8.4.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/35
Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Transcatab/Commissione
(Causa T-39/06)
(2006/C 86/72)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Transcatab S.p.A in Liquidazione (Caserta, Italia) [Rappresentanti: Avv. Cristoforo Osti, Alessandra Prastaro]
Convenuto: Commissione delle Comunità Europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare parzialmente l'articolo 1.1 della Decisione della Commissione C (2005) 4012 def. del 20 ottobre 2005, laddove essa ha ritenuto che SCC (e dunque, Alliance One) dovesse essere considerata responsabile in solido delle infrazioni dell'articolo 81 commesse da Transcatab;
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ridurre di conseguenza la sanzione inflitta a quest'ultima;
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ordinare alla Commissione di sopportare tutte le spese e i costi, anche sostenuti da Transcatab.
Motivi e principali argomenti
La decisone oggetto della presente causa è la stessa della causa T-11/06 Tabacchi/Commissione. Per quanto riguarda la ricorrente, questa decisione riteneva la società Alliance One International solidamente responsabile, nella sua qualità di impresa ultima controllante TRANSCATAB.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere che la Commissione:
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ha commesso un errore di diritto nel ritenere Alliance One International responsabile della condotta di TRANSCATAB. In particolare, la convenuta non avrebbe rispettato i principi riguardanti l'onere della prova, non avrebbe provato l'influenza esercitata da Alliance One International e, di conseguenza, avrebbe ecceduto il limite del 10 % del fatturato.
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Ha errato nel considerare l'infrazione in questione come molto grave e non come tutt'al più grave, in ragione dell'impatto pressoché nullo dell'accordo sul mercato interessato, sul mercato a valle e sul consumatore, nonché delle ridotte dimensioni del mercato geografico interessato.
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Ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel determinare un ammontare di base alla sanzione pari a 10 milioni di Euro.
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Avrebbe dovuto distinguere le condotte del periodo 1995-1998 da quelle del periodo successivo e considerare TRANSCATAB responsabile solo con riferimento alle prime. In fatti, nel ritenere la ricorrente responsabile anche dei comportamenti del periodo 1999-2002, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, nella misura in cui ha riconosciuto alle associazioni l'attenuante di un contesto normativo confuso e non ha applicato la stessa attenuante ai trasformatori.
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Avrebbe violato il principio non bis in idem in quanto ha sanzionato TRANSCATAB e gli altri trasformatori una prima volta nella loro qualità di membri dell'Associazione professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, e una seconda volta come singoli trasformatori.
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Avrebbe errato nel non considerare applicabile alcuna delle circostanze attenuanti indicate dalla ricorrente, quali la propria collaborazione, la non applicazione degli accordi, l'interruzione degli stessi o l'esistenza di un dubbio ragionevole circa il carattere di infrazione delle condotte.
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