SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
4 settembre 2008
Causa T‑413/06 P
Claudia Gualtieri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Esperto nazionale distaccato – Ordinanza di rinvio – Decisione che può essere oggetto di rinvio – Irricevibilità»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 ottobre 2006, causa F‑53/06, Gualtieri/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑107 e II‑A‑1‑399).
Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Claudia Gualtieri sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente causa.
Massime
Impugnazione – Oggetto – Annullamento di un’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che declina la sua competenza a favore della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, artt. 8, n. 2, e 9, commi primo e secondo)
L’ordinanza con la quale il Tribunale della funzione pubblica, ritenendosi incompetente, rinvia la causa dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado, conformemente alla procedura prevista dall’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte, non costituisce un atto impugnabile, in quanto tale ordinanza non soddisfa le condizioni previste dall’art. 9, commi primo e secondo, dell’allegato I dello Statuto della Corte, ai sensi del quale qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni può proporre un’impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. D’altro canto, un siffatto rinvio non è tale da arrecare pregiudizio alla tutela giurisdizionale delle parti dinanzi al giudice comunitario che, in ogni caso, si pronuncerà sull’insieme delle questioni sollevate nel ricorso. Infatti, anziché lasciare il seguito della declaratoria di incompetenza all’iniziativa delle parti, che proporranno, se del caso, un’impugnazione, l’art. 8, n. 2, prevede il rinvio della causa dinanzi al giudice comunitario considerato competente. Spetta successivamente al giudice dinanzi al quale il ricorso è stato rinviato valutare la propria competenza e, se del caso, rinviare a sua volta la causa, conformemente alla procedura specificamente prevista a tal fine, dinanzi al giudice di primo grado che non può in tal caso declinare la propria competenza. Questo meccanismo particolare permette di regolare le questioni di ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali che compongono l’istituzione Corte di giustizia, questioni che possono altresì, se del caso, formare oggetto di un contraddittorio tra le parti dinanzi al Tribunale di primo grado che statuisce a seguito del rinvio.
(v. punti 22-25 e 27)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
4 settembre 2008 (*)
«Impugnazione – Esperto nazionale distaccato – Ordinanza di rinvio – Decisione impugnabile – Irricevibilità»
Nel procedimento T‑413/06 P,
avente ad oggetto il ricorso per impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 ottobre 2006, causa F‑53/06, Gualtieri/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretto all’annullamento della detta ordinanza,
Claudia Gualtieri, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti P. Gualtieri e M. Gualtieri,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Faedo,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sezione delle impugnazioni),
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Azizi, A.W.H. Meij (relatore) e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la ricorrente, sig.ra Claudia Gualtieri, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 ottobre 2006, causa F‑53/06, Gualtieri/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il detto giudice si è dichiarato incompetente ratione personae a statuire sulla controversia in parola e ha rinviato la causa al Tribunale.
Contesto normativo
2 L’art. 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte così prevede:
«Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, in seguito denominato “Tribunale della funzione pubblica”, è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le Comunità e i loro agenti, ai sensi dell’articolo 236 (...) CE e dell’articolo 152 [EA], comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia».
3 L’art. 8, n. 2, dello stesso allegato dispone che:
«Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale di primo grado, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale di primo grado. Allo stesso modo, quando la Corte o il Tribunale di primo grado constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l’organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest’ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza».
4 L’art. 9 del detto allegato così recita:
«Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni (…)».
5 Il 30 aprile 2002 la Commissione ha stabilito il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati (in prosieguo: gli «END») presso i servizi della Commissione, adottando la decisione C (2002) 1559 (in prosieguo: la «decisione END»), successivamente modificata, in particolare, dalla decisione 22 marzo 2005, C (2005) 872 (in prosieguo: la «decisione END, come modificata»).
6 L’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione END è così formulato:
«1. Il presente regime si applica agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione da un’amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale (…). Esso si applica altresì agli esperti distaccati da un’amministrazione internazionale nonché dal settore privato e da organizzazioni di volontariato.
2. Le persone a cui si applica il presente regime restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuite da quest’ultimo».
7 Il nuovo art. 27, introdotto dalla decisione END, come modificata, prevede una procedura di reclamo amministrativo. Esso dispone che:
«Ogni esperto nazionale distaccato per un periodo superiore a sei mesi può adire l’unità della Direzione generale del personale e dell’amministrazione responsabile dei reclami e delle istanze, a norma dello Statuto, per presentare reclamo contro gli atti che ledono i suoi interessi, adottati dai servizi della Commissione ai sensi della presente decisione, ad eccezione delle deliberazioni che conseguono in modo diretto alle decisioni del datore di lavoro dell’END. Tale reclamo deve essere presentato entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione all’interessato e, comunque, al più tardi dalla data in cui questi ne è venuto a conoscenza. Il direttore generale del personale e dell’amministrazione notifica all’interessato la propria decisione motivata nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, il silenzio sul reclamo equivale ad una decisione implicita di rigetto».
8 Ai sensi della nota a piè di pagina relativa all’art. 27 della decisione END, come modificata, «[i]l presente articolo non osta in alcun modo a che un END proponga ricorso avverso la decisione iniziale, alle condizioni di cui all’articolo 230 (...) CE».
Fatti all’origine della controversia
9 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei termini seguenti dal Tribunale della funzione pubblica ai punti 10‑17 dell’ordinanza impugnata:
«10 La Commissione, dopo aver ricevuto da parte della rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea la documentazione necessaria al distacco della ricorrente, ha inviato al rappresentante permanente una lettera, pervenuta al suo destinatario l’11 novembre 2003, con cui lo informava del fatto che le disposizioni della decisione END (...), modificata dalla decisione 31 gennaio 2003, C (2003) 406 (...), erano applicabili alla ricorrente e che questa avrebbe quindi ricevuto un’indennità giornaliera pari a EUR 107,10 nonché, alle condizioni di cui all’art. 17 di tale decisione, un’indennità mensile pari a EUR 321,30.
11 Il 1° gennaio 2004 la ricorrente ha preso servizio presso la Commissione in qualità di END.
12 Con lettera del 9 gennaio 2004 la direzione generale (DG) “Personale e amministrazione” ha comunicato alla rappresentanza permanente d’Italia che la ricorrente avrebbe ricevuto un’indennità giornaliera pari solo a EUR 26,78 invece [degli] EUR 107,10 previsti, dato che Bruxelles era il luogo di residenza del suo coniuge.
13 Dal 2 febbraio 2005 la ricorrente ha vissuto separata dal marito e ha trasferito il suo domicilio in un nuovo indirizzo a Bruxelles. L’atto di divorzio, redatto in via consensuale ai sensi del diritto belga, è stato depositato presso il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) il 4 luglio 2005 e ad esso è seguita una sentenza, pronunciata il 13 gennaio 2006.
14 Con domanda introdotta il 6 luglio 2005, la ricorrente, invocando la separazione intervenuta tra lei e suo marito, ha chiesto alla Commissione di versarle le indennità giornaliere che ella riteneva le spettassero a partire almeno dal 2 febbraio 2005.
15 Il 5 settembre 2005 la Commissione ha respinto tale domanda, adducendo l’argomento che, ai sensi dell’art. 20, n. 3, lett. b), della decisione END (...), il luogo di residenza della ricorrente era stato individuato in Bruxelles all’epoca della sua domanda di distacco.
16 Con nota del 17 ottobre 2005 la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’art. 27 della decisione END [modificata].
17 Con decisione 30 gennaio 2006 la Commissione ha considerato il reclamo come proposto ex art. 90, n. 2, dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee], ma lo ha respinto sulla base del fatto che “il luogo di assunzione [era stato] individuato nel luogo di residenza dell’interessata all’epoca della domanda di distacco [presso] la Commissione e, quindi, non vi [era] motivo di riesaminare tale decisione alla luce di eventuali cambiamenti relativi alla situazione personale [dell’interessata]”. Pertanto, né la separazione né il divorzio e nemmeno un eventuale cambio di residenza del coniuge intervenuti successivamente avrebbero la minima rilevanza al riguardo».
Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e ordinanza impugnata
10 Con ricorso depositato il 30 aprile 2006, la ricorrente ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione 5 settembre 2005, con cui le è stato negato il beneficio dell’indennità giornaliera nella sua interezza nonché dell’indennità mensile.
11 Nell’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla controversia, in quanto la ricorrente era un END e non un agente ai sensi dell’art. 236 CE, ed ha rinviato la causa al Tribunale, in conformità dell’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte.
12 I motivi in base ai quali il Tribunale della funzione pubblica si è dichiarato incompetente sono esposti nei termini seguenti ai punti 20‑24 dell’ordinanza impugnata:
«20 In via principale, occorre ricordare che la competenza del Tribunale [della funzione pubblica] è definita dall’art. 1 dell’allegato I allo Statuto della Corte (...), che fa esclusivo riferimento alle “controversie tra le Comunità e i loro agenti, ai sensi dell’articolo 236 (…) CE”.
21 L’art. 236 CE accorda tale competenza solo per le controversie tra la Comunità e “gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni” determinati dallo Statuto nonché dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
22 Orbene, la controversia in parola tra la Commissione e la ricorrente non costituisce una controversia tra la Comunità e uno degli “agenti di questa” in quanto, come previsto dall’art. 1, n. 2, della decisione END 2002, tutti gli END “restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco” (...) e, nel caso di specie, il datore di lavoro è il governo italiano.
23 A tale proposito occorre aggiungere che, il 22 marzo 2005, la Commissione, in ottemperanza alle raccomandazioni del Mediatore europeo, ha esplicitamente introdotto nella (...) decisione END 2002 un nuovo art. 27, che prevede una procedura di ricorso amministrativo per gli END. Essa si è anche data cura di precisare con una nota a piè di pagina che tale articolo, “[i]n ogni caso, (…) non osta alla presentazione da parte di un END di un ricorso contro la decisione iniziale, alle condizioni previste all’articolo 230 (...) CE”. Il combinato disposto di tali due norme conferma quindi l’esistenza di procedure di ricorso specifiche per gli END (reclamo ai sensi dell’art. 27 della decisione END [modificata] e/o ricorso ai sensi dell’art. 230 CE) e totalmente distinte dalle procedure di ricorso predisposte per i funzionari e gli agenti, fondate sugli artt. 90 e 91 dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee], nonché sull’art. 236 CE.
24 Pertanto, il Tribunale si dichiara incompetente ratione personae a pronunciarsi in merito alla presente controversia».
Sull’impugnazione
Procedimento e conclusioni delle parti
13 La ricorrente ha presentato l’impugnazione in esame con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2006.
14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
– annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare la competenza del Tribunale della funzione pubblica a risolvere la controversia.
15 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;
– condannare la ricorrente alle spese.
16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni), avendo rilevato che le parti non avevano presentato alcuna domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, ha deciso di statuire senza fase orale del procedimento, in applicazione dell’art. 146 del regolamento di procedura del Tribunale.
Argomenti delle parti
17 A sostegno della propria impugnazione la ricorrente invoca un motivo unico relativo ad un’erronea interpretazione dell’art. 1, n. 2, della decisione END. A suo parere, alla luce di tutte le disposizioni di cui alla decisione END, il vincolo dell’END con il suo originario datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della detta decisione, rimane sospeso per l’intera durata del distacco e, nel corso di tale periodo, l’esperto nazionale è inserito pienamente nell’organizzazione della Commissione ed è tenuto ad adempiere le proprie funzioni in favore esclusivo della stessa. Nella misura in cui il vincolo tra gli END e la Commissione sarebbe assimilabile al rapporto tra la Commissione e i suoi agenti, le controversie concernenti il rapporto di lavoro tra gli END e la Commissione apparterrebbero alla competenza del Tribunale della funzione pubblica.
18 Inoltre, la ricorrente rileva che il reclamo previsto dall’art. 27 della decisione END, come modificata, è modellato sulle disposizioni dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ad eccezione del termine, fissato in due mesi nel primo caso e in tre mesi nel secondo. Tenuto conto della facoltà riconosciuta agli END di presentare un reclamo amministrativo ai sensi dell’art. 27 della decisione END, come modificata, logica e diritto esigerebbero che i provvedimenti conseguenti a tale reclamo fossero impugnabili con i medesimi mezzi di ricorso previsti dall’art. 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. A tal riguardo, la ricorrente rileva che la stessa Commissione le avrebbe segnalato la possibilità di avvalersi di tale mezzo di ricorso nella lettera 1° febbraio 2006, con cui quest’ultima le notificava il rigetto del reclamo. Essa aggiunge che la nota a piè di pagina relativa all’art. 27 non può essere assimilata ad una disposizione di diritto cogente.
19 La Commissione ritiene che l’ordinanza oggetto di riesame non sia un atto impugnabile. A tal proposito, invocando l’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte, essa rileva che l’ordinanza impugnata non ha né concluso il procedimento, né deciso parzialmente la controversia nel merito, né posto termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
20 Quanto alla competenza del Tribunale della funzione pubblica, la Commissione ritiene che gli END costituiscano una categoria a sé stante, nettamente distinta da quella degli agenti e dei funzionari della Commissione, e che il Tribunale della funzione pubblica non sia pertanto competente a conoscere della controversia in esame.
Giudizio del Tribunale
21 In primo luogo è d’uopo esaminare la ricevibilità dell’impugnazione.
22 Ai sensi dell’art. 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte, possono essere impugnate le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
23 Peraltro, dall’art. 9, secondo comma, del detto allegato discende che siffatte decisioni del Tribunale della funzione pubblica possono essere impugnate da qualsiasi parte rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni.
24 È giocoforza constatare che tali condizioni non sono soddisfatte allorché, come nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica non constata l’incompetenza del giudice comunitario, ma rinvia il ricorso al Tribunale di primo grado, in conformità della procedura prevista dall’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte. D’altro canto, siffatto rinvio non è tale da mettere a repentaglio la tutela giurisdizionale delle parti dinanzi al giudice comunitario il quale, in ogni caso, statuirà su tutte le questioni sollevate dal ricorso.
25 A tal riguardo, occorre rilevare che l’allegato I dello Statuto della Corte prevede, al suo art. 8, n. 2, un meccanismo particolare per il caso in cui il Tribunale della funzione pubblica si consideri incompetente in quanto il ricorso rientra nella competenza della Corte o del Tribunale di primo grado. Infatti, anziché lasciare che l’incompetenza sia dichiarata su iniziativa delle parti, che proporranno eventualmente un ricorso per impugnazione, l’art. 8, n. 2, prevede che la causa venga rinviata al giudice comunitario reputato competente. Spetta poi al giudice al quale il ricorso è stato rinviato giudicare della propria competenza e, se del caso ed in conformità della procedura specificamente prevista a tal fine, rinviare a sua volta la causa al giudice di primo grado, che non può in tal caso declinare la sua competenza.
26 Di conseguenza, se nel caso di specie il Tribunale di primo grado – al quale il ricorso interposto in primo grado dalla ricorrente è stato rinviato con l’ordinanza impugnata – giungesse, in sede di esame di tale ricorso, a constatare che questo rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, il detto Tribunale di primo grado sarebbe tenuto, ai sensi dell’art. 8, n. 2, dell’allegato allo Statuto della Corte, a rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica, che non potrebbe in tal caso declinare la propria competenza (v., in tal senso, ordinanza della Corte 27 maggio 2004, causa C‑517/03, Commissione/IAMA Consulting, non pubblicata nella Raccolta, punti 13, 21 e 22).
27 Tale meccanismo particolare consente di risolvere le questioni di ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia in quanto istituzione. In questa prospettiva, e pur ammettendo che la questione relativa alla competenza giurisdizionale possa, eventualmente, essere altresì oggetto di contraddittorio tra le parti dinanzi al Tribunale investito della controversia a seguito del rinvio, continuare il procedimento di impugnazione nella causa in esame risulta contrario al regime previsto dall’allegato I dello Statuto della Corte, oltre che alla buona amministrazione della giustizia. Infatti, ciò condurrebbe alla duplicazione delle istanze, circostanza che ricorre nel caso di specie, in quanto sono pendenti dinanzi a questo Tribunale tanto la causa oggetto di rinvio quanto l’impugnazione nella stessa.
28 Per tutti questi motivi, l’ordinanza impugnata di rinvio del ricorso al Tribunale di primo grado non configura un atto impugnabile.
29 Ne consegue che l’impugnazione deve essere dichiarata irricevibile.
Sulle spese
30 Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, il Tribunale statuisce sulle spese.
31 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 144 di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente, che è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente procedimento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La sig.ra Claudia Gualtieri sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente procedimento.
Jaeger
Tiili
Azizi
Meij
Vilaras
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 settembre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: l’italiano.
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