22.4.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 96/25
Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — FLSmidth/Commissione
(Causa T-65/06)
(2006/C 96/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente(i): FLSmidth & Co. A/S (Valby, Danimarca) [Rappresentante: avv. J.-E. Svensson]
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente(i)
—
annullare la decisione della Commissione 30 novembre 2005, n. C(2005)4634, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali), nei limiti in cui concerne la ricorrente;
—
in subordine ridurre l'importo dell'ammenda di cui la ricorrente è stata ritenuta congiuntamente ed in solido responsabile all'art. 2 della decisione per EUR 0 nei limiti in cui concerne la ricorrente;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha constatato che la ricorrente aveva violato l'art. 81 CE partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore delle borse industriali di plastica, concernenti il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Spagna, consistente nella fissazione di prezzi e nella formulazione di esempi di calcolo di prezzi comuni, nella ripartizione dei mercati e nell'allocazione di quote di vendita, nell'assegnazione di clienti, contratti ed ordinativi, nell'organizzazione di offerte concertate in risposta a taluni bandi di gara d'appalto e nello scambio di informazioni individualizzate.
La violazione della ricorrente si riferiva alla condotta di un'altra società, la Trioplast Wittenheim SA («TW») di cui si constatava la partecipazione al cartello in questione. Un'altra società, la FLS Plast, di cui la ricorrente era la società controllante, aveva posseduto quote della TW e, per la maggior parte del periodo per cui la ricorrente era ritenuta responsabile, la TW era la società controllata di proprietà integrale della FLS Plast. Alla TW veniva inflitta un'ammenda e la ricorrente e la FLS Plast erano dichiarate responsabili congiuntamente e in solido per una parte dell'ammenda stessa.
A sostegno del ricorso la ricorrente sostiene in primo luogo che la Commissione non ha correttamente applicato il criterio della responsabilità della società madre, non avendo fornito a tal fine la prova che sussistevano circostanze, nei confronti della ricorrente, che potessero corroborare una presunzione di influenza, quale società madre, sulla TW. La ricorrente sostiene quindi che, in ogni caso, la Commissione non ha applicato il criterio giuridico corretto dato che occorre applicare una serie di criteri più rigorosi in una situazione come quella del presente caso dove, secondo la Commissione, la TW ha iniziato a partecipare al cartello molto tempo prima della sua acquisizione da parte della società controllata dalla ricorrente ed ha continuato a farlo dopo la sua cessione. La ricorrente considera comunque sia stato dimostrato che la TW decideva indipendentemente la sua propria condotta sul mercato e non eseguiva le istruzioni impartitele dalla ricorrente.
La ricorrente asserisce anche che l'attribuzione ad essa di responsabilità è discriminatoria, sproporzionata ed arbitraria in quanto nessuno degli altri gruppi coperti dalla decisione veniva considerato responsabile verso la controllata operante, la società madre e la madre della società madre, come accadeva per la TW e la ricorrente. Inoltre, anche se la TW era precedentemente appartenuta ad un altro gruppo, la Commissione non ha attribuito alcuna responsabilità per la partecipazione della TW al cartello, ad alcun membro di codest'altro gruppo. Da ultimo la responsabilità attribuita alla ricorrente è sproporzionata dal momento che la stessa veniva ritenuta responsabile per l'85,7 % della multa imposta alla TW pur avendo una partecipazione azionaria alla medesima per soli 8 anni dei 20 in totale in cui quest'ultima era assertivamente coinvolta nel cartello.
La ricorrente fa valere tali ultimi argomenti anche a sostegno della sua domanda subordinata, di ottenere la riduzione dell'ammenda inflittale. Essa asserisce inoltre che l'ammenda inflittale è eccessiva, dal momento che la Commissione ha omesso di fissare un ammontare di base distinto dell'ammenda quanto alla ricorrente, tenendo conto dell'assenza di responsabilità in capo alla medesima. Essa afferma anche che la Commissione ha commesso un errore di diritto non tenendo conto di talune circostanze attenuanti a suo favore.
Da ultimo la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso ulteriori errori di diritto attribuendo la responsabilità alla TW per il periodo 1982-1988; imponendo a quest'ultima un'ammenda sproporzionata, eccessiva ed eccedente il limite del 10 % del fatturato; e non permettendo alla ricorrente, quale parte responsabile in via subordinata, di fruire della riduzione accordata alla parte responsabile in via principale, la TW o, almeno, accordando un'autonoma riduzione di ammende alla ricorrente ai sensi della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende.
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