22.4.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 96/18
Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — Fardem Packaging/Commissione
(Causa T-51/06)
(2006/C 96/34)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente(i): Fardem Packaging B.V. (Edam, Paesi Bassi) [Rappresentante: F.J. Leeflang, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare in tutto o in parte la decisione rivolta alla Fardem;
—
ridurre l'ammenda inflitta alla Fardem;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 novembre 2005 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (pratica n. COMP/F/38.354 — Borse industriali), con cui la ricorrente era considerata responsabile in solido per la sua partecipazione ad un cartello e condannata a pagare un'ammenda.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce la violazione degli artt. 81 CE, 253 CE, 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, così come la violazione dei principi di accuratezza amministrativa, di motivazione e di uguaglianza.
La ricorrente adduce anzitutto che la Commissione ha posto in non cale il controricorso della stessa ricorrente relativamente alla condotta di quest'ultima sia prima che dopo il 1997. La ricorrente non nega la sua partecipazione al cartello, ma sottolinea che prima del 1997 dipendeva completamente da quella che all'epoca era la sua società madre. Però, dopo il 1997, essa era indipendente ed i suoi intendimenti sono gradualmente, ma profondamente cambiati.
La ricorrente adduce inoltre che la Commissione ha preso le mosse da un'errata valutazione dei fatti con riguardo alla partecipazione della ricorrente ai gruppi «Valveplast», «Benelux» e «Teppema», nonché con riguardo alla partecipazione ai gruppi «België» e «Blokzakken». Ad avviso della ricorrente la Commissione ha accolto una serie di conclusioni non precise ed errate quanto ad un certo numero di condotte. La ricorrente sottolinea inoltre che la Commissione non ha affatto tenuto conto della circostanza che i gruppi «België» e «Blokzakken» avevano cessato di esistere prima del 1997.
Secondo la ricorrente la Commissione ha inoltre valutato i fatti in modo erroneo con riguardo alla delimitazione geografica dei mercati. La ricorrente segnala in proposito che non è stato realizzato alcun fatturato in Spagna, mentre in Francia si è realizzato solo un fatturato minimo.
La ricorrente censura la Commissione anche per non aver applicato la normativa sulla presa in considerazione di circostanze attenuanti omettendo di tener conto dei fatti da essa addotti quali circostanze siffatte.
Con riguardo alla fissazione dell'ammontare di base dell'ammenda, la ricorrente contesta la determinazione delle singole quote di mercato sulla base del fatturato ottenuto invece del tonnellaggio, l'adozione di un trattamento differenziato in categorie sulla base di quote di mercato e l'attuazione della differenziazione in parola nonché il collegamento dell'ammontare di base dell'ammenda con ciascuna delle categorie individuate.
Da ultimo la ricorrente fa valere come la Commissione abbia a torto deciso che la ricorrente e la Kendrion N.V. costituiscono un'unità economica per cui a torto è stata multata in conseguenza di un'infrazione della ricorrente.
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