22.4.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 96/28
Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Stempher en Koninklijke Verpakkiigsindustrie Stempher/Commissione
(Causa T-68/06)
(2006/C 96/46)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrenti: Stempher B.V. (Rijssen, Paesi Bassi) e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V. [Rappresentante: J.K. de Pree, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare gli artt. 1, n. 2, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C (2005) 4634 def., nella versione modificata con decisione della Commissione 7 dicembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali) nella misura in cui: dichiara che la Stempher ha commesso un'infrazione all'art. 81 CE; infligge un'ammenda alla Stempher; ingiunge alla Stempher di porre fine e di astenersi in futuro da qualsiasi atto o prassi indicato all'art. 1 nonché da qualsiasi atto o prassi aventi il medesimo o un simile obiettivo o effetto; e nella misura in cui tale decisione è rivolta alla Stempher;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 30 novembre 2005 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (pratica n. COMP/F/38.354 — Borse industriali).
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere che la decisione è in contrasto con gli artt. 81 CE nonché 7 e 23 del regolamento n. 1/2003 (1) in quanto sarebbero state insufficienti le prove raccolte per dimostrare che le ricorrenti avevano commesso un'infrazione all'art. 81 CE.
Le ricorrenti sostengono inoltre che la decisione è in contrasto con l'art. 25 del regolamento n. 1/2003 e col regolamento precedentemente in vigore n. 2988/74 (2) dato che sono prescritti i poteri conferiti ai fini del perseguimento dell'asserita infrazione.
Le ricorrenti asseriscono in subordine che l'art. 2 della decisione impugnata è in contrasto con l'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti per il calcolo delle ammende (3). La gravità dell'infrazione addebitata alle ricorrenti sarebbe stata valutata in maniera erronea ed a torto qualificata come molto grave. Inoltre, nel fissare l'ammenda, si sono presi in considerazione elementi e dati inesatti. Ad avviso delle ricorrenti ciò avrebbe avuto per conseguenza un'ammenda sproporzionatamente elevata.
Le ricorrenti adducono da ultimo che la decisione impugnata è stata adottata in violazione delle disposizioni sulle forme sostanziali ed in contrasto col principio dell'obbligo di motivazione perché non avrebbe avuto luogo alcuna indagine accurata e non si sarebbe proceduto ad una descrizione corretta dell'infrazione cui avrebbero partecipato le ricorrenti nonché del mercato in cui sarebbe avvenuta l'infrazione medesima. Ad avviso delle ricorrenti manca anche una descrizione degli elementi in base ai quali è stata condotta la valutazione della gravità dell'infrazione loro addebitata.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio, 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1 del 4 gennaio 2003, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio, 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU C 9 del 14 gennaio 1998, pag. 3).
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