Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – Zero Industry / UAMI – zero Germany (zerorh+)
(causa T‑400/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo zerorh+ – Marchi nazionali figurativi e denominativi anteriori zero – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 25‑28, 77‑89)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006 (procedimento R 958/2005‑1), relativa al procedimento di opposizione tra la zero Germany GmbH & Co. KG e la Zero Industry Srl.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Zero Industry Srl
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo zerorh+ per prodotti delle classi 9, 18 e 25 – domanda n. 2004547
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
zero Germany GmbH & Co. KG, già zero International Holding GmbH & Co. KG
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio figurativo nazionale zero per prodotti delle classi 18 e 25, e marchio denominativo nazionale zero per prodotti della classe 9
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Zero Industry Srl è condannata alle spese.
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