanto per un periodo molto limitato non è sufficiente a dimostrare l’autonomia della BNGW nei confronti della ricorrente. Infatti, tale argomento non aggiunge elementi che consentano di confutare la presunzione per il periodo durante il quale la direzione della BNGW ha svolto siffatte funzioni.
54
In terzo luogo, la ricorrente sostiene di essere soltanto una holding finanziaria rimasta estranea alle attività operative della BN Infra e della BNGW. La nozione di holding include diverse fattispecie, ma, in linea generale, una holding può essere definita come una società detentrice di partecipazioni in una o più società ai fini del loro controllo (sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, T-69/04, Racc. pag. II-2567, punto 60). Se è vero che la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante può, in linea di principio, essere rimessa in discussione qualora una società capogruppo si comporti come una pura holding finanziaria, tuttavia, dagli atti di causa risulta che, nel caso di specie, la ricorrente non si comportava in quanto tale. Infatti, l’assemblea generale degli azionisti della ricorrente era incaricata di nominare i direttori delle controllate e di approvare un certo numero di decisioni strategiche importanti delle stesse, quali l’utilizzazione degli utili, le azioni giudiziarie, i crediti bancari, gli investimenti oppure la cooperazione con altre imprese. Del pari, l’esistenza del «concern council» indica che la ricorrente partecipava strettamente a determinare gli obiettivi strategici delle proprie controllate e della struttura del gruppo, come del resto ha dimostrato la ristrutturazione delle attività di costruzione stradale nel 2000. Infine, ogni trimestre le controllate erano tenute a sottoporre alla ricorrente numerose informazioni, quali i piani d’impresa, gli appalti eccedenti un certo importo e i loro rendiconti finanziari. L’insieme di tali elementi dimostra che il ruolo della ricorrente andava oltre quello di una semplice holding finanziaria.
55
In ogni caso, emerge dall’insieme di tali elementi, più in particolare dall’esistenza di vincoli economici e organizzativi importanti tra la ricorrente e le sue controllate, che la Commissione ha potuto, giustamente, concludere per l’assenza di autonomia di queste ultime e, dunque, per l’esistenza di un’entità economica unica.
56
La circostanza secondo cui la ricorrente e la BN Infra hanno la loro sede allo stesso indirizzo, benché si tratti di edifici diversi, e si presentano con la medesima denominazione nei confronti di terzi può parimenti costituire un indizio che, corroborato da altri, consente di constatare l’esistenza di un’entità economica unica. Infine, la circostanza secondo cui il dipendente della BN Infra che aveva partecipato direttamente alle riunioni dell’intesa a partire dell’ottobre 2000 abbia aderito al «concern council» nel 2004, ovverosia dopo la fine del periodo delle infrazioni, costituisce un indizio supplementare dell’esistenza di rapporti gerarchici e di relazioni strette tra la BN Infra e la ricorrente. A tale proposito, occorre peraltro rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la Commissione non ha affatto menzionato nella decisione impugnata che durante il periodo delle infrazioni tale dipendente facesse parte del «concern council».
57
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte risulta che gli elementi presentati dalla ricorrente, durante il procedimento amministrativo e in sede giurisdizionale, non consentono di confutare la presunzione secondo la quale, detenendo il 100% del capitale della BN Infra e della BNGW, essa ha effettivamente esercitato su queste ultime un’influenza determinante. Occorre pertanto confermare la conclusione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale la ricorrente costituiva con la BN Infra e la BNGW un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, senza che sia necessario verificare se essa abbia esercitato un’influenza sul comportamento illecito della BN Infra e della BNGW.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e sulla violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
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La ricorrente afferma che, avendo la Commissione omesso di indicare nella comunicazione degli addebiti di presumere la responsabilità della ricorrente basandosi sul fatto che la stessa esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla BNGW nel periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 1o ottobre 2000, essa ha violato l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e i suoi diritti della difesa. Essa ritiene, pertanto, che l’importo dell’ammenda debba essere ridotto proporzionalmente alla durata dell’infrazione ed essere quindi fissato a EUR 1 213 650.
59
La Commissione, infatti, non avrebbe indicato nella comunicazione degli addebiti di considerare la BNGW una controllata della BN Infra, né di riteneva che la ricorrente avesse esercitato un’influenza determinante sulla BNGW. L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e il giudice dell’Unione richiederebbero tuttavia che il destinatario della comunicazione degli addebiti sia posto in grado di far conoscere il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione del Trattato (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 24, punto 66).
60
Secondo la ricorrente, l’aver menzionato la BNGW soltanto due volte nella comunicazione degli addebiti (punto 342 e nota n. 518 a piè di pagina) non sarebbe sufficiente. Infatti, la Commissione, da un lato, avrebbe designato erroneamente la BNGW come dante causa della BN Infra e, dall’altro, non avrebbe mai designato la BNGW come un’entità giuridica indipendente che ha partecipato all’intesa e sulla cui politica commerciale la ricorrente avrebbe esercitato un’influenza determinante. Del pari, il semplice richiamo da parte della Commissione delle norme generali relative all’imputazione alle società capogruppo delle infrazioni commesse dalle loro controllate non può sostituirsi all’identificazione delle controllate in questione. Infine, la ricorrente considera che il fatto di essersi riferita alla BNGW in maniera generale nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non basta a far ritenere che la Commissione avesse soddisfatto i requisiti fissati dalla giurisprudenza relativamente al contenuto della comunicazione degli addebiti (sentenze della Corte ARBED/Commissione, cit. supra al punto 35, punto 23, e del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/Commissione, C-65/02 P e C-73/02 P, Racc. pag. I-6773, punto 85).
61
Peraltro, in udienza, la ricorrente ha sostenuto che, in ogni caso, essa non può essere tenuta al pagamento dell’ammenda qualora il Tribunale decidesse, nella causa T-362/06, di annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda l’imputazione del comportamento della BNGW alla BN Infra, dal momento che la responsabilità di una società capogruppo non può eccedere quella della sua controllata.
62
La Commissione contesta la totalità degli argomenti della ricorrente. In udienza, in risposta agli argomenti della ricorrente relativi alle conseguenze da trarre da un eventuale annullamento parziale della decisione impugnata nella causa T-362/06, la Commissione ha affermato che l’ammenda inflitta alla ricorrente doveva essere comunque mantenuta, dal momento che essa dispone di un margine di discrezionalità nel decidere quali entità di un’impresa siano responsabili di un’infrazione.
Giudizio del Tribunale
– Sulla violazione dei diritti della difesa
63
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 è così formulato:
«Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento [da essa] avviato di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento».
64
Stando alla giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione del Trattato (sentenze della Corte del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, 100/80-103/80, Racc. pag. 1825, punto 10, e del 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, C-310/93 P, Racc. pag. I-865, punto 67). Del pari, per giurisprudenza consolidata, la comunicazione degli addebiti, considerata la sua importanza, deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima (sentenze della Corte del 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, C-395/96 P e C-396/96 P, Racc. pag. I-1365, punti 143 e 146, e ARBED/Commissione, cit. supra al punto 35, punto 21; sentenza Akzo Nobel/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 87). È parimenti importante che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità ad un’impresa sono contestati i fatti addebitati (sentenza della Corte del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P, Racc. pag. I-7191, punto 39).
65
Occorre tuttavia ricordare che, secondo la giurisprudenza, la decisione non deve necessariamente essere una copia esatta della comunicazione degli addebiti (sentenza della Corte del 29 ottobre 1980, van Landewyck e a./Commissione, 209/78-215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 68). Quindi, soltanto se la decisione finale addebita alle imprese interessate infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti o si fonda su fatti diversi, si dovrà constatare una violazione dei diritti della difesa (sentenza della Corte del 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma/Commissione, 41/69, Racc. pag. 661, punti 26 e 94, e sentenza del Tribunale del 23 febbraio 1994, CB e Europay/Commissione, T-39/92 e T-40/92, Racc. pag. II-49, punti 49-52). Ciò non si verifica qualora le asserite differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale non riguardino comportamenti diversi da quelli in ordine ai quali le imprese interessate abbiano già formulato le loro osservazioni e che, pertanto, siano estranei a qualsiasi nuovo addebito (sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T-191/98, da T-212/98 a T-214/98, Racc. pag. II-3275, punto 191).
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A tale riguardo, si deve sottolineare che, per far valere una violazione dei diritti della difesa con riferimento agli addebiti formulati nella decisione impugnata, le imprese in causa non possono limitarsi ad invocare la semplice esistenza di differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata, senza esporre in modo preciso e concreto sotto quale aspetto ciascuna di queste differenze costituisca, nella fattispecie, un addebito nuovo sul quale esse non hanno avuto occasione di essere sentite (sentenza Atlantic Container Line e a./Commissione, cit. supra al punto 65, punto 192). Infatti, secondo la giurisprudenza, la violazione dei diritti della difesa dev’essere valutata in funzione delle specifiche circostanze di ogni singola fattispecie, in quanto è sostanzialmente legata agli addebiti di cui la Commissione ha tenuto conto per dimostrare l’infrazione contestata alle imprese interessate (sentenza del Tribunale del 29 giugno 1995, ICI/Commissione, T-36/91, Racc. pag. II-1847, punto 70).
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La ricorrente ritiene che, nel caso di specie, la Commissione non abbia adempiuto ai propri obblighi omettendo di indicare nella comunicazione degli addebiti che essa presumeva la responsabilità della ricorrente sulla base del fatto che quest’ultima aveva esercitato nel periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 1o ottobre 2000 un’influenza determinante sulla BNGW.
68
Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha anzitutto ricordato che ogni gruppo di imprese in questione costituiva una sola impresa e che la società controllante il gruppo era in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento delle proprie controllate (punto 324). Essa ha poi indicato che la ricorrente aveva partecipato all’intesa tramite il direttore della BNGW (punto 236 della comunicazione degli addebiti) e successivamente tramite la BN Infra (punto 339 della comunicazione degli addebiti) e che, poiché la ricorrente controllava l’intero capitale della BN Infra (precedentemente Ballast Nedam Wegenbouw BV e BNGW) attraverso l’intermediaria Ballast Nedam Nederland, essa presumeva l’esercizio di un’influenza determinante della società capogruppo sul comportamento di tali due controllate. Infine, la Commissione ha fornito taluni elementi supplementari relativi all’esistenza di un’impresa unitaria tra la ricorrente e la BN Infra (punto 340 della comunicazione degli addebiti). Alla luce dell’insieme di tali elementi, la Commissione ha deciso che occorreva indirizzare la comunicazione degli addebiti alla BN Infra per la sua partecipazione (e quella delle sue danti causa) diretta agli accordi e alla ricorrente per la sua partecipazione attraverso l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento della BN Infra (punto 342 della comunicazione degli addebiti).
69
Anche se la formulazione scelta nella comunicazione degli addebiti avrebbe potuto essere più chiara, in particolare per quanto riguarda la relazione tra la BN Infra e la BNGW, dall’insieme degli elementi sin qui esposti emerge che la Commissione ha fornito alla ricorrente gli elementi sufficienti per comprendere i fatti e le circostanze a sostegno dell’asserita esistenza di un’infrazione e ha precisato inequivocabilmente le persone giuridiche cui avrebbero potuto essere inflitte ammende. Infatti, il semplice fatto che la Commissione non abbia fornito nella comunicazione degli addebiti alcun elemento di prova supplementare relativo all’esistenza di un’impresa unitaria tra la ricorrente e la BNGW non è sufficiente a far ritenere che essa non abbia chiaramente indicato l’intenzione di applicare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della ricorrente sul comportamento commerciale della BN Infra e della BNGW. Il Tribunale considera quindi che, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti, la ricorrente non poteva ignorare di poter essere destinataria di una decisione definitiva della Commissione in qualità di società capogruppo della BNGW.
70
Si deve necessariamente constatare che, in risposta a tale argomentazione formulata nella comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha affermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che la BN Infra non era l’avente causa della BNGW, bensì la sua società capogruppo al 100% e ha dedotto argomenti diretti a dimostrare l’autonomia della BNGW rispetto ad essa.
71
Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che fin dalla fase della comunicazione degli addebiti la ricorrente sia stata posta nella condizione di comprendere la portata dell’addebito formulato dalla Commissione riguardo alla sua partecipazione all’infrazione in qualità di società capogruppo della BNGW e di potersi efficacemente difendere.
– Sugli effetti della sentenza di annullamento nella causa T-362/06
72
La ricorrente, poiché era considerata costituire con la BN Infra una medesima impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, ha sostenuto in udienza che la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla BN Infra dovrebbe avere come conseguenza anche la riduzione dell’ammenda inflittale in solido in qualità di società capogruppo.
73
In ogni caso, e senza che occorra statuire sulla ricevibilità di tali argomenti, occorre ricordare che l’annullamento da parte del Tribunale, nella causa T-362/06, dell’articolo 1, lettera a), della decisione impugnata nella parte in cui ha imputato il comportamento illecito della BNGW alla BN Infra dal 21 giugno 1996 al 1o ottobre 2000 deriva dal fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa della BN Infra omettendo di indicarle, nella comunicazione degli addebiti, che essa la considerava responsabile dell’infrazione commessa dalla BNGW nella sua qualità di società capogruppo della BNGW, e non nella sua qualità di avente causa. Se è pur vero che il Tribunale ha ritenuto che così facendo la Commissione avesse violato i diritti della difesa della BN Infra, esso non ha però concluso per l’assenza di comportamento illecito della BNGW.
74
Orbene, risulta dalla decisione impugnata (punto 295) che la Commissione ha presunto l’esercizio di un’influenza determinante della ricorrente sulla BNGW in base al possesso indiretto della totalità del suo capitale.
75
La ricorrente non può, pertanto, sostenere che la Commissione non poteva imputarle il comportamento illecito della BNGW per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 1o ottobre 2000 né poteva condannarla in solido al pagamento dell’ammenda. Secondo una costante giurisprudenza, la Commissione dispone, infatti, di un margine di discrezionalità nel decidere quali entità di un’impresa siano responsabili di un’infrazione (sentenze del Tribunale del 1o aprile 1993, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, T-65/89, Racc. pag. II-389, punto 154, e Michelin/Commissione, cit. supra al punto 26, punto 290). Nulla osta, pertanto, a che la ricorrente sia considerata l’unica responsabile del comportamento della BNGW.
76
Va infine rilevato che la ricorrente non ha contestato l’esistenza dell’infrazione commessa dalla BNGW per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 1o ottobre 2000 e che, conformemente al precedente punto 57, la stessa ricorrente non è riuscita a confutare la presunzione secondo la quale, detenendo il 100% del capitale della BNGW, essa ha effettivamente esercitato su quest’ultima un’influenza determinante.
77
Dalle suesposte considerazioni risulta che l’argomento della ricorrente relativo alle conseguenze da trarre dall’annullamento parziale della decisione impugnata nella causa T-362/06 deve essere respinto.
78
Occorre quindi respingere il secondo motivo e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
79
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Ballast Nedam NV è condannata alle spese.
Jaeger
Wahl
Soldevila Fragoso
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2012.
Firme
Indice
Fatti
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, vertente su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione nell’imputare alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione commessa dalla BN Infra e dalla BNGW
Sull’errore di diritto consistente nell’aver considerato soltanto il vincolo di capitale per presumere l’esercizio di un’influenza determinante della società capogruppo sulla politica commerciale delle sue controllate
Sugli errori manifesti di valutazione relativi all’imputazione alla ricorrente della responsabilità dell’infrazione commessa dalla BN Infra e dalla BNGW
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e sulla violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sulla violazione dei diritti della difesa
– Sugli effetti della sentenza di annullamento nella causa T-362/06
Sulle spese
( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.
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