Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 – IMI e altri / Commissione
(causa T‑378/06)
«Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Ammende – Fatturato rilevante – Comunicazione sulla cooperazione – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Parità di trattamento»
1. Procedura – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di mezzi dei due ricorsi – Irricevibilità del ricorso introdotto in secondo luogo (v. punto 29)
2. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punti 40‑42)
3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Durata dell’infrazione – Infrazioni di lunga durata –Maggiorazione del 10% dell’importo di partenza per ogni anno di infrazione – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 B) (v. punti 57-58)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’IMI plc, l’IMI Kynoch Ltd, la Yorkshire Fittings Ltd, la VSH Italia Srl, la Comap SA e la Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.
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