22.4.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 96/20
Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — Kendrion/Commissione
(Causa T-54/06)
(2006/C 96/36)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente(i): Kendrion N.V. (Zeist, Paesi Bassi) [Rappresentanti: P. Glazener, avvocato, C.C. Meijer, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare in tutto o in parte la decisione rivolta, tra gli altri, alla ricorrente;
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annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 novembre 2005 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (pratica n. COMP/F/38.354 — Borse industriali), in cui la ricorrente era considerata responsabile per un'infrazione alle regole di concorrenza e condannata a pagare un'ammenda.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce la violazione degli artt. 81 CE, 253 CE nonché 15, n. 2, del regolamento n. 1/2003, dato che il dispositivo della decisione è incompatibile con la motivazione della stessa. Secondo la ricorrente, nella motivazione della decisione impugnata, non le è stata addebitata la partecipazione all'infrazione, mentre nel dispositivo le è stata addebitata l'infrazione all'art. 81 CE.
La ricorrente adduce ulteriormente la violazione degli artt. 81 CE, 253 CE e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 in quanto la Commissione a torto è partita dall'assunto che la ricorrente e la Fardem Packaging B.V. costituiscono un'unità economica per cui la ricorrente a torto è stata multata in conseguenza di una violazione della Fardem Packaging.
Ad avviso della ricorrente la Commissione ha commesso anche una violazione degli artt. 82 CE, 253 CE, 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e di principi generali del diritto tra cui il principio di accuratezza amministrativa, il divieto di azione arbitraria, nonché i principi di uguaglianza e proporzionalità.
La ricorrente adduce che la Commissione l'ha ritenuta responsabile per un'infrazione commessa dalla Fardem Packaging in contrasto con altre decisioni della Commissione in cui la società madre non è stata ritenuta responsabile. Inoltre è stata irrogata alla ricorrente, nella sua qualità di società madre, un'ammenda che è superiore all'importo per cui la società controllata, la quale ha commesso l'infrazione, è stata ritenuta responsabile in solido. Inoltre la ricorrente sarebbe stata trattata in modo diverso dalle altre società madri le quali sono state ritenute responsabili per infrazioni commesse dalle società controllate. L'ammenda irrogata alla ricorrente costituirebbe anche una violazione dei principi di proporzionalità e di accuratezza amministrativa.
Da ultimo la ricorrente fa valere la violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, in particolare per il fatto che non è stato applicato il disposto dell'art. 5, lett. b). La ricorrente adduce che la Commissione ha omesso di tenere nel dovuto conto le caratteristiche specifiche dell'impresa.
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