Causa T‑405/06
ArcelorMittal Luxembourg SA e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorrenza — Intese — Mercato comunitario delle travi — Decisione che constata una violazione dell’art. 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Competenza della Commissione — Imputabilità del comportamento illecito — Prescrizione — Diritti della difesa»
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Intese — Intese soggette ratione materiae e ratione temporis al regime giuridico del Trattato CECA — Scadenza del Trattato CECA
(Art. 65, n. 1, CA; art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, n. 1, e 23, n. 2)
2. Atti delle istituzioni — Applicazione nel tempo — Norme di procedura — Norme sostanziali — Distinzione — Retroattività di una norma sostanziale — Presupposti
(Art. 65, n. 1, CA; art. 305 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, n. 1, e 23, n. 2)
3. Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società capogruppo e controllate — Unità economica — Criteri di valutazione
(Artt. 81 CE e 82 CE)
4. CECA — Intese — Divieto — Infrazione — Imputazione — Identità delle norme applicabili alle violazioni dell’art. 81 CE e dell’art. 65 CA
(Art. 65, n. 1, CA; art. 81, n. 1, CE)
5. Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Criterio detto «della continuità economica» dell’impresa
(Art. 65, n. 1, CA; art. 81, n. 1, CE)
6. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di azioni — Interruzione — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25, nn. 3 e 4; decisione generale n. 715/78, art. 2, nn. 1 e 2)
7. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di azioni — Interruzione — Richiesta di informazioni
8. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di azioni — Sospensione — Presentazione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003; decisione generale n. 715/78)
9. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Durata eccessiva del procedimento amministrativo
1. Se è vero che la successione del quadro giuridico del Trattato CE a quello del Trattato CECA ha comportato, a partire dal 24 luglio 2002, una modifica dei fondamenti normativi, delle procedure e delle norme sostanziali applicabili, essa si inserisce tuttavia nel contesto dell’unità e della continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi. A tal riguardo, si deve rilevare che l’instaurazione e il mantenimento di un regime di libera concorrenza, nel cui ambito siano garantite le normali condizioni di concorrenza, e che è in particolare all’origine delle norme in materia di accordi tra imprese, costituiscono uno degli obiettivi fondamentali sia del Trattato CE che del Trattato CECA. In tale contesto, per quanto le norme dei Trattati CECA e CE che disciplinano la materia degli accordi tra imprese divergano in una certa misura, le nozioni di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell’art. 65, n. 1, CA corrispondono a quelle di intese e di pratiche concordate ai sensi dell’art. 81 CE e queste due disposizioni sono state interpretate allo stesso modo dal giudice comunitario. Pertanto, il perseguimento dell’obiettivo di una concorrenza non falsata nei settori inizialmente rientranti nel mercato comune del carbone e dell’acciaio non subisce interruzione a seguito della scadenza del Trattato CECA, poiché questo obiettivo è parimenti perseguito nell’ambito del Trattato CE dalla stessa istituzione, vale a dire la Commissione, autorità amministrativa incaricata dell’attuazione e dell’elaborazione della politica di concorrenza nell’interesse generale della Comunità.
Peraltro, conformemente a un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, qualora venga mutata la legge ed il legislatore non esprima una volontà contraria, è opportuno assicurare la continuità degli istituti giuridici. La continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi che presiedono alla sua azione richiede pertanto che la Comunità europea, in quanto subentra alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e nel suo proprio quadro procedurale, assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA, il rispetto dei diritti e degli obblighi che a suo tempo si imponevano sia agli Stati membri, sia pure ai singoli, in forza del Trattato CECA e delle disposizioni adottate per la sua applicazione. Tale requisito si impone a maggior ragione in quanto la distorsione della concorrenza risultante dall’inosservanza delle norme in materia di accordi tra imprese è tale da estendere i suoi effetti nel tempo dopo la scadenza del Trattato CECA, sotto la vigenza del Trattato CE.
Da quanto precede consegue che il regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato e, più in particolare, gli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, dello stesso devono essere interpretati nel senso che consentono alla Commissione di constatare e di sanzionare, dopo il 23 luglio 2002, gli accordi tra imprese posti in essere nei settori rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA ratione materiae e ratione temporis, e ciò anche se le citate disposizioni del detto regolamento non menzionano espressamente l’art. 65 CA.
(v. punti 59-64)
2. Se è vero che le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, ciò non vale tuttavia per le norme sostanziali. Infatti, queste ultime devono essere interpretate, onde garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto.
In questa ottica, la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle disposizioni sostanziali adottate in applicazione del Trattato CECA ai fatti rientranti nel loro ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis. La circostanza che, in ragione del fatto che il Trattato CECA è scaduto, il quadro normativo di cui trattasi non sia più in vigore al momento in cui viene effettuata la valutazione della situazione di fatto non modifica tale considerazione, in quanto tale valutazione verte su una situazione giuridica definitivamente acquisita in un’epoca in cui erano applicabili le disposizioni sostanziali adottate ai sensi del Trattato CECA.
Per quanto riguarda una decisione della Commissione adottata, dopo la scadenza del trattato CECA, sul fondamento degli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, a seguito di un procedimento condotto conformemente a detto regolamento, atteso che le disposizioni relative al fondamento normativo e al procedimento seguito fino all’adozione della decisione impugnata rientrano nelle norme di procedura, le norme da applicare sono effettivamente quelle contenute nel regolamento n. 1/2003. Peraltro, per quanto riguarda le norme di merito, atteso che la citata decisione riguarda una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, in mancanza di effetto retroattivo delle norme sostanziali in materia di concorrenza applicabili dopo il 24 luglio 2002 l’art. 65, n. 1, CA costituisce la norma sostanziale applicabile, fermo restando che proprio dalla natura di lex generalis del Trattato CE rispetto al Trattato CECA, sancita dall’art. 305 CE, risulta che il regime specifico istituito dal Trattato CECA e dalle norme adottate per la sua applicazione è, in forza del principio lex specialis derogat legi generali, l’unico applicabile alle situazioni acquisite prima del 24 luglio 2002.
(v. punti 65-68)
3. La Commissione è legittimata ad emanare nei confronti di una società capogruppo un provvedimento di irrogazione di un’ammenda per infrazione delle regole di concorrenza commessa da una delle sue controllate non a causa di una relazione di istigazione tra la capogruppo e la controllata né, a maggior ragione, di un’implicazione della prima in tale illecito, ma per il fatto che tali società costituiscono un’entità economica e pertanto un’unica impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE se esse non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato.
Nel caso particolare in cui una capogruppo detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile di un comportamento illecito, esiste una presunzione relativa che la capogruppo eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della controllata e costituisca quindi con essa un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE. Incombe quindi alla capogruppo che contesta dinanzi al giudice comunitario una decisione della Commissione che le infligge un’ammenda per il comportamento della controllata confutare tale presunzione fornendo elementi di prova atti a dimostrare l’autonomia della controllata.
In altri termini, è sufficiente che la Commissione provi che la totalità del capitale di una controllata sia detenuta dalla capogruppo perché sia confermata la presunzione che quest’ultima esercita un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato. La Commissione potrà, in seguito, ritenere la capogruppo solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata, anche quando si rilevi che la capogruppo non ha partecipato direttamente agli accordi, a meno che essa non provi che la controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.
(v. punti 88-89, 91)
4. Al pari del divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE, quello dell’art. 65, n. 1, CA è rivolto in particolare alle «imprese». La nozione di impresa ha il medesimo significato nelle due disposizioni. Di conseguenza, le norme relative all’imputazione della responsabilità delle violazioni dell’art. 81, n. 1, CE valgono anche per le violazioni dell’art. 65, n. 1, CA.
(v. punto 92)
5. Ad una società costituita quale controllata al 100% per proseguire una delle attività economiche della capogruppo può essere imputata, in quanto successore economico, la responsabilità del comportamento illecito della capogruppo e quindi, di riflesso, la responsabilità per il comportamento illecito di un’altra società controllata da quest’ultima.
Tale imputazione di responsabilità appare giustificata alla luce del criterio della continuità economica elaborato in particolare nei casi di ristrutturazione o di altre variazioni all’interno di un gruppo di imprese. Infatti, in caso di trasferimento della totalità o di parte delle attività economiche da un’entità giuridica a un’altra, la responsabilità dell’infrazione commessa dal gestore iniziale, nell’ambito delle attività in questione, è imputabile al nuovo gestore se esso costituisce con il primo un medesimo ente economico ai fini dell’applicazione delle norme in materia di concorrenza, anche se il gestore iniziale esiste ancora in quanto ente giuridico. Una tale configurazione della sanzione è ammissibile segnatamente qualora tali enti siano stati sotto il controllo della stessa persona e, considerati gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali. Ciò vale in particolare per i casi di ristrutturazione nell’ambito di un gruppo di imprese, dove l’originario gestore non cessa necessariamente di esistere giuridicamente, ma non svolge più alcuna attività economica significativa sul mercato di cui trattasi. In caso contrario, infatti, qualora tra l’originario e il nuovo gestore dell’impresa che ha preso parte all’intesa sussista un nesso strutturale, gli interessati potrebbero sottrarsi alla loro responsabilità in materia di concorrenza grazie alle possibilità di riconfigurazioni giuridiche loro consentite, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto intenzionalmente o no.
Peraltro, tenuto conto della nozione fondamentale di unità economica, non è necessario che la Commissione decida di perseguire o la società attiva all’epoca dell’infrazione o il successore economico di quest’ultima nel settore di cui trattasi. Infatti, il diritto comunitario della concorrenza, allorché disciplina le attività delle imprese, si rivolge a enti economici costituiti da un insieme di elementi materiali ed umani che possono concorrere a un’infrazione prevista dall’art. 81, n. 1, CE, e dall’art. 65, n. 1, CA. Un’impresa ai sensi di dette disposizioni può quindi includere più soggetti di diritto. Una società può essere dichiarata solidalmente responsabile con un’altra per il pagamento di un’ammenda inflitta a quest’ultima, che abbia commesso un’infrazione intenzionalmente o per negligenza, a condizione che la Commissione dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell’impresa solidalmente responsabile per l’ammenda. La condanna in solido risulta quindi essere una normale conseguenza dell’imputazione della responsabilità del comportamento di una società a un’altra, in particolare quando queste due società costituiscano una stessa impresa.
(v. punti 107-115, 117)
6. Conformemente all’art. 2, nn. 1 e 2, della decisione generale n. 715/78, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e all’art. 25, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione, notificato ad almeno un’impresa che abbia partecipato all’infrazione, e l’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione di cui trattasi.
Per «impresa che abbia partecipato all’infrazione» si deve infatti intendere qualsiasi impresa identificata come tale in una decisione della Commissione che sanziona un’infrazione. A tal riguardo, la circostanza che un’impresa non sia stata identificata come soggetto «che abbia partecipato all’infrazione», nella comunicazione degli addebiti iniziale o, più in generale, durante il procedimento amministrativo in cui si inscrive l’atto interruttivo della prescrizione, non è pertinente se detta impresa viene successivamente identificata come tale.
Da tali disposizioni risulta che la prescrizione si interrompe non solo nei confronti delle imprese che sono state oggetto di un atto istruttorio o procedurale, ma anche nei confronti di quelle che, pur avendo partecipato all’infrazione, siano ancora ignote alla Commissione e, pertanto, non siano state oggetto di alcun provvedimento istruttorio o non siano destinatarie di alcun atto procedurale.
Del resto, una società a cui sia imputabile il comportamento illecito di un’altra, per cui si può quindi ritenere che abbia commesso essa stessa tale infrazione, «partecipa all’infrazione» ai sensi di tale disposizione.
(v. punti 143-146)
7. Una richiesta di informazioni scritta della Commissione, diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese oggetto di un procedimento ai sensi delle norme comunitarie in materia di concorrenza, può costituire un atto necessario alla repressione dell’infrazione e che configura una atto interruttivo della prescrizione in quanto consente alla Commissione di verificare che le ammende che essa intende infliggere alle imprese medesime non eccedano il massimale delle ammende consentito in caso di violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
(v. punto 147)
8. Sebbene in tema di interruzione della prescrizione delle azioni il regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, e la decisione generale n. 715/78, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, prevedano espressamente l’effetto erga omnes di una tale interruzione, per quanto riguarda invece la sospensione della prescrizione tali norme nulla dispongono in merito alla questione se la proposizione di un ricorso abbia un effetto relativo, nel qual caso la sospensione della prescrizione per l’intera durata del procedimento vale solo nei confronti dell’impresa ricorrente, oppure erga omnes, nel qual caso la sospensione della prescrizione per l’intera durata del procedimento vale nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno proposto un ricorso.
Al pari dell’interruzione della prescrizione, la sospensione della prescrizione, che costituisce un’eccezione al principio della prescrizione quinquennale, deve essere interpretata restrittivamente. Tale principio osta a che il silenzio del legislatore possa essere interpretato nel senso di un’efficacia erga omnes. Ciò vale a maggior ragione se si considera che, a differenza dell’interruzione della prescrizione, che è intesa a consentire alla Commissione di perseguire e sanzionare efficacemente le violazioni delle norme in materia di concorrenza, la sospensione della prescrizione riguarda, per definizione, un’ipotesi nella quale la Commissione ha già adottato una decisione. Di regola, non è più necessario, in tale fase, attribuire efficacia erga omnes alla proposizione, da parte di una delle imprese sanzionate, di un ricorso dinanzi al giudice comunitario. In tale ipotesi, al contrario, l’effetto inter partes dei procedimenti giudiziari e le conseguenze attribuite a tale effetto dal giudice comunitario ostano in linea di principio a che il ricorso proposto da un’impresa destinataria della decisione impugnata abbia una qualsiasi incidenza sulla situazione degli altri destinatari.
Del resto, per quanto le norme in materia di concorrenza del Trattato siano rivolte alle imprese, ciò non toglie che, ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione delle decisioni della Commissione in materia, sia necessario identificare, quale destinataria, un’entità dotata di personalità giuridica e che la comunicazione degli addebiti debba precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte delle ammende e debba essere inviata a quest’ultima. Tale persona giuridica è l’unica legittimata a proporre un ricorso contro la decisione adottata a conclusione del procedimento amministrativo e, pertanto, è l’unica alla quale si possa opporre la sospensione della prescrizione. La sospensione della prescrizione risultante dall’avvio da parte di un’impresa di un procedimento dinanzi al giudice comunitario si applica quindi all’entità giuridica parte del procedimento, restando invece escluse tutte le altre entità giuridiche facenti parte della medesima unità economica.
(v. punti 151, 153-158)
9. Atteso che il rispetto dei diritti della difesa riveste un’importanza capitale nei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza, occorre evitare che tali diritti possano essere irrimediabilmente compromessi a motivo della durata eccessiva della fase istruttoria, e che tale durata possa ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate. Per tale motivo, l’esame relativo a un eventuale ostacolo all’esercizio dei diritti della difesa non deve essere limitato alla fase stessa in cui tali diritti producono il loro pieno effetto, vale a dire la seconda fase del procedimento amministrativo. La valutazione relativa all’origine dell’eventuale riduzione dell’efficacia dei diritti della difesa deve estendersi all’insieme di tale procedimento avendo riguardo alla durata complessiva del medesimo. Peraltro, l’onere della prova di un’eventuale violazione dei diritti della difesa, risultante dal fatto che un’impresa avrebbe incontrato difficoltà nel difendersi contro le affermazioni della Commissione a causa della durata eccessiva del procedimento amministrativo, incombe all’interessato.
(v. punti 166-167)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
31 marzo 2009 (*)
«Concorrenza – Intese – Mercato comunitario delle travi – Decisione che constata una violazione dell’art. 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 – Competenza della Commissione – Imputabilità del comportamento illecito – Prescrizione – Diritti della difesa»
Nella causa T‑405/06,
ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),
ArcelorMittal Belval & Differdange SA, già Arcelor Profil Luxembourg SA, con sede in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo),
ArcelorMittal International SA, già Arcelor International SA, con sede in Lussemburgo,
rappresentate dall’avv. A. Vandencasteele,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e F. Arbault, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 [CA] avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (caso COMP/F/38.907 – Travi d’acciaio),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),
composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, D. Šváby e L. Truchot, giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 novembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Disposizioni del Trattato CECA
1 Ai sensi dell’art. 65 CA:
«1. È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d’associazioni d’imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza e in particolare:
a) a fissare o determinare i prezzi;
b) limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.
(…)
4. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.
La Commissione ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo.
5. Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d’eseguire, per mezzo di arbitrato, di penale, boicottaggio, o in qualsiasi altro modo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, o un accordo la cui approvazione è stata rifiutata o revocata; oppure che abbiano ottenuto il beneficio d’una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o travisate; oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni della sezione 1, la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d’affari ottenuto con i prodotti oggetto dell’accordo, della decisione o della pratica contrari alle disposizioni del presente articolo, senza pregiudizio, se il loro scopo è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, [di] un aumento del massimo così determinato fino al 10% del volume d’affari annuo delle imprese in argomento, per quanto concerne l’ammenda, e fino al 20% del volume d’affari giornaliero, per quanto concerne le penalità di mora».
2 Conformemente all’art. 97 CA, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002.
Disposizioni del Trattato CE
3 Ai sensi dell’art. 305, n. 1, CE:
«Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio».
Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA
4 Il 18 giugno 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU C 152, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione del 18 giugno 2002»).
5 Al punto 2 della comunicazione del 18 giugno 2002 si precisa che la stessa si prefigge:
«– (…) di sintetizzare per gli operatori economici e gli Stati membri, nella misura in cui essi sono interessati dal trattato CECA e dalla relativa legislazione secondaria, i più importanti cambiamenti che il passaggio al regime CE comporta relativamente alle norme sostanziali e procedurali applicabili (…),
– (…) di spiegare come la Commissione intende affrontare questioni specifiche sollevate dal passaggio dal regime CECA al regime CE nei settori dell’antitrust (…), del controllo delle concentrazioni (…) e del controllo degli aiuti di Stato».
6 Il punto 31 della comunicazione del 18 giugno 2002, che figura nella sezione dedicata alle questioni specifiche che sorgono con il passaggio dal regime CECA al regime CE, così recita:
«Se la Commissione, nell’applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato CECA, si applicherà il diritto CE (…)».
Regolamento (CE) n. 1/2003
7 Ai sensi dell’art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), «[a]i fini dell’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento».
8 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003:
«Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 [CE] o all’articolo 82 [CE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata (…). Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione già cessata».
9 Ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’art. 81 CE o dell’art. 82 CE.
Disposizioni relative alla prescrizione in materia di azioni
10 A tenore dell’art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 6 aprile 1978, n. 715/78/CECA, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (GU L 94, pag. 22), e dell’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1/2003, il potere della Commissione di infliggere ammende per infrazioni alle disposizioni del Trattato o alle disposizioni di applicazione in materia di diritto alla concorrenzaè soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni.
11 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione.
12 Conformemente all’art. 2, n. 1, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 3, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione dell’azione è interrotta da qualsiasi atto della Commissione concernente l’istruzione o la repressione dell’infrazione. La prescrizione è interrotta dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno una parte che abbia partecipato all’infrazione. Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione:
– le domande scritte di informazioni della Commissione, nonché le decisioni con cui la Commissione esige le informazioni richieste;
– i mandati scritti di accertamento rilasciati ai propri agenti dalla Commissione, nonché le decisioni con cui la Commissione ordina accertamenti;
– l’inizio di una procedura da parte della Commissione;
– la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione.
13 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003, l’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese che abbiano partecipato all’infrazione.
14 A termini dell’art. 2, n. 3, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 5, del regolamento n. 1/2003, per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha irrogato un’ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione.
15 Ai sensi dell’art. 3 della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione dell’azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi al giudice comunitario un ricorso contro la decisione della Commissione.
Fatti all’origine della controversia
16 All’epoca dei fatti della presente causa, la ARBED SA era attiva nella fabbricazione di prodotti siderurgici. Successivamente, la ARBED SA ha cambiato denominazione sociale ed è divenuta dapprima Arcelor Luxembourg SA e successivamente ArcelorMittal Luxembourg SA (in prosieguo: la «ARBED»).
17 Nello stesso periodo, la TradeARBED SA, controllata al 100% della ARBED, si occupava della distribuzione dei prodotti siderurgici della ARBED. Successivamente, la TradeARBED SA ha cambiato denominazione sociale divenendo prima Arcelor International SA e in seguito ArcelorMittal International SA (in prosieguo: la «TradeARBED»).
18 La ProfilARBED SA è stata costituita il 27 novembre 1992 quale controllata al 100% della ARBED, per svolgere a partire da tale data le attività economiche e industriali della ARBED nel settore delle travi. In seguito la ProfilARBED SA ha cambiato la propria denominazione sociale divenendo Arcelor Profil Luxembourg SA e successivamente ArcelorMittal Belval & Differdange SA (in prosieguo: la «ProfilARBED»).
19 Nel 1991 la Commissione ha effettuato accertamenti, sulla base di decisioni adottate in forza dell’art. 47 CA, presso i locali di varie imprese, tra le quali la TradeARBED. Il 6 maggio 1992 essa ha inviato una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, tra le quali la TradeARBED, ma non alla ARBED. La TradeARBED ha inoltre partecipato a un’audizione tenutasi tra l’11 e il 14 gennaio 1993.
20 Con decisione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 65 [CA] concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione iniziale»), la Commissione ha constatato la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee, tra le quali la TradeARBED, a una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle travi, in violazione dell’art. 65, n. 1, CA, e ha inflitto ammende a quattordici imprese di tale settore, fra le quali la ARBED (ECU 11 200 000), per infrazioni commesse tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
21 Secondo il punto 322 della decisione iniziale:
«Soltanto TradeARBED ha preso parte ai vari accordi ed intese. Tuttavia TradeARBED è una società commerciale incaricata tra l’altro della vendita delle travi, dietro commissione, per conto della società madre [ARBED] SA. Per tale servizio TradeARBED riceve una piccola percentuale del prezzo di vendita. Onde garantire un equo trattamento, la presente decisione è indirizzata ad [ARBED] SA, impresa produttrice di travi nell’ambito del gruppo Arbed, ed il fatturato dei prodotti rilevanti corrisponde a quello di [ARBED] e non di TradeARBED».
22 Con sentenza 11 marzo 1999, causa T‑137/94, ARBED/Commissione (Racc. pag. II‑303), il Tribunale ha respinto in gran parte il ricorso di annullamento proposto dalla ARBED contro la decisione iniziale, ma ha ridotto a EUR 10 000 000 l’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima dall’art. 4 di tale decisione.
23 Con sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, ARBED/Commissione (Racc. pag. I‑10687), la Corte ha annullato detta sentenza del Tribunale e la decisione iniziale, nella parte relativa all’ARBED. Secondo i punti 21‑24 di tale sentenza:
«21. Considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte delle ammende e deve essere inviata a quest’ultima (v. sentenza 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, Racc. pag. I‑1365, punti 143 e 146).
22. È pacifico che, nel caso di specie, la comunicazione degli addebiti non precisava che alla [ARBED] avrebbero potuto essere inflitte delle ammende. Inoltre, come rilevato dal Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, la [ARBED] non era destinataria della detta comunicazione e, per tale motivo, si è vista negare il diritto di accesso al fascicolo.
23. Se certo è incontestato che la [ARBED] ha avuto conoscenza della comunicazione degli addebiti inviata alla sua controllata TradeARBED e della prosecuzione del procedimento contro quest’ultima, non si può dedurre da tale circostanza che i diritti della difesa della [ARBED] non siano stati violati. Infatti, fino alla fine del procedimento amministrativo è persistito un equivoco quanto alla persona giuridica alla quale sarebbero state inflitte le ammende, che solo una nuova comunicazione degli addebiti regolarmente inviata alla ricorrente avrebbe potuto dissipare.
24. Risulta da tali considerazioni che il Tribunale, al punto 102 della sentenza impugnata, erroneamente ha concluso dalle circostanze del caso di specie che il mancato invio di una comunicazione degli addebiti alla [ARBED] non era idoneo a determinare l’annullamento della decisione controversa, nella parte riguardante la [ARBED] medesima, per violazione dei diritti della difesa».
24 A seguito di tale annullamento, la Commissione ha deciso di avviare un nuovo procedimento relativo ai comportamenti anticoncorrenziali che erano stati oggetto della decisione iniziale. L’8 marzo 2006 essa ha inviato una comunicazione degli addebiti alla ARBED, alla TradeARBED e alla ProfilARBED (in prosieguo indicate congiuntamente come le «ricorrenti») per informarle che intendeva adottare una decisione con cui le dichiarava responsabili in solido delle infrazioni in questione. Le ricorrenti hanno risposto a tale comunicazione degli addebiti il 20 aprile 2006.
Decisione impugnata
25 L’8 novembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione C(2006) 5342 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 65 [CA], avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (caso COMP/F/38.907 – Travi in acciaio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale del 13 settembre 2008 (GU C 235, pag. 4).
26 Il preambolo della decisione impugnata così recita:
«visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in particolare l’articolo 65,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento [n. 1/2003], in particolare gli articoli 7, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2,
(…)».
27 Per quanto attiene alle conseguenze giuridiche della scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002, la Commissione ha precisato, al punto 292 della decisione impugnata, che detta scadenza non comportava l’estinzione della sua competenza a sanzionare le infrazioni delle norme in materia di concorrenza nei settori interessati da detto Trattato. Ai punti 293‑295 della decisione impugnata essa ha giustificato tale affermazione con la circostanza che il Trattato CECA e il Trattato CE appartengono a un unico ordinamento giuridico, fondato sui Trattati che istituiscono l’Unione europea e le varie Comunità. Essa ha richiamato, in particolare, il parere della Corte 14 dicembre 1991, 1/91 (Racc. pag. I‑6079, punto 21), nonché l’art. 305, n. 1, CE, disposizione che stabilirebbe un «rapporto di lex generalis/lex specialis» fra i Trattati CE e CECA. Essa ha quindi rilevato che, dopo la scadenza del Trattato CECA, i settori che rientravano in tale Trattato erano soggetti alle norme del Trattato CE.
28 Per quanto riguarda la sua competenza ad applicare le norme in materia di concorrenza del Trattato CECA, dopo la scadenza dello stesso, a infrazioni commesse prima di tale data, in particolare nelle circostanze del caso di specie, la Commissione si è richiamata, ai punti 297 e 298 della decisione impugnata, al punto 31 della comunicazione 18 giugno 2002 per sottolineare che doveva operarsi una distinzione, a tale riguardo, tra le norme procedurali e quelle di merito. Essa ha proseguito rilevando quanto segue ai punti 299‑301 della decisione impugnata:
«299 Anzitutto, per quanto attiene alle questioni procedurali, risulta da un principio generale del diritto comunitario, quale ripreso dalla comunicazione [del 18 giugno 2002] e riconosciuto dalla Corte nelle [sentenze 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9, e 6 luglio 1993, cause riunite C‑121/91 e C‑122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I‑3873, punto 22], che le norme procedurali applicabili sono quelle vigenti nel momento in cui viene adottato il provvedimento di cui trattasi. Inoltre, tale principio impone che le norme procedurali del Trattato CE attualmente in vigore siano applicabili alla scadenza del Trattato CECA. La [decisione impugnata] è quindi stata adottata conformemente alle norme procedurali del Trattato CE, in particolare il regolamento [n. 1/2003]. L’art. 7, n. 1, di detto regolamento dispone (…) che la Commissione è competente a constatare le infrazioni delle norme in materia di concorrenza commesse dalle imprese. L’art. 23, n. 2, del medesimo regolamento le consente di irrogare sanzioni in presenza di tali infrazioni.
300. Quanto alla competenza della Commissione ad adottare la presente decisione, detta competenza discende dalla successione, all’interno dell’ordinamento giuridico unico, dell’art. 81 CE, in quanto lex generalis, all’art. 65 [CA], in quanto lex specialis, alla scadenza di quest’ultimo Trattato. Tenuto conto dell’equivalenza sostanziale di tali norme materiali all’interno del limite giurisdizionale posto dal criterio dell’incidenza sul commercio tra gli Stati membri di cui all’art. 81 CE e dell’identità dell’organismo, vale a dire la Commissione, competente ad applicare queste due norme in vigenza dei rispettivi due Trattati (…), la successione delle norme implica che la Commissione sia del pari competente, ai sensi degli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento [n. 1/2003], ad avviare un procedimento a norma dell’art. 65 [CA] per constatare un’infrazione di tale articolo, onde porre fine all’infrazione rilevata e imporre un’ammenda per sanzionare detta infrazione.
301. Inoltre, per quanto riguarda le norme sostanziali, secondo un principio generale di diritto, ripreso dalla comunicazione [del 18 giugno 2002] e riconosciuto dalla Corte nelle [citate sentenze Salumi e a., punto 9, nonché CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, punto 22], che le norme sostanziali applicabili restano quelle vigenti nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, a prescindere dalla data di applicazione, nei limiti del principio della lex mitior riconosciuto dalla Corte nella [sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, causa C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punto 69], qualora siano applicabili alle procedure con le quali vengono irrogate sanzioni amministrative per violazioni delle norme in materia di concorrenza (…)».
29 Ai punti 302‑304 della decisione impugnata la Commissione ha esposto i motivi per i quali riteneva, nella specie, che l’applicazione dell’art. 65 CA fosse conforme al principio della lex mitior.
30 Infine, ai punti 305 e 306 della decisione impugnata la Commissione ha respinto gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nella risposta alla comunicazione degli addebiti per contestare la sua competenza ad adottare tale decisione.
31 Quanto alla determinazione delle tre persone giuridiche destinatarie della decisione impugnata, quali identificate ai punti 1 e 455, la Commissione ha esposto quanto segue al punto 2:
«Tra le società menzionate al ‘considerando 1, [TradeARBED] ha partecipato, in violazione dell’art. 65, n. 1, [CA], a una serie di accordi e di pratiche concordate (…) [ARBED] e [ProfilARBED] sono ritenute responsabili in solido con [TradeARBED] di tali infrazioni, poiché dette società appartengono tutte all’impresa la cui capogruppo è stata inizialmente [ARBED] e successivamente Arcelor SA».
32 La Commissione ha peraltro ricordato, al punto 453 della decisione impugnata, di avere inviato una comunicazione degli addebiti «non solo all’entità giuridica che aveva partecipato all’infrazione, vale a dire [TradeARBED], ma anche alle altre due entità giuridiche membri della stessa unità economica, vale a dire [ARBED] e [ProfilARBED], alle quali [era] imputabile il comportamento di [TradeARBED]».
33 Per quanto riguarda più specificamente la ARBED, la Commissione ha giustificato l’imputazione dell’infrazione nel modo seguente ai punti 458 e 460‑468 della decisione impugnata:
«458. In limine, si deve osservare che, dopo la concentrazione del 2001 di [ARBED], Usinor e Aceralia nel gruppo Arcelor (…), attualmente il gruppo controllato da [ARBED] non esiste più nella forma in cui era costituito all’epoca dei fatti contestati.
(…)
460. Secondo una costante giurisprudenza della Corte [sentenza 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. I‑9925, punto 29)], detenendo una società controllante l’intero capitale della controllata, la Commissione può legittimamente presumere che la società controllante abbia effettivamente esercitato un influsso determinante sul comportamento della propria controllata.
461. Per quanto riguarda le condizioni sostanziali che giustificano tale imputazione di responsabilità, si deve anzitutto rilevare che, al pari del divieto di cui all’art. 81, n. 1, [CE], quello dell’art. 65, n. 1, [CA] è rivolto in particolare alle “imprese”. Orbene, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale [v. sentenza 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II‑757] che la nozione di impresa, ai sensi dell’art. 81 [CE], dev’essere intesa nel senso che individua un’entità economica costituita da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione della stessa disposizione (v. anche sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm, Racc. pag. 2999, punto 11, e sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T‑102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II‑17, punto 50, confermata dalla sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C‑73/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag. I‑5457, punti 15‑18).
462. Nella specie [TradeARBED] è una controllata al 100% di [ARBED]. All’udienza dinanzi al Tribunale nella causa T‑137/94, l’avvocato della ricorrente ha precisato che [TradeARBED] è una società commerciale che distribuisce i prodotti siderurgici, e in particolare le travi, [di ARBED] (…). Inoltre, la sede sociale di [ARBED] si trovava presso lo stesso recapito di [TradeARBED] e le due società disponevano dello stesso centralino telefonico e dello stesso numero di telex. L’avvocato di [TradeARBED] si è indifferentemente presentato quale difensore di [ARBED] e di [TradeARBED]. Due rappresentanti di [ARBED] hanno assistito [TradeARBED] durante l’audizione amministrativa tenutasi tra l’11 e il 14 gennaio 1993 [sentenza 11 marzo 1999, ARBED/Commissione, cit., punti 96 e 97]. Il comportamento di [TradeARBED] sul mercato delle travi dipendeva quindi dalla società controllante, [ARBED]. Nel momento in cui sono state commesse le infrazioni, gli impianti di produzione delle travi d’acciaio, che sono il prodotto in discussione nel caso in esame, appartenevano ad [ARBED]. È quindi indubbio che [ARBED] esercitasse un’influenza determinante su [TradeARBED].
463. Nelle loro rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti dell’8 marzo 2006 le persone giuridiche destinatarie della presente decisione sostengono che la Commissione non fornisce la prova della partecipazione di [ARBED], che giustificherebbe il fatto che quest’ultima sia stata sanzionata. Inoltre, esse ritengono che sanzionare [TradeARBED] e [ARBED] nella presente decisione condurrebbe a formulare conclusioni “totalmente contrapposte e inconciliabili” con quelle tratte dalla Commissione nella [decisione iniziale].
464. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che il semplice fatto che [TradeARBED] abbia partecipato in modo diretto e concreto all’infrazione non esclude la responsabilità della società controllante che esercitava su di essa un’influenza determinante. Si deve inoltre sottolineare che la Commissione conclude nella presente decisione che anche se solo [TradeARBED] ha partecipato direttamente all’infrazione, ciò non toglie che, come la stessa Commissione ha già concluso nella [decisione iniziale], il comportamento di [TradeARBED] possa essere imputato a [ARBED] in ragione dell’influenza determinante che [ARBED] ha esercitato su di essa. Perciò, le conclusioni della Commissione nella presente decisione non sono affatto contrapposte o inconciliabili con quelle della [decisione iniziale].
465. Le persone giuridiche destinatarie della presente decisione ritengono inoltre che la Commissione lederebbe il principio della parità di trattamento qualora, per determinare l’imputabilità dell’infrazione nella presente decisione, sostituisse al criterio della partecipazione all’infrazione da essa utilizzato in relazione alle imprese membri dell’intesa sanzionata nella [decisione iniziale] quello dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della società controllante.
466. A tal riguardo, si deve ricordare anzitutto che la Commissione ha dichiarato, al punto 322 della sua [decisione iniziale], che “[s]oltanto TradeARBED ha preso parte ai vari accordi ed intese. Tuttavia, TradeARBED è una società commerciale incaricata tra l’altro della vendita delle travi, dietro commissione, per conto della società madre [ARBED]. Per tale servizio TradeARBED riceve una piccola percentuale del prezzo di vendita. Onde garantire un equo trattamento, la presente decisione è indirizzata ad [ARBED], impresa produttrice di travi nell’ambito del gruppo Arbed, ed il fatturato dei prodotti rilevanti corrisponde a quello di Arbed e non di TradeARBED”. Quanto alle altre imprese sanzionate nella [decisione iniziale], la Commissione ha imputato la responsabilità in base al seguente criterio: “[q]ualora una società appartenente ad un gruppo si sia resa responsabile delle infrazioni descritte in precedenza, la presente decisione è indirizzata alla società produttrice in quanto proprio le società di questo tipo possono maggiormente avvantaggiarsi delle anticipazioni dei dati relativi ai prezzi e alle quantità” [decisione iniziale, punto 319].
467. Secondo una consolidata giurisprudenza [sentenze della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, causa C‑104/85, causa C‑114/85, causa C‑116/85, causa C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (Racc. pag. I‑1307), e 13 aprile 2000, causa C‑292/97, Karlsson e a. (Racc. pag. I‑2737, punto 39); sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione (Racc. pag. II‑435, punto 272), e 5 aprile 2006, causa T‑351/02, Deutsche Bahn/Commissione (Racc. pag. II‑1047)], “ il principio di parità di trattamento vieta di trattare in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato”.
468. Nella specie è indubbio che sia in conformità del principio di parità di trattamento che la Commissione applica un criterio oggettivo, vale a dire il criterio della produzione da parte delle società di travi d’acciaio, per individuare le imprese cui possano imputarsi le infrazioni. Si potrebbe quindi sottolineare a contrario che, se la Commissione volesse imputare l’ammenda unicamente in funzione del fatturato di [TradeARBED], che riceve per i propri servizi solo una piccola percentuale del prezzo di vendita, a differenza delle altre imprese sanzionate nella [decisione iniziale], essa determinerebbe una discriminazione nei confronti di queste ultime. Le imprese destinatarie della presente decisione non possono quindi far valere utilmente una violazione della parità di trattamento delle imprese sanzionate».
34 Per quanto riguarda più in particolare la ProfilARBED, la Commissione ha giustificato l’imputazione dell’infrazione nel modo seguente, ai punti 470‑472 della decisione impugnata:
«470. [ProfilARBED] è stata creata nel novembre 1992 quale controllata al 100% di [ARBED] e gli impianti di produzione di prodotti siderurgici lunghi al carbonio, comprese le travi (…), sono stati trasferiti da [ARBED] a [ProfilARBED]. Pertanto, [ProfilARBED] ha proseguito le attività industriali ed economiche di [ARBED], che ha cessato di produrre acciaio al carbonio a seguito di tale trasferimento (…)
471. Poiché [ProfilARBED] è il successore economico di [ARBED] per quanto riguarda le attività industriali e commerciali nel settore delle travi, all’interno del gruppo facente capo ad [ARBED] (divenuto in seguito gruppo Arcelor), la Commissione può legittimamente avviare un procedimento nei confronti di [ProfilARBED] a titolo della sua responsabilità per le infrazioni oggetto della presente decisione.
472. Infatti, nella causa “Cemento” [sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, causa C‑205/00 P, causa C‑211/00 P, causa C‑213/00 P, causa C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 354‑361)], la Corte ha dichiarato che la Commissione aveva giustamente ritenuto una società responsabile dei comportamenti illeciti di un’altra società, che apparteneva allo stesso gruppo e le cui attività economiche nel settore del cemento erano state trasferite alla prima società. Secondo la Corte, il fatto che la seconda società abbia continuato ad esistere in quanto persona giuridica dopo il trasferimento non invalidava affatto tale conclusione. Conformemente alla sentenza nella causa “Cemento”, poiché [ProfilARBED] era succeduta ad [ARBED] nell’esercizio delle attività industriali ed economiche di quest’ultima nel settore della produzione di travi, non può esserle imputata la responsabilità delle infrazioni oggetto del caso in esame. Il fatto che [ARBED] esista ancora in quanto persona giuridica non inficia tale conclusione. Inoltre, qualsiasi altra conclusione equivarrebbe a consentire di aggirare le norme comunitarie in materia di concorrenza, dato che le imprese potrebbero in tal modo evitare l’attribuzione della responsabilità per le infrazioni commesse trasferendo le attività controverse a un’altra società del medesimo gruppo. È per tale motivo che la presente decisione è indirizzata anche a [ProfilARBED]».
35 Quanto all’eventuale prescrizione del suo potere di irrogare ammende, la Commissione ha rilevato quanto segue, ai punti 446‑452 della decisione impugnata:
«446. Per individuare le norme sulla prescrizione applicabili al caso in esame in materia di imposizione di ammende, non occorre stabilire se le norme concernenti la prescrizione siano norme procedurali, con la conseguenza che sarebbero applicabili le disposizioni in materia del regolamento [n. 1/2003], oppure norme sostanziali, con la conseguenza che sarebbero applicabili le disposizioni della [decisione n. 715/78], dato che tali disposizioni sono sostanzialmente identiche (…).
447. (…) [L]a Commissione ha avviato accertamenti nel settore delle travi d’acciaio il 16, 17 e 18 gennaio 1991, data in cui ritiene sia cessata l’infrazione. Il 6 febbraio 1992 la Commissione ha inviato a [TradeARBED] una comunicazione degli addebiti. Richieste di informazioni scritte sono state inviate a [TradeARBED] e al servizio giuridico di [ARBED], in particolare il 26 novembre 1993, per chiedere a [ARBED] di comunicarle il fatturato realizzato da [ARBED] nella CECA tra gennaio e settembre del 1993. Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la [decisione iniziale], con cui ha inflitto un’ammenda a [ARBED] per la partecipazione di [TradeARBED] alle infrazioni dell’art. 65 del Trattato CECA. L’8 aprile 1994 [ARBED] ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale. L’11 marzo 1999 il Tribunale ha pronunciato la sentenza nella causa T‑137/94, ARBED/Commissione. L’11 maggio 1999 [ARBED] ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte. Il 20 ottobre 2003 la Corte ha annullato la sentenza nella causa T‑137/94. L’8 marzo [2006] la Commissione ha deciso di avviare un nuovo procedimento relativo al comportamento anticoncorrenziale che era stato oggetto della [decisione iniziale] inviando a [ARBED, TradeARBED e ProfilARBED] una nuova comunicazione degli addebiti, che ha condotto all’adozione della presente decisione.
448. In base a quanto precede, la Commissione rileva che [ARBED] non può far valere la prescrizione, in quanto la presente decisione non è stata adottata oltre il termine entro il quale la Commissione può infliggere un’ammenda conformemente alle disposizioni richiamate al punto 446. Infatti, tralasciando gli atti istruttori e procedurali inviati alle altre imprese, le richieste scritte di informazioni inviate ad [ARBED] il 26 novembre 1993 e la [decisione iniziale] costituiscono entrambe atti interruttivi della prescrizione, che fanno decorrere ex novo il termine di prescrizione nei confronti di tutte le società che compongono l’unità economica facente capo ad [ARBED]. Inoltre, il termine di prescrizione è stato sospeso, conformemente all’art. 3 della decisione [n. 715/78], una prima volta dalla proposizione da parte di [ARBED], l’11 maggio 1994, di un ricorso contro la [decisione iniziale] dinanzi al Tribunale, che ha pronunciato la sua sentenza l’11 marzo 1999, e successivamente, una seconda volta, dalla proposizione, l’11 maggio 1999, di un’impugnazione dinanzi alla Corte, che ha pronunciato la propria sentenza il 20 ottobre 2003. Successivamente a tale sospensione, la prescrizione di cinque anni è stata nuovamente interrotta allorché la Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti dell’8 marzo 2006. Inoltre, si deve rilevare che la presente decisione è stata adottata entro il termine di prescrizione di dieci anni decorrente dalla fine dell’infrazione nel 1990, dopo essere rimasto sospeso per i dieci anni corrispondenti alla durata dei procedimenti avviati in ordine successivo da [ARBED] dinanzi al Tribunale e alla Corte. Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostengono le parti nelle loro rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti dell’8 marzo 2006, è indubbio che [ARBED] non possa far valere la prescrizione in materia di imposizione di ammende.
449. Inoltre, le norme in materia di prescrizione non ostano all’imposizione di un’ammenda a [TradeARBED], in quanto i ricorsi proposti da [ARBED] dinanzi al Tribunale e alla Corte contro la [decisione iniziale] hanno determinato la sospensione del termine di prescrizione anche nei confronti di [TradeARBED]. Nella specie, l’ultimo atto interruttivo della prescrizione nei confronti di [TradeARBED] è la comunicazione degli addebiti inviata l’8 marzo 2006, dopo la quale il termine di prescrizione è rimasto sospeso per tutta la durata dei procedimenti avviati da [ARBED] dinanzi al Tribunale e alla Corte.
450. Infatti, come prevedono l’art. 3 della decisione [n. 715/78] e l’art. 25 del regolamento [n. 1/2003], la prescrizione dell’azione è sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte un ricorso contro la decisione della Commissione.
451. La Commissione ritiene quindi che la sospensione della prescrizione conseguente all’avvio da parte di un’impresa di procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte si applichi sia all’entità giuridica parte del procedimento che a tutte le altre entità giuridiche facenti parte della medesima unità economica, a prescindere da quale sia l’entità giuridica che ha avviato tali procedimenti. A tale riguardo si deve sottolineare che, se così non fosse, la Commissione non sarebbe in grado di correggere errori di procedura in cui potrebbe incorrere, a prescindere dal diritto di adottare una nuova decisione che la Corte le ha espressamente riconosciuto nella causa PVC II. Infatti, dal momento che la [decisione iniziale] è stata oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale e successivamente dinanzi alla Corte, la Commissione non avrebbe potuto, conformemente al principio di buona amministrazione, adottare una nuova decisione per sanzionare [TradeARBED] mentre erano pendenti i procedimenti avviati da [ARBED]. Ciò vale a maggior ragione se si considera che, nel corso del procedimento, [ARBED] non si è limitata a sollevare unicamente motivi procedurali, ma ha anche dedotto motivi di merito in ordine alla partecipazione di [TradeARBED] alle infrazioni contestate. È quindi indubbio che [TradeARBED] non possa beneficiare, per gli stessi motivi per cui non può farlo [ARBED], della prescrizione in materia di imposizione di ammende.
452. Infine, si deve rilevare che gli argomenti esposti ai punti 449 e seguenti in relazione ad [ARBED] valgono necessariamente per [ProfilARBED], che è il successore economico di [ARBED]».
36 Ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata:
«L’impresa composta da [ARBED, TradeARBED e ProfilARBED] ha partecipato, in violazione dell’art. 65, paragrafo 1, [CA], a una serie di accordi e di pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi, la ripartizione delle quote e lo scambio, su ampia scala, di informazioni sul mercato comunitario delle travi. La partecipazione accertata dell’impresa così composta a dette infrazioni è durata dal 1°luglio 1988 al 16 gennaio 1991».
37 Ai sensi dell’art. 2 della decisione impugnata, «[è] inflitta [u]n’ammenda di EUR 10 milioni ad [ARBED, TradeARBED e ProfilARBED] in solido per le infrazioni di cui all’articolo 1».
Procedimento e conclusioni delle parti
38 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2006 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso sul fondamento, da un lato, degli artt. 33 CA e 36 CA, e, dall’altro, degli artt. 229 CE e 230 CE.
39 Essendo cambiata la composizione delle Sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, cui è stata quindi attribuita la presente causa.
40 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.
41 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 5 novembre 2008.
42 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– quanto meno, annullare l’art. 2 della detta decisione, nella parte in cui infligge loro una sanzione pecuniaria, o ridurre quest’ultima drasticamente;
– condannare la Commissione alle spese.
43 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
44 A sostegno delle loro conclusioni, le ricorrenti deducono, in sostanza, quattro motivi. Il primo motivo verte sull’assenza di fondamento normativo della decisione impugnata e su uno sviamento di potere. Il secondo motivo verte sulla violazione delle norme relative all’imputazione delle infrazioni, in quanto la decisione impugnata imputerebbe a tre società controllate la responsabilità del comportamento di una di loro, senza che le altre due vi abbiano partecipato. Il terzo motivo verte sulla violazione delle norme in materia di prescrizione. Il quarto motivo, sollevato in subordine, verte sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la decisione impugnata sarebbe stata adottata dopo un periodo di tempo eccessivamente lungo.
Sul primo motivo, concernente l’assenza di fondamento normativo della decisione impugnata e uno sviamento di potere
Argomenti delle parti
45 Le ricorrenti suddividono il loro motivo in due parti.
46 Nella prima parte del motivo sostengono che la Commissione è incorsa in violazione dell’art. 97 CA e sviamento di potere per avere applicato l’art. 65 CA dopo la data di scadenza del Trattato CECA. A loro avviso, infatti, la scadenza di detto Trattato, il 23 luglio 2002, avrebbe necessariamente comportato l’estinzione della competenza della Commissione ad applicare tale disposizione, contrariamente a quanto affermato al punto 292 della decisione impugnata.
47 Sarebbe irrilevante a tale riguardo la circostanza, richiamata al punto 293 della decisione impugnata, che i Trattati CE e CECA appartengono a un unico ordinamento giuridico, fondato sui Trattati che istituiscono l’Unione europea e le varie Comunità. Le istituzioni sarebbero certamente tenute ad elaborare un’interpretazione coerente dei diversi Trattati. Tuttavia, ciò non potrebbe giustificare in alcun caso il fatto che la Commissione assicuri la «sopravvivenza» del Trattato CECA oltre il suo termine di scadenza, anche se le disposizioni di detto Trattato non lo prevedono. In tal senso le ricorrenti richiamano, in particolare, il citato parere 1/91 della Corte, punto 29.
48 Nella seconda parte del motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in violazione del regolamento n. 1/2003 e in sviamento di potere per avere fondato la propria competenza ad adottare una decisione di applicazione dell’art. 65 CA su un regolamento che le conferisce poteri solo ai fini dell’attuazione degli artt. 81 CE e 82 CE.
49 Per quanto riguarda le norme di procedura applicabili nel caso di specie, le ricorrenti criticano, in particolare, l’affermazione formulata al punto 299 della decisione impugnata, secondo cui gli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 conferirebbero alla Commissione il potere di rilevare e sanzionare le «violazioni delle norme in materia di concorrenza». Al contrario, dall’art. 4 di tale regolamento risulterebbe che i poteri conferiti da quest’ultimo alla Commissione sono preordinati unicamente a consentirle di perseguire le violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE.
50 Le ricorrenti osservano inoltre che il regolamento n. 1/2003 è stato adottato dopo la scadenza del Trattato CECA. Non avendo esteso, in tale regolamento, le competenze della Commissione per l’attuazione dell’art. 65 CA, il Consiglio avrebbe probabilmente concluso, a loro parere correttamente, di non essere competente a prorogare la durata di detto Trattato, dato che tale prerogativa spetta esclusivamente agli autori dello stesso e non alle istituzioni da esso create.
51 Quanto all’argomento della Commissione fondato sulla comunicazione del 18 giugno 2002, le ricorrenti sottolineano che non è sufficiente ripetere una posizione di principio per giustificarla.
52 Nella replica le ricorrenti aggiungono che, anche ammettendo che il regolamento n. 1/2003 possa essere interpretato nel senso che riguarda anche i procedimenti ai sensi dell’art. 65 CA, ciò non potrebbe comportare una modifica della portata del Trattato CECA e, più in particolare, del suo art. 97. Dalla gerarchia delle norme discenderebbe infatti che un regolamento del Consiglio non può modificare un Trattato. Ciò varrebbe a maggior ragione in quanto l’art. 95 CA prevedeva una specifica procedura da rispettare nel caso in cui si fosse ritenuto necessario modificare il Trattato CECA per renderlo applicabile a casi che non contemplava.
53 Per quanto riguarda le norme sostanziali, le ricorrenti ritengono inapplicabile, nella specie, il principio generale di diritto invocato al punto 301 della decisione impugnata, secondo cui il diritto sostanziale applicabile rimane quello vigente nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, a prescindere dalla data di applicazione. Infatti, nella specie non si tratterebbe di una modifica di un testo legislativo da parte del suo autore, bensì di un’iniziativa presa dall’istituzione incaricata di dare attuazione alla norma giuridica e diretta a prorogare la vigenza di tale norma oltre la data di scadenza espressamente stabilita dal suo autore. Nella specie il Trattato CECA sarebbe scaduto il 23 luglio 2002, conformemente al suo art. 97, senza che i suoi autori abbiano adottato una qualsiasi misura volta a mantenere in vigore talune delle sue disposizioni. A prescindere dal disappunto che tale situazione possa causare nella Commissione, quest’ultima non sarebbe autorizzata a sostituirsi ai detti autori mantenendo in vigore l’art. 65 CA.
54 Le ricorrenti aggiungono nella replica che, se i comportamenti anteriori al 23 luglio 2002 restano soggetti al Trattato CECA, essi sono disciplinati da tutte le disposizioni di detto Trattato, compreso l’art. 97, che osta all’applicazione del medesimo Trattato dopo tale data.
55 La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti e sviluppa un argomento analogo a quello figurante nella decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
56 Occorre esaminare congiuntamente le due parti del motivo.
57 Il Tribunale ricorda che i Trattati comunitari hanno istituito un ordinamento giuridico unico (v., in tal senso, parere della Corte 1/91, cit., punto 21; sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T‑120/89, Stahlwerke Peine‑Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II‑279, punto 78), nel cui ambito, come risulta dall’art. 305, n. 1, CE, il Trattato CECA costituiva un regime specifico che derogava alle norme di applicazione generale del Trattato CE.
58 Ai sensi del suo art. 97, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. Di conseguenza, il 24 luglio 2002, l’ambito di applicazione del regime generale risultante dal Trattato CE si è esteso ai settori inizialmente disciplinati dal Trattato CECA.
59 Se è vero che la successione del quadro giuridico del Trattato CE a quello del Trattato CECA ha comportato, a partire dal 24 luglio 2002, una modifica dei fondamenti normativi, delle procedure e delle norme sostanziali applicabili alle situazioni precedentemente disciplinate dal Trattato CECA, essa si inserisce tuttavia nel contesto dell’unità e della continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi (sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/Commissione, Racc. pag. II‑3121, punto 55).
60 A tal riguardo, si deve rilevare che l’instaurazione e il mantenimento di un regime di libera concorrenza, nel cui ambito siano garantite le normali condizioni di concorrenza, e che è in particolare all’origine delle norme in materia di accordi tra imprese, costituiscono uno degli obiettivi fondamentali sia del Trattato CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑5977, punto 31) che del Trattato CECA (v., in tal senso, parere della Corte 13 dicembre 1961, 1/61, Racc. pag. 491, in particolare pag. 504, e sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑347, punti 265, 299‑304).
61 In tale contesto, per quanto le norme dei Trattati CECA e CE che disciplinano la materia degli accordi tra imprese divergano in una certa misura, si deve sottolineare che le nozioni di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell’art. 65, n. 1, CA corrispondono a quelle di intese e di pratiche concordate ai sensi dell’art. 81 CE e che queste due disposizioni sono state interpretate allo stesso modo dal giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit., punti 262‑272 e 277). Pertanto, il perseguimento dell’obiettivo di una concorrenza non falsata nei settori inizialmente rientranti nel mercato comune del carbone e dell’acciaio non subisce interruzione a seguito della scadenza del Trattato CECA, poiché questo obiettivo è parimenti perseguito nell’ambito del Trattato CE dalla stessa istituzione, vale a dire la Commissione, autorità amministrativa incaricata dell’attuazione e dell’elaborazione della politica di concorrenza nell’interesse generale della Comunità (v., in tal senso e per analogia, sentenza González y Díez/Commissione, cit., punto 55).
62 Peraltro, conformemente a un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, le cui origini risalgono al diritto romano, qualora venga mutata la legge ed il legislatore non esprima una volontà contraria, è opportuno assicurare la continuità degli istituti giuridici (sentenza della Corte 25 febbraio 1969, causa 23/68, Klomp, Racc. pag. 43, punto 13). Il Tribunale osserva che, in detta sentenza, la Corte ha applicato tale principio mentre era in discussione una modifica del diritto comunitario primario, attuata attraverso il Trattato di fusione.
63 La continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi che presiedono alla sua azione richiede pertanto che la Comunità europea, in quanto subentra alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e nel suo proprio quadro procedurale, assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA, il rispetto dei diritti e degli obblighi che a suo tempo si imponevano sia agli Stati membri, sia pure ai singoli, in forza del Trattato CECA e delle disposizioni adottate per la sua applicazione. Tale requisito si afferma a maggior ragione in quanto la distorsione della concorrenza risultante dall’inosservanza delle norme in materia di accordi tra imprese è tale da estendere i suoi effetti nel tempo dopo la scadenza del Trattato CECA, sotto la vigenza del Trattato CE (v., per analogia, sentenza della Corte 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini, Racc. pag. I‑6199, punto 41, e giurisprudenza ivi citata, e sentenza González y Díez/Commissione, cit., punto 56).
64 Da quanto precede consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il regolamento n. 1/2003 e, più in particolare, gli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, dello stesso devono essere interpretati nel senso che consentono alla Commissione di constatare e di sanzionare, dopo il 23 luglio 2002, gli accordi tra imprese posti in essere nei settori rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA ratione materiae e ratione temporis (v., per analogia, sentenza González y Díez/Commissione, cit., punto 57), e ciò anche se le citate disposizioni del detto regolamento non menzionano espressamente l’art. 65 CA.
65 Inoltre, si deve rilevare che l’applicazione delle norme del Trattato CE a un settore inizialmente disciplinato dal Trattato CECA deve avvenire nel rispetto dei principi cui è soggetta l’applicazione della legge nel tempo. A tale riguardo, risulta da una costante giurisprudenza che, se è vero che le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, ciò non vale tuttavia per le norme sostanziali. Infatti, queste ultime devono essere interpretate, onde garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto (sentenze della Corte Salumi e a., cit., punto 9, e 10 febbraio 1982, 21/81, Bout, Racc. pag. 381, punto 13; sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II‑401, punto 55).
66 In questa ottica, per quanto riguarda la questione delle disposizioni sostanziali applicabili ad una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle disposizioni sostanziali adottate in applicazione del Trattato CECA ai fatti rientranti nel loro ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis. La circostanza che, in ragione del fatto che il Trattato CECA è scaduto, il quadro normativo di cui trattasi non sia più in vigore al momento in cui viene effettuata la valutazione della situazione di fatto non modifica tale considerazione, in quanto tale valutazione verte su una situazione giuridica definitivamente acquisita in un’epoca in cui erano applicabili le disposizioni sostanziali adottate ai sensi del Trattato CECA (sentenza González y Díez/Commissione, cit., punto 59).
67 Nella specie, la decisione impugnata è stata adottata sul fondamento degli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, a seguito di un procedimento condotto conformemente a detto regolamento. Le disposizioni relative al fondamento normativo e al procedimento seguito fino all’adozione della decisione impugnata rientrano nelle norme di procedura ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 65 supra. Dal momento che la decisione impugnata è stata adottata dopo la scadenza del Trattato CECA, la Commissione ha giustamente applicato le norme contenute nel regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso e per analogia, sentenza González y Díez/Commissione, cit., punto 60, e, a contrario, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2007, cause riunite T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, SP e a./Commissione, Racc. pag. II‑4331).
68 Per quanto riguarda le norme di merito, si deve osservare che la decisione impugnata riguarda una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente alla scadenza del Trattato CECA e che il periodo dell’infrazione è compreso tra il 1° luglio 1988 e il 16 gennaio 1991 (v. infra, punto 140). In mancanza di effetto retroattivo delle norme sostanziali in materia di concorrenza applicabili dopo il 24 luglio 2002, si deve rilevare che l’art. 65, n. 1, CA costituisce la norma sostanziale applicabile ed effettivamente applicata dalla Commissione nella decisione impugnata, fermo restando che proprio dalla natura di lex generalis del Trattato CE rispetto al Trattato CECA, sancita dall’art. 305 CE, risulta che il regime specifico istituito dal Trattato CECA e dalle norme adottate per la sua applicazione è, in forza del principio lex specialis derogat legi generali, l’unico applicabile alle situazioni acquisite prima del 24 luglio 2002.
69 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte entrambe le parti del primo motivo.
Sul secondo motivo, concernente la violazione delle norme in materia di imputazione delle infrazioni
Argomenti delle parti
70 Le ricorrenti negano che la responsabilità delle infrazioni constatate nella decisione impugnata sia imputabile alla ARBED e alla ProfilARBED.
71 Per quanto riguarda la ARBED, e in risposta al punto 460 della decisione impugnata, le ricorrenti fanno valere, in riferimento al punto 28 della citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, che la Corte non ha mai confermato che un controllo al 100% fosse sufficiente per considerare una società controllante responsabile del comportamento della controllata. Essa avrebbe dichiarato che, qualora la controllante avesse accettato di assumersi la responsabilità del comportamento della controllata nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione poteva presumere che essa ne fosse effettivamente responsabile. Tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie, dato che la Commissione non ha mai comunicato alla ARBED, durante il primo procedimento amministrativo, che intendeva imputarle la responsabilità del comportamento della TradeARBED.
72 Le ricorrenti aggiungono che, nella causa conclusasi con la citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, la Commissione aveva adottato un approccio consistente nell’inviare la decisione controversa alla società controllante laddove esistessero prove esplicite che la coinvolgessero nella partecipazione al cartello della controllata [v. punto 143 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/C/33.833 – Cartoncino) (GU L 243, pag. 1)]. Così non sarebbe nel caso di specie.
73 Poiché nella specie non sussistono tutte le condizioni particolari individuate dalla Corte nella citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, le ricorrenti fanno valere che i principi generali del carattere individuale delle sanzioni e dell’onere della prova richiedono che la Commissione dimostri che si possano muovere specifiche censure a ciascuna delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti. Esse richiamano, a tal proposito, la sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑304/02, Hoek Loos/Commissione (Racc. pag. II‑1887, punto 118, e giurisprudenza ivi citata).
74 Orbene, nella specie la Commissione avrebbe rilevato, sia nella decisione impugnata (punti 444 e 464) che nella decisione iniziale (punto 322), che solo la TradeARBED aveva partecipato ai vari accordi e alle varie pratiche concordate in questione.
75 Infine, le ricorrenti fanno valere che l’imputazione dell’infrazione commessa dalla TradeARBED alla ARBED, per la sola ragione che quest’ultima detiene il 100% del capitale della sua controllata, condurrebbe nella specie a una discriminazione rispetto alle altre imprese interessate. Infatti, contrariamente a quanto affermerebbe la Commissione al punto 468 della decisione impugnata, nella decisione iniziale sarebbe stato adottato, nei confronti di tali imprese, un criterio di imputabilità fondato non sulla produzione di travi, bensì sull’effettiva partecipazione alle infrazioni controverse. La Commissione avrebbe adottato una decisione unicamente nei confronti della società di produzione solo quando abbiano partecipato all’intesa due società dello stesso gruppo (v. punti 320 e 321 della decisione iniziale). Secondo le ricorrenti, nel caso di specie la Commissione non può discostarsi da tale criterio di imputabilità senza rendersi responsabile di una discriminazione contraria al principio della parità di trattamento.
76 Nella replica le ricorrenti aggiungono che, nella specie, la Commissione ha scelto di non fondarsi sulla presunzione semplice relativa alla partecipazione azionaria delle società controllanti nelle loro controllate al 100% e di esaminare invece, sulla base dei fatti e delle informazioni da essa raccolte, se tali società avessero effettivamente partecipato all’infrazione. Orbene, nella specie la Commissione avrebbe concluso in base al suo esame dei fatti, nella decisione iniziale, che, per quanto riguardava il gruppo ARBED, solo la TradeARBED aveva partecipato all’infrazione. Ne deriverebbero due conseguenze.
77 Da un lato, poiché la Commissione aveva deciso, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della decisione iniziale, di non fondarsi sulla presunzione semplice in questione, le ricorrenti ritengono che essa non potesse adottare un approccio diverso, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della decisione impugnata, senza ledere il principio della parità di trattamento.
78 Dall’altro, il ricorso a detta presunzione sarebbe reso impossibile, nella specie, dalla forza di cosa giudicata che sarebbe insita, secondo le ricorrenti, nella decisione iniziale in cui la Commissione avrebbe concluso che solo la TradeARBED aveva partecipato all’infrazione. Infatti, tale aspetto della decisione iniziale non sarebbe mai stato contestato né a fortiori annullato da una decisione giudiziaria.
79 Per quanto riguarda la ProfilARBED, le ricorrenti fanno valere che, anche ammettendo che la Commissione possa imputare alla società di produzione del gruppo ARBED la responsabilità dell’infrazione commessa dalla TradeARBED, essa dovrebbe decidere di perseguire sia la ARBED, in quanto società di produzione attiva all’epoca dei fatti controversi, sia la ProfilARBED, in quanto successore economico della ARBED nel settore della produzione delle travi.
80 Secondo le ricorrenti, la Commissione non potrebbe, salvo ledere il principio del carattere individuale delle sanzioni, imputare la stessa infrazione sia all’impresa che ha partecipato all’infrazione che all’impresa che ha successivamente esercitato l’attività interessata dall’infrazione. L’approccio difeso dalla Commissione condurrebbe infatti a perseguire e condannare due imprese per gli stessi fatti.
81 In ogni caso, poiché la ProfilARBED è considerata responsabile del comportamento della ARBED in quanto successore della stessa nell’attività di produzione delle travi, essa intende dedurre, mutatis mutandis, gli argomenti riportati ai precedenti punti 71‑78.
82 La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti sviluppando una argomento analogo a quello che figura nella decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
83 Occorre mantenere distinte le situazioni individuali di ciascuna delle tre ricorrenti.
– TradeARBED
84 Fatto salvo il loro argomento sviluppato nell’ambito del primo e del terzo motivo, le ricorrenti non contestano che la decisione impugnata potesse essere indirizzata alla TradeARBED, in quanto società individuata, nella decisione iniziale, come l’unica società del gruppo ARBED ad avere «partecipato ai vari accordi e alle varie pratiche».
85 Si deve quindi ritenere che il secondo motivo non sia stato dedotto dalla TradeARBED a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata.
– ARBED
86 L’argomento sviluppato dalle ricorrenti, nell’ambito del presente motivo, non consente di dimostrare che l’imputazione alla ARBED della responsabilità del comportamento illecito della TradeARBED e l’imposizione di un’ammenda a queste due società, in solido, siano viziate da un errore di diritto.
87 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che la nozione d’impresa ai sensi dell’art. 81 CE include entità economiche, ognuna delle quali consiste in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista da tale disposizione (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II‑5049, attualmente in fase di impugnazione, punto 57; v. anche sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 54, e giurisprudenza ivi citata).
88 Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa nel sopraccitato senso che permette alla Commissione di adottare la decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società. Infatti, il diritto comunitario della concorrenza riconosce che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 58; v. anche sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/Commissione, Racc. pag. II‑4071, punto 290).
89 Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile di un comportamento illecito, esiste una presunzione relativa che tale società controllante eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 60; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG‑Telefunken/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 50, e sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II‑931, punti 961 e 984) e costituisca quindi con essa un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, causa T‑74/03, causa T‑87/03 e T‑91/03, Tokai Carbon e a./Commissione, punto 59). Incombe quindi alla società controllante che contesta dinanzi al giudice comunitario una decisione della Commissione che le infligge un’ammenda per il comportamento della sua controllata confutare tale presunzione fornendo elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia della sua controllata (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II‑3085, punto 136; v. anche, in tal senso, sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, cit., punto 29).
90 A tal riguardo, è vero che, ai punti 28 e 29 della citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, la Corte ha menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione, da parte della controllante, dell’influenza da essa esercitata sulla politica commerciale della sua controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo. Tuttavia, tali circostanze sono state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento, per concludere che questo non era fondato solamente sulla detenzione della totalità del capitale della controllata da parte della società controllante. Pertanto, dal fatto che la Corte abbia confermato la valutazione del Tribunale in tale causa non può derivare la modifica del principio enunciato al punto 50 della citata sentenza AEG‑Telefunken/Commissione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 61).
91 Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la Commissione provi che la totalità del capitale di una controllata sia detenuta dalla controllante perché sia confermata la presunzione che quest’ultima esercita un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato. La Commissione potrà, in seguito, ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, anche quando si rilevi che detta società controllante non ha partecipato direttamente agli accordi, a meno che essa non provi che la sua controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenza del Tribunale 18 dicembre 2008, causa T‑85/06, General Química e a./Commissione, punto 62).
92 Quanto alla legittimità dell’attribuzione di responsabilità operata dalla Commissione, si deve anzitutto rilevare che, al pari del divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE, quello dell’art. 65, n. 1, CA è rivolto in particolare alle «imprese». È già stato dichiarato, peraltro, che la nozione di impresa ha il medesimo significato nelle due disposizioni (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑145/94, Unimétal/Commissione, Racc. pag. II‑585, punto 600). Di conseguenza, le norme relative all’imputazione della responsabilità delle violazioni dell’art. 81, n. 1, CE valgono anche per le violazioni dell’art. 65, n. 1, CA (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione, Racc. pag. I‑11005, punto 96).
93 Nella specie è pacifico che la ARBED detenga il 100% del capitale della sua controllata TradeARBED.
94 Pertanto, la Commissione poteva legittimamente ritenere, come ha fatto al punto 460 della decisione impugnata, che la ARBED avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della TradeARBED, dato che non era stato dimostrato, né affermato, che detta controllata determinasse in modo autonomo la propria politica commerciale così da non costituire con essa un’entità economica unica e, quindi, un’unica impresa ai sensi dell’art. 65 CA.
95 L’argomento sviluppato a tale riguardo dalle ricorrenti nell’ambito del ricorso in esame, sulla base del punto 28 della citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, deriva da un’interpretazione errata di tale sentenza e deve essere respinto per i motivi esposti al precedente punto 90.
96 In ogni caso, la Commissione rileva giustamente di avere apportato, al punto 462 della decisione impugnata, elementi di prova aggiuntivi, che, al di là della presunzione fondata sul fatto che la società controllante detiene l’intero capitale sociale della controllata, hanno confermato non la partecipazione materiale effettiva della ARBED alle infrazioni in questione, bensì la sua influenza determinante sul comportamento della TradeARBED e l’effettivo esercizio di tale potere.
97 Al punto 92 della citata sentenza ARBED/Commissione, non contestata nell’ambito dell’impugnazione dinanzi alla Corte, il Tribunale ha peraltro già constatato, sul fondamento delle precisazioni fornite in udienza dall’avvocato della ARBED, che la TradeARBED era una società commerciale che distribuiva i prodotti siderurgici, e in particolare le travi, fabbricati della ARBED, intervenendo o in qualità di agente, nel qual caso la vendita era fatturata direttamente dalla ARBED al cliente, o in qualità di agente mandatario, nel qual caso la vendita era fatturata al cliente dalla TradeARBED in nome della ARBED, e in entrambi i casi la TradeARBED percepiva una provvigione sui prodotti venduti. Il Tribunale ha peraltro accertato che la TradeARBED non si comportava in maniera autonoma sul mercato comunitario delle travi, ma applicava, in sostanza, le istruzioni che le venivano impartite dalla ARBED.
98 Risulta inoltre dai punti 96 e 97 della citata sentenza ARBED/Commissione, non contestati nell’ambito dell’impugnazione, che a) per l’intero procedimento amministrativo che ha condotto alla decisione iniziale, la ARBED o, a seconda dei casi, la TradeARBED hanno indifferentemente risposto alle richieste di chiarimenti inviate dalla Commissione alla TradeARBED; b) la ARBED considerava semplicemente la TradeARBED quale proprio «organismo» o «organizzazione» di vendita; c) la ARBED si è spontaneamente ritenuta destinataria della comunicazione degli addebiti formalmente notificata alla TradeARBED e ha conferito mandato ad un avvocato ai fini della difesa dei propri interessi.
99 Risulta da quanto precede che la ARBED e la sua controllata TradeARBED devono essere considerate una stessa ed unica impresa ai sensi dell’art. 65, n. 1, CA e che la Commissione poteva legittimamente imputare alla prima la responsabilità per il comportamento della seconda.
100 Quanto al resto, l’argomento delle ricorrenti deriva da una confusione tra l’imputazione diretta a una società controllante dell’infrazione commessa da quest’ultima di concerto con la sua controllata, in ragione della sua partecipazione effettiva all’infrazione, e l’imputazione alla medesima società controllante della responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua unica controllata, in ragione dell’influenza determinante esercitata dalla prima sul comportamento della seconda.
101 Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Commissione si è fondata su quest’ultimo criterio di imputabilità per inviare alla ARBED sia la decisione iniziale (v. il relativo punto 322) che la decisione impugnata (v. il relativo punto 462).
102 Pertanto, si deve respingere in quanto inoperante l’argomento delle ricorrenti fondato sulla pretesa forza di cosa giudicata insita nella constatazione, formulata nella decisione iniziale, della partecipazione della sola TradeARBED alle infrazioni in esame.
103 Quanto all’argomento che le ricorrenti pretendono di fondare su una presunta discriminazione di cui sarebbero state vittime rispetto alle imprese destinatarie della decisione impugnata, esso è del tutto privo di fondamento. Come emerge dai punti 466‑468 della decisione impugnata (e già dal punto 322 della decisione iniziale), è proprio per tenere conto della situazione particolare dell’impresa costituita dalla ARBED e dalla TradeARBED, la quale, in quanto società commerciale distributrice delle travi della ARBED, riceveva solo una piccola percentuale del prezzo di vendita per i propri servizi, e per garantire la parità di trattamento fra tutte le imprese produttrici di travi implicate nelle infrazioni di cui trattasi, che la Commissione ha voluto imputare alla ARBED la responsabilità delle violazioni commesse dalla sua controllata TradeARBED. Lungi dal comportare una discriminazione nei confronti della ARBED, tale imputazione di responsabilità è pienamente conforme al principio generale della parità di trattamento, che, secondo costante giurisprudenza, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenze della Corte 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I‑3633, punto 56, e del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑351/02, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II‑1047, punto 137, e giurisprudenza ivi citata).
104 Infine, il Tribunale ritiene che, applicando la nozione di «impresa», la ARBED e la TradeARBED potessero essere considerate responsabili in solido del comportamento loro addebitato, dato che gli atti compiuti dall’una erano imputabili all’altra e, pertanto, potevano essere considerati compiuti da quest’ultima (v., in tal senso, sentenze HFB e a./Commissione, cit., punti 524 e 525; Tokai Carbon e a./Commissione, cit., punto 62, e Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 62; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 41, e 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä‑Serla e a./Commissione, Racc. pag. I‑10065, punti 26‑28).
105 Risulta dalle suesposte considerazioni che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato, nella misura in cui è stato dedotto dalla ARBED.
– ProfilARBED
106 L’argomento sviluppato nella specie dalle ricorrenti, nell’ambito del presente motivo, non consente neppure di dimostrare che l’imputazione della responsabilità del comportamento illecito dalla ARBED/TradeARBED alla ProfilARBED e l’imposizione di un’ammenda a queste tre società, in solido, siano viziate da errori di diritto.
107 Anzitutto, il Tribunale ritiene che la Commissione potesse legittimamente imputare alla ProfilARBED, in quanto successore economico della ARBED nel settore della produzione di travi nell’ambito del gruppo ARBED, la responsabilità del comportamento illecito della ARBED e quindi, di riflesso, la responsabilità per il comportamento illecito della TradeARBED.
108 Tale imputazione di responsabilità appare infatti giustificata alla luce del criterio della continuità economica elaborato dalla giurisprudenza, in particolare nei casi di ristrutturazione o di altre variazioni all’interno di un gruppo di imprese (v., a tale riguardo, sentenza della Corte 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., Racc. pag. I‑10893, punti 40‑49, e conclusioni dell’avvocato generale Kokott relative a detta sentenza, Racc. pag. I‑10896, paragrafi 65‑84).
109 Secondo detta giurisprudenza, in caso di trasferimento della totalità o di parte delle attività economiche da un’entità giuridica a un’altra, la responsabilità dell’infrazione commessa dal gestore iniziale, nell’ambito delle attività in questione, è imputabile al nuovo gestore se esso costituisce con il primo un medesimo ente economico ai fini dell’applicazione delle norme in materia di concorrenza, anche se il gestore iniziale esiste ancora in quanto ente giuridico (v., in tal senso, sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 354‑359, ed ETI e a., cit., punto 48; sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/Commissione, Racc. pag. II‑3435, punti 131‑133).
110 La Corte ha precisato che una tale configurazione della sanzione è ammissibile segnatamente qualora tali enti siano stati sotto il controllo della stessa persona e, considerati gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali (sentenza ETI e a., cit., punto 49). Ciò vale in particolare per i casi di ristrutturazione nell’ambito di un gruppo di imprese, dove l’originario gestore non cessa necessariamente di esistere giuridicamente, ma non svolge più alcuna attività economica significativa sul mercato di cui trattasi. Qualora, infatti, tra l’originario e il nuovo gestore dell’impresa che ha preso parte all’intesa sussista un nesso strutturale, gli interessati potrebbero sottrarsi alla loro responsabilità in materia di concorrenza grazie alle possibilità di riconfigurazioni giuridiche loro consentite, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto intenzionalmente o no. In tal modo l’originario gestore dell’impresa potrebbe, a seguito di una ristrutturazione interna del gruppo, ridursi ad una «scatola vuota» (sentenza ETI e a., cit., punto 41, e conclusioni dell’avvocato generale Kokott relative a tale sentenza, cit., paragrafo 79).
111 Nella specie, la costituzione della ProfilARBED, nel 1992, quale controllata al 100% della ARBED, per proseguire le attività economiche e industriali della ARBED nel settore delle travi costituisce una fattispecie analoga a quelle da cui hanno tratto origine le citate sentenze Aalborg Portland e a./Commissione e Jungbunzlauer/Commissione.
112 La possibilità di imputare alla ProfilARBED la responsabilità per il comportamento illecito della ARBED/TradeARBED non è peraltro seriamente contestato dalle ricorrenti. Ciò che queste ultime fanno sostanzialmente valere nelle loro memorie, infatti, è che, anche ammettendo che tale imputazione di responsabilità sia possibile, questione sulla quale esse non prendono espressamente posizione, occorre altresì che la Commissione decida di perseguire o la ARBED, in quanto società di produzione di travi attiva all’epoca dell’infrazione, o la ProfilARBED, in quanto successore economico della ARBED in tale settore.
113 Tuttavia, questo ragionamento non può essere accolto, tenuto conto della nozione fondamentale di unità economica sottesa alla giurisprudenza comunitaria relativa all’imputabilità della responsabilità delle infrazioni agli enti giuridici che costituiscono una stessa impresa.
114 Risulta infatti da detta giurisprudenza che il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (v. sentenza ETI e a., cit., punto 38, e giurisprudenza ivi citata). Vietando loro, in particolare, di concludere accordi e di partecipare a pratiche concordate restrittive della concorrenza, l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 65, n. 1, CA si rivolgono a enti economici costituiti da un insieme di elementi materiali ed umani che possono concorrere a un’infrazione prevista da tali disposizioni. Un’impresa ai sensi di dette disposizioni può quindi includere più soggetti di diritto (v. sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit., punto 54, e giurisprudenza ivi citata).
115 Più specificamente, dopo avere rilevato che l’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 13, pag. 204), non precisa espressamente se un’impresa che non sia direttamente e formalmente considerata responsabile per il comportamento illecito accertato dalla Commissione possa essere dichiarata solidalmente responsabile con un’altra impresa, autrice del comportamento illecito accertato e a tale titolo sanzionata, per il pagamento di un’ammenda irrogata a quest’ultima, il Tribunale ha dichiarato che la summenzionata disposizione dev’essere interpretata nel senso che un’impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un’altra impresa per il pagamento di un’ammenda inflitta a quest’ultima, che abbia commesso un’infrazione intenzionalmente o per negligenza, a condizione che la Commissione dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell’impresa solidalmente responsabile per l’ammenda (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, cause riunite da T‑339/94 a T‑342/94, Metsä‑Serla e a./Commissione, Racc. pag. II‑1727, punti 42 e 43).
116 L’interpretazione data dal Tribunale all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 è stata espressamente confermata dalla Corte in sede di impugnazione nella sentenza Metsä‑Serla e a./Commissione, cit. (punti 27 e 28). La Corte ha rilevato in particolare che tale interpretazione non era contraria al principio di legalità in quanto le ricorrenti, alle quali era stato imputato il comportamento anticoncorrenziale di un altro soggetto di diritto, erano state condannate, in forza del menzionato articolo, a un’ammenda per un’infrazione ritenuta commessa da loro stesse per effetto di tale imputazione.
117 La condanna in solido risulta quindi essere una normale conseguenza dell’imputazione della responsabilità del comportamento di una società a un’altra, in particolare quando queste due società costituiscano una stessa impresa.
118 Quanto all’argomento delle ricorrenti concernente una pretesa violazione del principio del carattere individuale delle sanzioni, esso è adeguatamente confutato dalla circostanza, rilevata dalla Commissione, che nella specie le tre ricorrenti, che costituiscono congiuntamente una stessa impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, sono state condannate a un’unica ammenda, che esse sono tenute a pagare in solido, e non a tre ammende individuali.
119 Risulta dalle suesposte considerazioni che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato nella misura in cui viene dedotto dalla ProfilARBED.
Sul terzo motivo, concernente la violazione delle norme in materia di prescrizione dell’azione
Argomenti delle parti
120 Per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2 della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 3, del regolamento n. 1/2003, le ricorrenti fanno valere che l’unica tra esse che possa corrispondere alla definizione di impresa che ha partecipato all’infrazione è la TradeARBED. In ogni caso, tale definizione, secondo loro, non sarebbe applicabile ad imprese cui la Commissione non abbia inviato una comunicazione degli addebiti.
121 Nella replica le ricorrenti aggiungono che le imprese che hanno partecipato all’infrazione, ai sensi di tali disposizioni, sono esclusivamente quelle che sono state identificate come tali nel procedimento in cui si inscrive l’atto interruttivo della prescrizione.
122 Per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, ai sensi dell’art. 3 della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003, le ricorrenti fanno valere peraltro che un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario da uno dei destinatari di una decisione della Commissione è privo di effetti giuridici nei confronti degli altri destinatari che non siano parti del procedimento. Esse invocano, in tal senso, il principio generale secondo cui il giudice comunitario non può statuire ultra petita, nonché l’effetto inter partes dei procedimenti giudiziari e le conseguenze attribuite a detti principi dalla sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (Racc. pag. I‑5363, punti 52 e 53). Tale ricorso sarebbe, a fortiori, privo di effetti nei confronti delle persone che, al pari della TradeARBED e della ProfilARBED nel caso di specie, non sono destinatarie della decisione di cui trattasi e non possono quindi impugnarla in giudizio.
123 Per quanto riguarda l’eventuale «applicazione trasversale» dei termini di sospensione della prescrizione, quale prevista dalla Commissione al punto 451 della decisione impugnata, le ricorrenti aggiungono che per quanto, formalmente, le decisioni di applicazione dell’art. 65 CA assumano di regola la forma di un unico documento inviato a varie imprese, nondimeno esse costituiscono, in diritto, un insieme di decisioni individuali. In tale contesto, qualsiasi ricorso proposto da uno dei destinatari sarebbe privo di effetti, in linea di principio, sulla situazione giuridica degli altri destinatari e, a fortiori, su quella delle imprese non destinatarie della decisione di cui trattasi.
124 A tal riguardo, le ricorrenti rilevano ancora che, contrariamente a quanto espressamente previsto per l’interruzione della prescrizione all’art. 2, n. 2, della decisione n. 715/78 e all’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003, l’art. 3 della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 non prevedono che la sospensione della prescrizione nei confronti di un’impresa valga anche nei confronti di tutte le altre imprese che hanno partecipato all’infrazione. Tali disposizioni riguarderebbero quindi una prescrizione applicabile unicamente alle parti del procedimento.
125 Nella replica le ricorrenti fanno valere che tale interpretazione restrittiva è suffragata dalla sentenza della Corte 19 aprile 2007, causa C‑282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione (Racc. pag. I‑2941).
126 Applicando tali principi alle circostanze del caso di specie, le ricorrenti fanno valere, per quanto riguarda la TradeARBED, che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione è l’audizione svoltasi tra l’11 e il 14 gennaio 1993 o, eventualmente, l’adozione stessa della decisione iniziale, il 16 febbraio 1994. Nessun atto interruttivo della prescrizione avrebbe potuto essere adottato, per ipotesi, dopo quest’ultima data e, in realtà, non le sarebbe stato trasmesso alcun atto istruttorio fino all’invio della comunicazione degli addebiti, l’8 marzo 2006. Il potere della Commissione di imporle un’ammenda sarebbe quindi prescritto dopo il gennaio 1998 o, eventualmente, dopo il febbraio 1999. In ogni caso, l’infrazione che le viene addebitata sarebbe prescritta dopo il gennaio 2001, ossia a dieci anni dal giorno in cui è cessata l’infrazione.
127 Per quanto riguarda la ARBED, le ricorrenti osservano che essa non ha ricevuto alcuna richiesta di informazioni, non è stata destinataria della comunicazione degli addebiti del 6 maggio 1992 e, per tale motivo, si è vista negare l’accesso al fascicolo (sentenza 2 ottobre 2003, ARBED/Commissione, cit., punto 22). Le uniche richieste di informazioni pervenutele, a settembre e novembre del 1993, non le sarebbero state inviate in quanto impresa che ha partecipato all’infrazione, come confermerebbe la decisione iniziale. Le ricorrenti ne deducono che l’ARBED non è stata ritenuta dalla Commissione un’impresa che abbia partecipato all’infrazione, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 3, del regolamento n. 1/2003, nell’ambito del procedimento sfociato nella decisione iniziale. Esse ritengono, pertanto, che la prescrizione non abbia potuto essere interrotta nei suoi confronti.
128 Quanto alla stessa decisione iniziale, le ricorrenti sostengono che essa non è con tutta evidenza un atto «istruttorio» ai sensi delle disposizioni sopra menzionate e che pertanto non è idonea a interrompere la prescrizione. In ogni caso, detta decisione sarebbe stata annullata dalla Corte e non potrebbe quindi produrre alcun effetto.
129 Il ricorso di annullamento della decisione iniziale sarebbe stato proposto l’8 aprile 1994, ossia a circa tre anni e tre mesi dal giorno in cui è cessata la pretesa infrazione. La prescrizione sarebbe stata sospesa fino alla pronuncia della sentenza della Corte, il 2 ottobre 2003. A decorrere da tale data sarebbero rimasti alla Commissione un anno e poco meno di nove mesi per adottare un atto interruttivo della prescrizione nei confronti della ARBED. Orbene, il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione, vale a dire la decisione di avviare il procedimento e l’invio della comunicazione degli addebiti, con lettera dell’8 marzo 2006, sarebbe intervenuto a due anni e cinque mesi dalla suddetta data.
130 Le ricorrenti ammettono che, a partire dall’inizio del 2004, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni alla Arcelor SA, che all’epoca dei fatti era la società capogruppo. Esse rilevano tuttavia che tale società era un’entità giuridica distinta dalla ARBED e che essa non è mai stata identificata come una società che ha partecipato alle infrazioni, né come una società alla quale potessero essere imputate dette infrazioni. Sulla base di tali circostanze, le ricorrenti ritengono che le richieste di informazioni in questione non abbiano potuto interrompere la prescrizione nei confronti di nessuna impresa.
131 Infine, per quanto riguarda la ProfilARBED, le ricorrenti fanno valere che il primo atto interruttivo della prescrizione, vale a dire la comunicazione degli addebiti dell’8 marzo 2006, le è stata inviata oltre quindici anni dopo la cessazione delle infrazioni. Quanto agli atti interruttivi inviati alle altre partecipanti alle infrazioni, essi sarebbero tutti anteriori alla data di adozione della decisione iniziale del 16 febbraio 1994, ossia oltre dodici anni prima dell’invio della menzionata comunicazione degli addebiti.
132 La Commissione ritiene che l’argomento sviluppato dalle ricorrenti sulla base della citata sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (v. supra, punti 122‑124) non sia trasponibile al caso della sospensione della prescrizione. Infatti, tale giurisprudenza riguarderebbe, per ipotesi, solo imprese già destinatarie di una decisione divenuta definitiva e nei confronti delle quali non si porrebbe il problema della sospensione della prescrizione. Tale sentenza non sancirebbe quindi l’effetto relativo della sospensione della prescrizione nei confronti dell’unica parte del procedimento giurisdizionale.
133 In ogni caso, tale argomento sarebbe contraddetto dal tenore letterale e dall’economia delle disposizioni applicabili della decisione n. 715/78 e del regolamento n. 1/2003. Risulterebbe infatti da tali disposizioni che la prescrizione riguarda la possibilità per la Commissione di perseguire un’infrazione del diritto della concorrenza, e non la possibilità per essa di avviare un procedimento contro una determinata impresa.
134 Per quanto riguarda in particolare l’art. 2, n. 2, della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003, ne discenderebbe che la prescrizione è interrotta nei confronti non solo delle imprese che sono state oggetto di un atto procedurale, ma anche di quelle che, pur avendo partecipato all’infrazione, sono ancora ignote alla Commissione e, pertanto, non sono state oggetto di alcun provvedimento istruttorio o non sono destinatarie di alcun atto di procedura. Del pari, l’art. 2, n. 3, della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 5, del regolamento n. 1/2003 riguarderebbero tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione.
135 Inoltre, secondo la Commissione, sarebbe illogico e incoerente interpretare l’art. 3 della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 nel senso che la prescrizione decorre nei confronti di tutte le imprese, tranne quelle che sono parti di un procedimento giurisdizionale. Essa ritiene che, se il legislatore avesse voluto tale risultato, avrebbe precisato che la sospensione della prescrizione produce effetti solo nei confronti dell’impresa parte del procedimento giurisdizionale. Infatti, la proposizione di un ricorso contro una decisione che constata un’infrazione, da parte di uno qualsiasi dei destinatari, avrebbe l’effetto di sospendere la prescrizione nei confronti di tutte le altre imprese che hanno partecipato all’infrazione, a prescindere dalla circostanza che esse siano state o meno destinatarie di una decisione identica.
136 Nella controreplica la Commissione aggiunge che l’espressione «che abbiano partecipato all’infrazione» implica un fatto oggettivo, vale a dire la partecipazione all’infrazione, che si distingue nettamente da un elemento soggettivo e contingente quale l’identificazione di un’impresa quale partecipante all’infrazione. Infatti, un’impresa potrebbe avere partecipato all’infrazione senza che la Commissione ne sia a conoscenza nel momento in cui essa compie un atto interruttivo della prescrizione.
137 La Commissione ritiene, peraltro, che la citata sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione non sia pertinente nel caso di specie, dato che in tale sentenza la Corte non si è pronunciata sul problema dell’individuazione dei soggetti nei cui confronti può produrre effetti un atto interruttivo o sospensivo della prescrizione.
138 Infine, la Commissione ricorda di avere affermato, al punto 451 della decisione impugnata, che la sospensione della prescrizione risultante dalla partecipazione di una società a un procedimento giurisdizionale si applica necessariamente a tutte le altre entità giuridiche facenti parte della medesima unità economica e, quindi, della stessa «impresa» ai sensi del diritto comunitario della concorrenza.
Giudizio del Tribunale
139 Si deve esaminare, da un lato, se sia stato rispettato il termine quinquennale di prescrizione, tenendo conto di ogni eventuale interruzione della prescrizione e, dall’altro, se la Commissione abbia rispettato anche il termine decennale di prescrizione, tenendo distinte le specifiche situazioni di ciascuna delle tre ricorrenti.
– ARBED
140 Si deve ricordare che, secondo l’art. 1 della decisione impugnata, la partecipazione dell’impresa composta dalla ARBED, dalla TradeARBED e dalla ProfilARBED alle infrazioni in questione è accertata per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1988 e il 16 gennaio 1991. Le ricorrenti non contestano tale constatazione relativa al periodo dell’infrazione. Trattandosi di infrazioni continuate, si deve ritenere che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere, al più presto, il 17 gennaio 1991.
141 Per quanto riguarda, in primo luogo, il termine di prescrizione quinquennale, risulta dalla decisione impugnata (punti 447 e 448) che quest’ultimo è stato interrotto, in particolare, dagli accertamenti effettuati dalla Commissione presso le imprese interessate il 16, 17 e 18 gennaio 1991, dalla comunicazione degli addebiti inviata il 6 febbraio 1992 alla TradeARBED, dalla richieste di informazioni inviate alla TradeARBED e al servizio giuridico della ARBED il 26 novembre 1993, con cui si chiedeva alla ARBED di comunicare alla Commissione il fatturato realizzato dalla ARBED nella CECA tra gennaio e settembre del 1993, nonché dall’adozione della decisione iniziale, il 16 febbraio 1994. Posteriormente alla sospensione della prescrizione per tutta la durata del procedimento pendente dinanzi ai giudici comunitari, la prescrizione è stata nuovamente interrotta dalla comunicazione degli addebiti inviata alla ARBED l’8 marzo 2006.
142 La ARBED non contesta tali dati, ma sostiene che la prescrizione non poteva essere interrotta nei suoi confronti, dato che essa non sarebbe un’«impresa che abbia partecipato all’infrazione» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della decisione n. 715/78 e della disposizione equivalente del regolamento n. 1/2003. In primo luogo, essa richiama il punto 2 della decisione impugnata, dal quale risulterebbe che solo la TradeARBED corrisponde a tale definizione. In secondo luogo, tale definizione non sarebbe applicabile, a suo parere, a un’impresa cui la Commissione non abbia inviato una comunicazione degli addebiti. In terzo luogo, detta definizione si applicherebbe unicamente alle imprese che siano state identificate come tali nel procedimento amministrativo in cui si inscrive l’atto interruttivo della prescrizione.
143 Nessuno di tali argomenti può essere accolto. Per «impresa che abbia partecipato all’infrazione» si deve infatti intendere, ai sensi delle menzionate disposizioni, qualsiasi impresa identificata come tale in una decisione della Commissione che sanziona un’infrazione. A tal riguardo, la circostanza che un’impresa non sia stata identificata come soggetto «che abbia partecipato all’infrazione», nella comunicazione degli addebiti o, più in generale, durante il procedimento amministrativo in cui si inscrive l’atto interruttivo della prescrizione, non è pertinente se detta impresa viene successivamente identificata come tale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 1° luglio 2008, causa T‑276/04, Compagnie maritime belge/Commissione, Racc. pag. II‑1277, punto 31, e giurisprudenza ivi citata).
144 Infatti, conformemente all’art. 2, n. 1, della decisione n. 715/78 e all’art. 25, n. 3, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione, notificato ad almeno un’impresa che abbia partecipato all’infrazione, e, conformemente all’art. 2, n. 2, della decisione n. 715/78 e all’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003, l’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione di cui trattasi.
145 Come sottolinea giustamente la Commissione, da tali disposizioni risulta che la prescrizione si interrompe non solo nei confronti delle imprese che sono state oggetto di un atto istruttorio o procedurale, ma anche nei confronti di quelle che, pur avendo partecipato all’infrazione, siano ancora ignote alla Commissione e, pertanto, non siano state oggetto di alcun provvedimento istruttorio o non siano destinatarie di alcun atto procedurale. Come rileva giustamente la Commissione, l’espressione «che abbia partecipato all’infrazione» implica un fatto oggettivo, vale a dire la partecipazione all’infrazione, che si distingue da un elemento soggettivo e contingente quale l’identificazione di tale impresa nel corso del procedimento amministrativo. Così, un’impresa potrebbe avere partecipato all’infrazione senza che la Commissione ne sia a conoscenza nel momento in cui essa compie un atto interruttivo della prescrizione.
146 In ogni caso, si deve rilevare che, nella specie, la ARBED ha effettivamente «partecipato all’infrazione», dato che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 116, può esserle imputato il comportamento illecito della TradeARBED e si può quindi ritenere che la ARBED abbia commesso essa stessa tale infrazione.
147 Quanto agli atti interruttivi della prescrizione compiuti nel caso di specie, è pacifico che costituiscono atti del genere gli accertamenti del 16, 17 e 18 gennaio 1991, la comunicazione degli addebiti del 6 febbraio 1992 e la comunicazione degli addebiti dell’8 marzo 2006. Lo stesso vale per le richieste di informazioni inviate alla TradeARBED e al servizio giuridico della ARBED il 26 novembre 1993. A tal riguardo, è già stato dichiarato che una richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese oggetto di un procedimento ai sensi delle norme comunitarie in materia di concorrenza può costituire un atto necessario alla repressione dell’infrazione, in quanto consente alla Commissione di verificare che le ammende che essa intende infliggere alle imprese medesime non eccedano il massimale delle ammende consentito dai menzionati regolamenti in caso di violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 490).
148 Per quanto attiene al computo del termine di prescrizione quinquennale, e senza che occorra pronunciarsi sulla questione se si possa ritenere che la decisione iniziale abbia interrotto la prescrizione nei confronti della ARBED, dato che detta decisione è stata annullata dalla citata sentenza 2 ottobre 2003, ARBED/Commissione, tale termine è trascorso senza interruzioni, al massimo, dal 26 novembre 1993 all’8 aprile 1994, ossia per circa quattro mesi e mezzo, e in seguito, dopo la sospensione dovuta all’avvio del procedimento dinanzi al Tribunale e successivamente dinanzi alla Corte, dal 20 ottobre 2003 all’8 marzo 2006, ossia per circa due anni e quattro mesi e mezzo. Ne consegue che la decisione impugnata è stata adottata entro il termine di prescrizione quinquennale. La medesima constatazione si imporrebbe qualora si dovesse tenere conto del periodo di due mesi compreso tra la pronuncia della citata sentenza 11 marzo 1999, ARBED/Commissione, e la proposizione dell’impugnazione alla Corte, questione che le ricorrenti non hanno sollevato e che non è necessario risolvere.
149 Per quanto concerne, in secondo luogo, il termine di prescrizione decennale, esso è decorso, al massimo, dal 17 gennaio 1991 all’8 aprile 1994, ossia per circa tre anni e tre mesi, e in seguito, dopo la sospensione, dal 20 ottobre 2003 all’8 novembre 2006, ossia per circa tre anni e un mese. Ne consegue che la decisione impugnata è stata adottata entro il termine di prescrizione decennale. La stessa constatazione si imporrebbe qualora si dovesse tenere conto del periodo di due mesi compreso tra la pronuncia della citata sentenza 11 marzo 1999, ARBED/Commissione, e la proposizione dell’impugnazione dinanzi alla Corte, questione che le ricorrenti non hanno sollevato e sulla quale non occorre pronunciarsi.
150 Risulta dalle suesposte considerazioni che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato nella misura in cui è stato dedotto dalla ARBED.
– TradeARBED
151 Per quanto riguarda la TradeARBED, la questione decisiva è se la proposizione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario abbia un effetto relativo, nel qual caso la sospensione della prescrizione per l’intera durata del procedimento vale solo nei confronti dell’impresa ricorrente, oppure erga omnes, nel qual caso la sospensione della prescrizione per l’intera durata del procedimento vale nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno proposto un ricorso.
152 Nel primo caso, il termine di prescrizione decennale dovrebbe essere considerato ampiamente trascorso, nella specie, alla data di adozione della decisione impugnata, dato che esso ha iniziato a decorrere il 17 gennaio 1991. Nel secondo caso, la TradeARBED si troverebbe in una situazione identica a quella della ARBED, esaminata in precedenza, e quest’ultima non potrebbe far valere né la prescrizione decennale, né quella quinquennale.
153 A differenza di quanto espressamente previsto in materia di interruzione della prescrizione dall’art. 2, n. 2, della decisione n. 715/78 e dall’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003 (effetto erga omnes), tale questione, per quanto attiene alla sospensione, non viene risolta da tali atti. Le ricorrenti fondano un argomento su questo silenzio legislativo, facendo valere che, se il legislatore comunitario avesse voluto conferire un effetto erga omnes alla sospensione della prescrizione, l’avrebbe previsto espressamente. Secondo la Commissione, al contrario, sarebbe illogico e incoerente interpretare tale silenzio nel senso che la prescrizione decorre nei confronti di tutte le imprese, ad eccezione di quelle che siano parti di un procedimento giurisdizionale. Essa ritiene che, se il legislatore avesse voluto questo risultato, avrebbe precisato che la sospensione della prescrizione produce effetti solo nei confronti dell’impresa parte del procedimento giurisdizionale. Risulterebbe peraltro dall’economia dei regolamenti in questione che la prescrizione riguarda la possibilità per la Commissione di perseguire un’infrazione del diritto della concorrenza, e non la possibilità per essa di esercitare un’azione contro una determinata impresa.
154 A tal riguardo, il Tribunale ritiene che, al pari dell’interruzione della prescrizione [sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit., punto 484; v. anche sentenza della Corte 24 giugno 2004, causa C‑278/02, Handlbauer, Racc. pag. I‑6171, punto 40, e, per quanto riguarda la prescrizione dell’azione per responsabilità della Comunità, sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punto 36], la sospensione della prescrizione, che costituisce un’eccezione al principio della prescrizione quinquennale, debba essere interpretata restrittivamente.
155 Tale principio osta a che il silenzio del legislatore possa essere interpretato nel senso propugnato dalla Commissione.
156 Ciò vale a maggior ragione se si considera che, a differenza dell’interruzione della prescrizione, che è intesa a consentire alla Commissione di perseguire e sanzionare efficacemente le violazioni delle norme in materia di concorrenza, la sospensione della prescrizione riguarda, per definizione, un’ipotesi nella quale la Commissione ha già adottato una decisione. Di regola, non è più necessario, in tale fase, attribuire efficacia erga omnes alla proposizione, da parte di una delle imprese sanzionate, di un ricorso dinanzi al giudice comunitario. In tale ipotesi, al contrario, l’effetto inter partes dei procedimenti giudiziari e le conseguenze attribuite a tale effetto dalla Corte, in particolare nella citata sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (punti 49 e segg.), ostano in linea di principio a che il ricorso proposto da un’impresa destinataria della decisione impugnata abbia una qualsiasi incidenza sulla situazione degli altri destinatari.
157 Nella decisione impugnata la Commissione ha tuttavia sviluppato un argomento più specifico, che ha ripreso in fase di controreplica. Al punto 451 di tale decisione essa fa infatti valere che la sospensione della prescrizione risultante dall’avvio da parte di un’impresa di un procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte si applica sia all’entità giuridica parte del procedimento che a tutte le altre entità giuridiche facenti parte della medesima unità economica, a prescindere da quale sia l’entità giuridica che ha avviato tali procedimenti.
158 Tuttavia, anche questo argomento, fondato sulla nozione di «impresa» intesa quale unità economica, deve essere respinto. Per quanto le norme in materia di concorrenza del Trattato siano rivolte alle imprese, ciò non toglie che, ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione delle decisioni della Commissione in materia, sia necessario identificare, quale destinataria, un’entità dotata di personalità giuridica (v., in tal senso, sentenza PVC II, cit., punto 978). A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato, nella citata sentenza 2 ottobre 2003, ARBED/Commissione, (punto 21), che la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte delle ammende e deve essere inviata a quest’ultima. Tale persona giuridica è l’unica legittimata a proporre un ricorso contro la decisione adottata a conclusione del procedimento amministrativo e, pertanto, è l’unica alla quale si possa opporre la sospensione della prescrizione.
159 Discende dalle suesposte considerazioni che il terzo motivo è fondato in quanto dedotto dalla TradeARBED. Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte riguardante tale impresa.
– ProfilARBED
160 Le considerazioni svolte con riferimento alla TradeARBED valgono anche, mutatis mutandis, per quanto riguarda la ProfilARBED.
161 Il terzo motivo è quindi fondato in quanto dedotto dalla ProfilARBED, il che non può che comportare l’annullamento della decisione impugnata nella parte riguardante tale impresa.
Sul quarto motivo, concernente la violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
162 In subordine, le ricorrenti sostengono che la durata particolarmente lunga del procedimento ha determinato una violazione dei loro diritti della difesa di una tale gravità da dover comportare l’annullamento della decisione impugnata o, quanto meno, quella dell’art. 2 della detta decisione, nella parte in cui infligge loro una sanzione economica, o una drastica riduzione di quest’ultima. Esse richiamano, in tal senso, la sentenza della Corte 21 settembre 2006, causa C‑113/04 P, Technische Unie/Commissione (Racc. pag. I‑8831, punto 55).
163 Nella specie, ciò osterebbe alla possibilità per le imprese interessate di confutare la presunzione semplice di responsabilità fondata sull’esistenza di vincoli di capitale tra l’unica società che ha partecipato all’infrazione e le altre due ricorrenti, fatta valere per la prima volta dopo sedici anni di procedimento. Secondo le ricorrenti, gli elementi di prova che avrebbero potuto essere a loro disposizione nel 1990 sono venuti meno dopo un tale lasso di tempo.
164 La Commissione confuta questo argomento.
Giudizio del Tribunale
165 Tale motivo, proposto in via subordinata dalla ricorrenti, sarà esaminato solo in quanto dedotto dalla ARBED, dato che il terzo motivo è già stato accolto in quanto dedotto dalla TradeARBED e dalla ProfilARBED.
166 Per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa, la Corte ha dichiarato, al punto 55 della citata sentenza Technische Unie/Commissione, richiamata dalle ricorrenti, che, posto che il rispetto dei diritti della difesa – principio il cui carattere fondamentale è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte – riveste un’importanza capitale nei procedimenti come quello in questione nel presente caso, occorre evitare che tali diritti possano essere irrimediabilmente compromessi a motivo della durata eccessiva della fase istruttoria, e che tale durata possa ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate. Per tale motivo, l’esame relativo a un eventuale ostacolo all’esercizio dei diritti della difesa non deve essere limitato alla fase stessa in cui tali diritti producono il loro pieno effetto, vale a dire la seconda fase del procedimento amministrativo. La valutazione relativa all’origine dell’eventuale riduzione dell’efficacia dei diritti della difesa deve estendersi all’insieme di tale procedimento avendo riguardo alla durata complessiva del medesimo.
167 Peraltro, l’onere della prova di un’eventuale violazione dei diritti della difesa, risultante dal fatto che un’impresa avrebbe incontrato difficoltà nel difendersi contro le affermazioni della Commissione a causa della durata eccessiva del procedimento amministrativo, incombe all’interessato (sentenza Technische Unie/Commissione, cit., punto 61).
168 Orbene, nella specie la ARBED non ha dimostrato in qual modo la durata del procedimento amministrativo, senz’altro particolarmente lunga se si tiene conto anche del procedimento giurisdizionale per l’annullamento della decisione iniziale, abbia potuto nuocere all’esercizio di tali diritti della difesa e, più in particolare, alla possibilità per essa di «confutare la presunzione di responsabilità fondata sull’esistenza di vincoli di capitale tra l’unica società che ha partecipato ed [essa stessa], fatta valere per la prima volta dopo sedici anni di procedimento». A tale riguardo la ARBED si è limitata ad affermare che «gli elementi di prova che avrebbero potuto essere a [sua] disposizione nel 1990 sono venuti meno dopo un tale lasso di tempo».
169 Si deve aggiungere che, contrariamente a quanto sostiene la ARBED, la presunzione di responsabilità in questione non è stata fatta valere «per la prima volta dopo sedici anni di procedimento», bensì allo stadio della decisione iniziale, adottata nel febbraio 1994 (v. punto 322 di detta decisione e supra, punto 101).
170 A prescindere da ciò, la ARBED non ha dimostrato, né sostenuto, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che la sua controllata TradeARBED stabilisse la propria politica commerciale in maniera autonoma, così da non costituire con essa un’entità economica e, quindi, un’unica impresa ai sensi dell’art. 65 CA (v. supra, punto 94).
171 Infine, tale presunzione semplice di responsabilità, il cui principio è stato enunciato dalla Corte sin dal 1983 a partire dalla citata sentenza AEG‑Telefunken/Commissione, è stata semplicemente suffragata, nella specie, dagli elementi di prova aggiuntivi già dedotti dalla Commissione nella decisione iniziale (v. supra, punto 96) e accolti dal Tribunale nella citata sentenza 11 marzo 1999, ARBED/Commissione (v. supra, punti 97 e 98).
172 Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato nella misura in cui è stato invocato dalla ARBED.
173 Da tutte le suesposte considerazioni consegue che il ricorso è infondato e va respinto per quanto riguarda la ARBED, ma che va accolto per quanto riguarda la TradeARBED e la ProfilARBED.
Sulle spese
174 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
175 Viste le conclusioni delle parti, si deve quindi decidere che, limitatamente al presente procedimento, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla TradeARBED e dalla ProfilARBED. Inoltre, limitatamente al presente procedimento, la ARBED sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 [CA] avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (caso COMP/F/38.907 – Travi d’acciaio), è annullata per quanto riguarda la ArcelorMittal Belval & Differdange SA e la ArcelorMittal International SA.
2) Il ricorso è respinto in quanto infondato per il resto.
3) Limitatamente al presente procedimento, la Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ArcelorMittal Belval & Differdange e dalla ArcelorMittal International.
4) Limitatamente al presente procedimento, la ArcelorMittal Luxembourg SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione.
Forwood
Šváby
Truchot
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 marzo 2009.
Firme
Indice
Contesto normativo
Disposizioni del Trattato CECA
Disposizioni del Trattato CE
Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA
Regolamento (CE) n. 1/2003
Disposizioni relative alla prescrizione in materia di azioni
Fatti all’origine della controversia
Decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, concernente l’assenza di fondamento normativo della decisione impugnata e uno sviamento di potere
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul secondo motivo, concernente la violazione delle norme in materia di imputazione delle infrazioni
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– TradeARBED
– ARBED
– ProfilARBED
Sul terzo motivo, concernente la violazione delle norme in materia di prescrizione dell’azione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– ARBED
– TradeARBED
– ProfilARBED
Sul quarto motivo, concernente la violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
* Lingua processuale: il francese.
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