8.4.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/44
Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Eurallumina SpA/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-62/06)
(2006/C 86/83)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) [Rappresentanti: L. Martin Alegi, R. Denton, M. Garcia, Solicitors]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare integralmente la decisione impugnata, oppure
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dichiarare che la presente esenzione, autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo non riscosso o da non riscuotersi dallo Stato italiano non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato; oppure
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annullare integralmente la decisione impugnata e dichiarare che la presente esenzione, autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo non riscosso o da non riscuotersi dallo Stato italiano non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato;
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In alternativa, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella misura in cui riguardano Eurallumina; oppure
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dichiarare che la presente esenzione, autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo non riscosso o da non riscuotersi dallo Stato italiano non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato; oppure
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annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella misura in cui riguardano Eurallumina e dichiarare che la presente esenzione, autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo non riscosso o da non riscuotersi dallo Stato italiano non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato;
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In alternativa, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia modificare gli artt. 5 e 6 della decisione impugnata nella misura in cui riguardano Eurallumina nel senso che, in conformità alla presente esenzione valida fino al 31 dicembre 2006, o quantomeno fino al 31 dicembre 2003, ogni importo non riscosso e da non riscutersi dallo Stato italiano non sia recuperato; e
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 7 dicembre 2005 indirizzata alla Repubblica francese, alla Repubblica irlandese ed alla Repubblica italiana, con riferimento ad una serie di decisioni del Consiglio che autorizzano esenzioni dalle accise dovute sugli oli minerali usati per la produzione di allumina a Gardanne, nella regione dello Shannon e in Sardegna. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che tali esenzioni costituiscono aiuti di Stato.
A sostegno della domanda, la ricorrente afferma che aveva il diritto di attendersi che la presente esenzione, proposta dalla Commissione ed approvata all'unanimità dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE (1) fino alla fine del mese di dicembre 2006, fosse un atto comunitario legalmente valido e che ogni atto adottato dallo Stato italiano e dalla ricorrente in base a queste misure ed allo scopo di attuarle non potesse condurre ad un risultato illegittimo. La ricorrente sostiene che aveva il diritto di fare affidamento sul fatto che il denaro non riscosso dallo Stato italiano in conformità alle esenzioni legalmente concesse non sarebbe stato comunque recuperato. Essa asserisce che la Commissione, facendo valere il fatto che l'applicazione delle esenzioni costituiva un aiuto di Stato recuperabile dal 3 febbraio 2002 fino al 31 dicembre 2003, avrebbe violato i diritti della ricorrente alla luce del principio di legittimo affidamento, del principio di certezza del diritto, della presunzione di validità, del principio della «lex specialis» e dell'«effetto utile», nonché del principio di corretta amministrazione.
Si sostiene inoltre che, decidendo che il legittimo affidamento della ricorrente avesse termine il 2 febbraio 2002, la Commissione avrebbe mancato di prendere in considerazione un periodo appropriato nel corso del quale gli investimenti dovevano essere effettuati ed ammortizzati con riferimento agli impianti della ricorrente. Si asserisce pertanto che la Commissione avrebbe mancato di esporre le ragioni che giacciono alla base della decisione contestata.
(1) Decisione del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/224/CE, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23).
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