11.3.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 60/50
Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Alliance One International/ Commissione
(Causa T-25/06)
(2006/C 60/93)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alliance One International, Inc. (Danville, USA) (rappresentanti: avv.ti C. Osti, A. Prastaro)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare l'art. 1, n. 1, lett. a, della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 (…) CE (Caso COMP/C.38.281/B.2) — Tabacco greggio — Italia), nella parte in cui si riferisce alle società SCC, Dimon Inc. e Alliance One;
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conseguentemente, ridurre l'ammenda inflitta alla Transcatab e alla Dimon Italia-Mindo, di modo che le ammende non eccedano il 10 % del volume d'affari da loro realizzato nell'ultimo esercizio finanziario;
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in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta alla Transcatab e alla Dimon Italia- Mindo, poiché il moltiplicatore non è applicabile;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con la decisione controversa la Commissione ha accertato che alcune società, comprese la ricorrente e le sue controllate, la Transcatab e la Dimon Italia, in seguito ridenominata Mindo, avevano violato l'art. 81, n. 1, CE, mediante accordi e/o pratiche concordate nel settore del tabacco greggio italiano.
La ricorrente chiede il parziale annullamento di questa decisione sostenendo, in primo luogo, che nel considerarla responsabile, in solido e individualmente, per l'infrazione commessa dalle sue controllate, la Commissione ha violato le norme che regolano la responsabilità delle società controllanti. La ricorrente contesta in questa circostanza gli argomenti e la prova dedotti dalla Commissione a fondamento delle sue conclusioni.
La ricorrente ritiene altresì che la Commissione abbia violato l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1), applicando ammende superiori al 10 % del volume d'affari totale delle sue controllate.
Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione non avrebbe dovuto applicare un moltiplicatore alle proprie controllate, poiché questo non era giustificato sulla base del volume d'affari delle parti e della prassi in materia di decisioni della Commissione. Essa, inoltre, sostiene che il moltiplicatore applicatole è più alto di quello applicato ad un'altra impresa, con la conseguenza di un'evidente violazione del principio di proporzionalità e di una mancanza di motivazione. La ricorrente afferma altresì che la motivazione relativa all'applicazione di un moltiplicatore alla Mindo è contraddittoria, in quanto evidenzia l'applicazione di diversi criteri per determinare la medesima ammenda.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.01.2003, pag. 1).
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