22.4.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 96/21
Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Francia/Commissione
(Causa T-56/06)
(2006/C 96/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (Parigi, Francia) [Rappresentanti: G. de Bergues e S. Ramet, agenti]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
in via principale, annullare interamente la decisione impugnata;
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in subordine, annullare l'art. 5 di tale decisione;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con decisione 30 giugno 1997, adottata su proposta della Commissione e in conformità alla procedura prevista dalla direttiva 92/81/CEE (1), il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri ad applicare o continuare ad applicare a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni dell'aliquota dell'accisa o esenzioni dalle accise esistenti. Con quattro successive decisioni, il Consiglio ha prorogato tale autorizzazione, con scadenza dell'ultimo periodo il 31 dicembre 2006. La Francia è autorizzata ad applicare tali riduzioni o tali esenzioni sull'olio combustibile denso utilizzato per la produzione di allumina nella zona di Gardanne.
Con lettera 30 ottobre 2001, la Commission ha notificato alla Francia la sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, in relazione all'esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella zona di Gardanne (2). In seguito a tale procedimento, la Commissione ha adottato, il 7 dicembre 2005, la decisione controversa (3), considerando che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella zona di Gardanne, di Shannon e in Sardegna, attuate dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia, costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, parzialmente incompatibili con il mercato comune, e ordinando quindi agli Stati membri interessati di procedere al recupero dei detti aiuti.
Con il ricorso in esame, la Francia chiede l'annullamento parziale di tale decisione nella parte in cui riguarda l'esenzione concessa dalla Francia alla zona di Gardanne.
A sostegno del suo ricorso, essa fa valere diversi motivi di cui il primo è tratto dalla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Essa afferma che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo esistente un aiuto di Stato quando invece non era presente il complesso delle condizioni necessarie per la presenza di tale aiuto, come stabilite nella sentenza Altmark (4), e mancava soprattutto la condizione dell'esistenza di una lesione della concorrenza e di una distorsione nel funzionamento del mercato interno. Essa sostiene che la Commissione non può, al contempo, da una parte proporre al Consiglio di adottare, sul fondamento normativo della direttiva 92/81/CEE, una decisione che autorizza l'esenzione dalla accise e non opporsi alla sua proroga e, dall'altra, dichiarare che la detta esenzione costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
Il secondo motivo sollevato dalla ricorrente verte sulla carenza di motivazione, in quanto la decisione impugnata conterrebbe una contraddizione nel ragionamento della Commissione relativo all'accertamento di una lesione della concorrenza.
Con il terzo motivo, fatto valere in subordine, la ricorrente afferma che l'obbligo del recupero di cui all'art. 5 della decisione impugnata viola i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e dell'osservanza di termini ragionevoli. Essa sostiene che i beneficiari dell'esenzione avrebbero il diritto di avvalersi dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento fino al momento dell'adozione della decisione controversa e non, come sostiene la Commissione, fino alla data di pubblicazione della decisione di avviare il procedimento formale di esame. La ricorrente fa inoltre valere che l'inerzia della Commissione per quattro anni, tra la decisione di avviare il procedimento e la decisione finale, sarebbe anch'essa costitutiva di una violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e dell'osservanza di un termine ragionevole.
(1) Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali.
(2) Pubblicata nella GU C 30 del 2 febbraio 2002.
(3) Decisione C[2005]4436 def., aiuti di Stato n. C 78-79-80/2001.
(4) Sentenza della Corte 24 luglio 2004, causa C-280/00, Altmark Trans, Racc. pag. I-7747.
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