8.4.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/40
Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Irlanda/Commissione
(Causa T-50/06)
(2006/C 86/79)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Irlanda [Rappresentanti: sig. D. O'Hagan, agente, e sig. P. McGarry, barrister]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, C[2005] 4436 fin., nella parte in cui si riferisce all'esenzione, applicata dall'Irlanda, dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon;
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condannare la Commissione alle spese di tale procedimento.
Motivi e principali argomenti
Nel 1970 venne stipulato un accordo con i promotori della Aughinish relativo all'esenzione dai dazi doganali sull'olio combustibile da utilizzare nella produzione di allumina nell'allora progettato impianto di Shannon, Irlanda. Nel 1983 l'impianto di Aughinish divenne operativo e le autorità irlandesi notificarono alla Commissione la loro intenzione di dar corso agli accordi relativi all'esenzione dalle accise. La ricorrente afferma che le esenzioni vennero ulteriormente autorizzate in forza delle successive decisioni del Consiglio (1). Nel 2000 la Commissione ha sollevato la questione di un presunto aiuto di Stato, che ha condotto all'avvio di un'indagine formale e, infine, all'adozione della decisione impugnata.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore di diritto affermando che l'aiuto in questione è un nuovo aiuto e non un aiuto esistente.
Secondo la ricorrente, anche se l'aiuto costituisse un nuovo aiuto ed avesse dovuto essere notificato subito dopo la sua attuazione, nel 1983, la Commissione accetta che l'aiuto sia stato notificato in tale data. La mancata adozione, da parte della Commissione, di qualsiasi decisione entro i tempi da essa stessa previsti renderebbero l'aiuto in questione un aiuto esistente. In subordine, la Commissione ha trattato l'aiuto come un aiuto esistente per tutto il periodo di riferimento, come confermerebbe la sua univoca dichiarazione rilasciata nel 1992.
Inoltre, in forza del combinato disposto degli artt. 15 ed 1, lett. b), iv), del regolamento n. 659/1999 (2), dato che l'aiuto è esistito per più di dieci anni ed il periodo limite previsto da tali norme è scaduto, tale aiuto è divenuto esistente ed il procedimento avviato dalla Commissione per valutarlo è viziato.
Per quanto riguarda il primo motivo, la ricorrente afferma inoltre che l'aiuto era stato oggetto di accordi giuridicamente vincolanti stipulati dalle autorità irlandesi prima dell'adesione nel 1973. Secondo la ricorrente, già per questa ragione l'aiuto avrebbe dovuto essere considerato esistente.
Come motivo ulteriore, la ricorrente adduce che la decisione viola il principio della certezza del diritto in quanto è in contrasto con la decisione unanime del Consiglio adottata su proposta della Commissione. A suo avviso, la decisione è anche in diretto contrasto con quanto disposto dall'art. 8, n. 5, della direttiva 92/81/EEC (3) concernente le aliquote delle accise sugli oli minerali, secondo cui la Commissione deve presentare una proposta relativa a distorsioni della concorrenza o incompatibilità con il mercato interno per l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio.
Secondo la ricorrente, la Commissione ha inoltre violato, per lo meno nei confronti del beneficiario dell'aiuto, il principio del legittimo affidamento, in quanto il Consiglio ha espressamente autorizzato la deroga fino al 31 dicembre 2006.
Infine, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato una norma giuridica fondamentale e, con la sua condotta, ha abusato dei suoi poteri, tra l'altro alla luce del ritardo nell'adottare la decisione contestata, visto che, in particolare, l'aiuto in esame le era stato notificato per la prima volta nel 1983. La Commissione avrebbe inoltre violato le procedure previste dalla direttiva 92/81/CEE e rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla compatibilità dell'aiuto in questione. Pertanto, considerata la sua condotta, secondo la ricorrente la Commissione, in ogni caso, non è legittimata a richiedere la restituzione dell'aiuto.
(1) Decisione del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/510/CEE, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (GU L 316, pag. 16) ed altre decisioni successive.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
(3) Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12).
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