8.4.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/42
Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Low & Bonar e Bonar Technical Fabrics/Commissione
(Causa T-59/06)
(2006/C 86/81)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Low & Bonar plc (Dundee, Regno Unito) e Bonar Technical Fabrics NV (Zele, Belgio) [Rappresentanti: avv. L. Garzaniti e M. O'Regan, solicitor]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
—
annullare l'impugnata decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4634, Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali, interamente nella parte in cui riguarda le ricorrenti; o
—
in subordine, annullare parzialmente l'art. 1, n. 1, nella parte in cui riguarda le ricorrenti ed annullare in parte o, in subordine, ridurre adeguatamente, l'ammenda inflitta ai ricorrenti dall'art. 2; e
—
in ulteriore subordine, ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta ai ricorrenti dall'art. 2; e
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento, inclusi gli interessi di mora gravanti sulle ricorrenti, o su una di esse, in relazione al pagamento della totalità o di una parte dell'ammenda e
—
adottare qualsiasi altro provvedimento la Corte ritenga adeguato.
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata, la Commissione ha stabilito che la Bonar Phormium Packaging (in prosieguo: la «BPP») ha preso parte ad un cartello complesso tra produttori di sacchi industriali in plastica che riguardava Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna ed i Paesi Bassi. Essa ha altresì stabilito che tale cartello era stato organizzato a livello europeo mediante un'associazione di operatori economici denominata Valveplast, congiuntamente a vari sottogruppi. La Commissione ha ritenuto la prima ricorrente responsabile per la partecipazione della BPP, in quanto società controllante della Bonar Phormium NV (in prosieguo: la «BP»), di cui la BPP era una divisione, e la seconda ricorrente responsabile in quanto succeduta giuridicamente alla BP, con la quale si era fusa. La Commissione ha inflitto alle ricorrenti un'ammenda di 12,24 milioni di euro.
La prima ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto e di valutazione ritenendola responsabile dell'infrazione commessa dalla BPP. Essa afferma di non avere preso parte, contrariamente a quanto risulta dalla decisione impugnata, alla politica commerciale della BPP, il cui comportamento sul mercato era autonomamente determinato dalla sua dirigenza.
Entrambe le ricorrenti affermano poi, e in subordine, che la Commissione ha commesso taluni errori di diritto e di valutazione dichiarando che il complesso accordo identificato nella decisione impugnata consisteva in un'infrazione unica e continua dell'art. 81 CE, commessa, a livello europeo, mediante la Valveplast e, in subordine, sostenendo che la BPP aveva partecipato a tale accordo o ne era comunque al corrente e, di conseguenza, era responsabile di tale infrazione. Per le ricorrenti, la Commissione poteva solo dichiarare che la BPP era stata partecipe, o, in alternativa, era consapevole e responsabile, degli accordi relativi al Belgio ed ai Paesi Bassi, e che aveva partecipato al cartello Valveplast per una sola settimana, dal 21 novembre 1997, quando un rappresentante della BPP aveva preso parte ad una riunione della Valveplast, al 28 novembre 1997 quando, secondo la decisione impugnata, la partecipazione della BPP era terminata.
Le ricorrenti affermano in aggiunta, e in subordine, che l'ammenda inflitta dalla Commissione è eccessiva e sproporzionata e che quest'ultima ha violato il principio della parità di trattamento ed il divieto di discriminazione e che la Commissione ha commesso altri errori di diritto e di valutazione nel determinare il livello dell'ammenda e, per di più, non ha fornito la motivazione alla base del suo calcolo dell'ammenda. In tale contesto, le ricorrenti affermano che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che la BPP aveva ricoperto un ruolo esclusivamente passivo e limitato e che, inoltre, la Commissione ha individuato un importo di base sproporzionatamente ed eccessivamente alto.
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