11.3.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 60/49
Ricorso presentato il 19 gennaio 2006 — Deltafina contro Commissione
(Causa T-12/06)
(2006/C 60/91)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Deltafina (Roma, Italia) [Rappresentanti: Avv.ti F. Di Gianni, R. Jacchia, A. Terranova, I. Van Bael, J. F. Bellis ]
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
—
annullare l'ammenda o, in via subordinata, ridurre l'ammenda ad essa inflitta ai sensi dell'articolo 2 della Decisione;
—
condannare la Commissione al pagamento degli onorari e spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa richiede l'annullamento dell'ammenda di EUR 30 milioni inflittale dall'articolo 2 della decisione impugnata, la stessa che nella causa T-11/06 Romana Tabacchi/Commissione, sul presupposto che la Commissione l'avrebbe illegittimamente privata dell'immunità delle ammende che le aveva concesso sulla base del punto 8 (b) della Comunicazione della Commissione, del 2002, relativa all'immunità delle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (1).
Viene precisato a questo riguardo che la Convenuta ha revocato l'immunità condizionata concessa alla ricorrente a causa della comunicazione, effettuata nel corso di una riunione del Consiglio Direttivo dell'associazione professionale APTI, in cui informava di aver presentato alla Commissione una richiesta di trattamento favorevole.
A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere:
—
che aveva preavvertito la Commissione dell'impossibilità di non rilevare l'avvenuta presentazione della richiesta di trattamento favorevole;
—
che la Commissione aveva accettato che fosse impossibile per Deltafina non rivelare di avere presentato una richiesta di trattamento favorevole;
—
che i funzionari della Commissione non hanno informato Deltafina che la comunicazione di avere presentato una richiesta di trattamento favorevole avrebbe comportato la perdita dell'immunità condizionata;
—
che Deltafina non ha presentato la propria richiesta di trattamento favorevole di concerto con i propri principali concorrenti; e
—
che la rivelazione da parte di Deltafina, della presentazione della richiesta di trattamento favorevole non ha pregiudicato in alcun modo l'indagine della Commissione.
Per quanto riguarda la riduzione dell'ammenda, la ricorrente afferma che:
—
L'importo di base dell'ammenda comminata dalla Commissione è palesemente eccessivo e sproporzionato, tenuto conto del valore modesto del mercato interessato, del fatturato ridotto di Deltafina e dell'assenza d'impatto dell'infrazione sul mercato.
—
La Commissione ha erroneamente attribuito la condotta di Deltafina alla sua società madre;
—
La riduzione dell'ammenda e la valutazione delle circostanze attenuanti non riflettono adeguatamente gli specifici fatti del caso, alla luce, in particolare, delle novità interpretative sollevate dalla Comunicazione del 2002.
(1) GU C 45, del 19.2.2002, p. 3.
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